Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50839 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 1 Num. 50839 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/04/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di SANTA MARIA CAPUA VETERE CouiL l’ 96/2-3)
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione, con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di S. Maria Capua Vetere;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe (n. 1376/23), il Magistrato di sorveglianza di Santa Mar Capua Vetere ha disposto la conversione in libertà controllata della pena pecuniaria di 4.000, euro di ammenda, applicata a NOME COGNOME con sentenza emessa, in data 5 febbraio 2016, dal Tribunale di Macerata (irrevocabile il 22 marzo 2016), ai sensi dell’art. 444 cod. p pen., essendo stata accertata l’insolvibilità del condannato.
Ricorre per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore di fiducia, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 173, primo comma, cod. pen. e 445, comma 2, cod. pro pen., in quanto, già alla data della richiesta di conversione (29 novembre 2019), i r contravvenzionali ,e la pena oggetto della menzionata sentenza avrebbero dovuto considerarsi estinti per prescrizione.
Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso p l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Tanto premesso, va rilevato che, a mente dell’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel testo in vigore dal 10 novembre 2018 (introdotto dall’art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, d. ottobre 2018, n. 123), il Magistrato di sorveglianza, in relazione a determinate materie, fra le quella concernente “la conversione delle pene pecuniarie”, che qui rileva, procede ai sensi dell’ 667, comma 4, stesso codice, ovvero con ordinanza adottata “senza formalità” avverso la quale “possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato difensore; in tal caso, si procede a norma dell’art. 666 cod. proc. pen.”, nel contraddittorio parti.
Avverso l’ordinanza emessa ai sensi della citata disposizione lo strumento impugnatorio previsto dall’ordinamento non è, quindi, quello del ricorso per cassazione, contemplato nei dive casi di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma quello dell’opposizione.
Dovrà, pertanto, procedersi, come stabilito da consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, alla qualificazione dell’impugnazione come opposizione, nel rispetto del princi generale della conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis” (per tutte, Sez. 1, n. 12594 del 13/3/2015, Abbate, Rv. 262889), con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente perché provveda ai sensi degli artt. 678, comma 1-bis, 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Magistrat di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2023
CORTE 5UPRE.7.” gl CASSAZIONE