Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8975 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 8975 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI
nel procedimento a carico di COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 del TRIBUNALE DI RIMINI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione voglia convertire il ricorso in appello con trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria competente; udito il difensore del ricorrente AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo, in via principale, di dichiarare inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero e, in subordine, convertire il ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte territoriale competente.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 13 giugno 2023 il Tribunale di Rimini assolveva NOME COGNOME dal reato di rapina aggravata in concorso per non avere commesso il fatto.
Ha proposto ricorso immediato per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Rimini “per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla esclusione della responsabilità dell’imputato”.
La difesa dell’imputato ha depositato una memoria chiedendo in via principale che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il ricorso diretto per cassazione non è convertibile in appello, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione, quando, attraverso la ricerca dell’effettiva volontà del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con un mezzo o per motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza sia della improponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro ed unico rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema e dallo stesso ricorrente rifiutato (Sez. 6, n. 1108 del 06/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 284333-01; Sez. 1, n. 51610 del 23/04/2018, Canella, Rv. 275664-01; Sez. 5, n. 7551 del 11/02/1999, COGNOME, Rv. 213779-01).
Pertanto, è «indispensabile, al fine di una eventuale conversione del ricorso in appello come previsto dall’art. 569 c.p.p., comma 3, ricercare la reale intenzione della parte, con la conseguenza che qualora, per il contenuto essenziale delle censure, l’impugnazione si esaurisca nella richiesta di un controllo di pura legittimità, e prospetti, surrettiziamente, il vizio di motivazione non è ipotizzabile nemmeno la conversione del ricorso in appello» (così Sez. 3, n. 24552 del 06/12/2011, dep. 2012, P. Rv. 252748-01).
Nel caso di specie non si evince che il ricorrente abbia sollecitato tale controllo prospettando in modo surrettizio censure alla motivazione, bensì che abbia espressamente denunciato i vizi previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione ai quali, però, è precluso il ricorso immediato per cassazione, secondo il disposto dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguenza che il ricorso proposto nel caso previsto dalla lettera e) del citato articolo «si converte in appello».
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna.
Così deciso il 01/02/2024.