Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37987 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 4 Num. 37987 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CALAFIORE NOME
Data Udienza: 09/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TRENTO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/03/2025 del TRIBUNALE di Trento Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo disporsi la conversione del ricorso in appello.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, all’esito di rito abbreviato, con sentenza del Tribunale di Trento del 26 marzo 2025, è stato ritenuto responsabile della contravvenzione prevista dall’articolo 186-bis 1 comma 2, lett. c), del codice della strada, commessa il 14.4.2021, e condannato alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 1000 ammenda / oltre alle spese processuali e alla revoca della patente di guida.
Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo quattro motivi, sintetizzati come segue, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: a) violazione di legge e vizio di motivazione, travisamento di prova in relazione all’affermazione di responsabilità; b) violazione di legge e vizi di
motivazione in relazione all’omesso avviso al difensore ex articolo 356 cod. proc. pen.; c) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’affermazione della recidiva; d). violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego della causa di esclusione di punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Il P.G. presso questa Corte ( con requisitoria scritta, ha concluso per la conversione del ricorso in appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere qualificato come appello.
Secondo costante orientamento espresso da questa Corte, qualora l’impugnazione proposta sia non quella ordinaria, ma quella eccezionale del ricorso “per saltum”, la Corte di cassazione deve dapprima interpretare la volontà della parte per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, deve privilegiare il tipo ordinario di gravame.
Qualora, pertanto, nell’atto di impugnazione non solo vi sia una formale denuncia di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ma lo stesso contenuto delle censure, che deducano anche violazione di legge, riveli come esse siano sostanzialmente dirette, anche in parte, a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in ordine a questioni di mero fatto, il ricorso deve ritenersi sostanzialmente proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e va convertito in appello (cfr., tra le tante, Sez. 2′ n. 1848 del 17/12/2013, dep. 2014, Rv. 258193; Sez. 2, ordinanza n. 17297 del 13/03/2019, Rv. 276441).
Ciò è quanto si ritiene si sia verificato nella fattispecie concreta in esame, contenendo il ricorso motivi che coinvolgono la valutazione del compendio probatorio in i atti e la ricostruzione del fatto.
In particolare, quanto al primo e al secondo motivo di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio del travisamento della prova, il ricorrente si duole della interpretazione del contenuto del verbale di accertamenti urgenti in relazione alla necessità di somministrazione dell’avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Quanto al terzo motivo di ricorso, si deduce l’erronea affermazione della recidiva nel quinquennio, con conseguente illegittimità della revoca della patente. Il quarto motivo, poi, ha per oggetto la critica alla motivazione addotta per negare l’applicazione dell’art. 131 bis cod.pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve farsi luogo alla conversione del ricorso in appello, in applicazione del condivisibile principio in base al quale il ricorso per cassazione proposto “per saltum” che contenga tra i motivi,
pur se in via subordinata, censure riconducibili alle ipotesi di cui all’art comma primo, lett. e), cod. proc. pen., deve essere convertito in appello ai se dell’art. 569, comma terzo, cod. proc. pen. (così Sez. 3, Ordinanza n. 48978 de 08/10/2014, Rv. 261208).
Deve essere pertanto disposta, ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. pro pen. la conversione del ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte appello di Trento.
PQM
Convertito il ricorso in appello, dispone la trasmissione degli atti alla Cort appello di Trento.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2025.