Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23564 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 23564 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STATTI NOME nato a Mesoraca il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro del 06/12/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione con l’adozione dei provvedimenti consequenziali.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il giorno 4 dicembre 2023 il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato la richiesta di conversione della pena pecuniaria di euro 150 di multa inflitta a NOME COGNOME con sentenza del Tribunale di Crotone del 30 novembre 2012; in particolare il Magistrato di sorveglianza ha escluso l’ avvenuta estinzione della pena pecuniaria per il decorso del tempo e ha, altresì, ritenuto il condannato in grado di provvedere al pagamento della stessa.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo p l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. la violazione della legge n.197/2022 che ha previsto, tra l’altro, la c.d. ‘rottamazione quater’ di tutte le cartelle esattoriali inferiori ad euro 1.000, nonché l’erronea interpretazione ed applicazione della prescrizione in tema di cartelle esattoriali, con particolare riferimento alla natura della cartella ed all maturazione della prescrizione anche dopo la notifica di essa.
Il procedimento, originariamente incardinato presso la VITA sezione di questa Corte, è stato poi assegnato a questa sezione competente per materia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere qualificato come opposizione, con contestuale trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Catanzaro.
Invero, il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni nella legge del 21 febbraio 2014, n. 10, ha introdotto, con il proprio art. 1, comma 1, una nuova disposizione nel testo dell’art. 678 cod. proc. pen., il comma 1-bis, il quale prevede testualmente: “Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di
riabilitazione ed alla valutazione sull’esito dell’affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell’articolo 667 comma 4”.
Tale nuova disposizione stabilisce, dunque, l’adozione, da parte del magistrato di sorveglianza, dei prescritti provvedimenti senza formalità, ossia in assenza della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e all’esito del procedimento de plano, prevedendo, altresì, che la contestazione di tali provvedimenti possa proporsi, da parte degli interessati, mediante opposizione davanti allo stesso giudice, tenuto a procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell’udienza. Questo meccanismo procedurale va applicato nell’ipotesi qui in considerazione, essendo necessario che l’impugnazione consenta l’instaurazione di un procedimento che garantisca il contraddittorio e i diritti della difesa, consentendo all’interessato di beneficiare di una seconda pronuncia di merito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve quindi essere qualificato come opposizione in base al combinato disposto degli artt. 678, comma 1 -bis, 667, comma 4 e 666 cod. proc. pen. e, pertanto, va disposta, a norma dell’art. 568, comma 5, del codice di rito, la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Catanzaro per il relativo giudizio.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2024.