Conversione Pena Pecuniaria: L’Importanza dell’Autosufficienza del Ricorso
La procedura di conversione pena pecuniaria rappresenta un meccanismo fondamentale nel nostro ordinamento per gestire i casi di mancato pagamento di multe e ammende. Tuttavia, per accedere a tale beneficio, è indispensabile seguire scrupolosamente le regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia cruciale il principio di autosufficienza del ricorso, la cui violazione può portare a una declaratoria di inammissibilità con conseguenze economiche significative per il ricorrente.
I fatti del caso
Un soggetto, condannato al pagamento di una multa di 3.420,00 euro, presentava istanza per la conversione della pena. Il Magistrato di Sorveglianza competente, tuttavia, dichiarava non luogo a provvedere per difetto di interesse. La decisione era motivata dalla mancata comparizione del condannato all’udienza fissata per verificare la sua volontà di rateizzare, commutare o differire il pagamento della pena, nonostante fosse stato regolarmente avvisato.
Contro tale provvedimento, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, sostenendo di aver trasmesso tempestivamente una dichiarazione che manifestava il suo interesse a procedere con la conversione.
La decisione della Corte di Cassazione sulla conversione pena pecuniaria
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato una carenza fondamentale nell’atto di impugnazione: il ricorrente, pur affermando di aver inviato una specifica dichiarazione di interesse, non l’aveva allegata al ricorso. Questo vizio procedurale ha impedito ai giudici di valutare la fondatezza del motivo di doglianza.
Le motivazioni della Corte
La decisione si basa interamente sul principio di autosufficienza del ricorso. Questo principio cardine del diritto processuale impone che l’atto di impugnazione debba contenere in sé tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari a sostenere le ragioni del ricorrente. Il giudice dell’impugnazione, infatti, deve essere messo in condizione di decidere sulla base del solo ricorso, senza la necessità di consultare altri atti o documenti non allegati.
Nel caso di specie, la Corte ha sottolineato che la dichiarazione di interesse menzionata dal ricorrente non era stata né allegata al ricorso né risultava presente nel fascicolo processuale. Questa omissione ha reso il ricorso ‘carente’ e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno specificato che, sebbene il procedimento segua lo schema dell’art. 667, comma 4, c.p.p., l’onere di fornire la prova a sostegno delle proprie affermazioni ricade interamente sul ricorrente. La mancata allegazione del documento cruciale ha, di fatto, svuotato il ricorso di ogni fondamento verificabile.
Conclusioni: le implicazioni pratiche
L’ordinanza in esame offre un importante monito sulla diligenza richiesta nella redazione degli atti processuali. Dimostra che non è sufficiente affermare un fatto o l’esistenza di un documento, ma è indispensabile fornirne la prova contestualmente alla presentazione del ricorso. Il principio di autosufficienza non è un mero formalismo, ma una garanzia di efficienza e correttezza del processo. Per chi si trova a dover affrontare un percorso di conversione pena pecuniaria, questa pronuncia sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica attenta, che curi ogni dettaglio procedurale per evitare una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento non solo delle spese processuali ma anche di una sanzione pecuniaria aggiuntiva a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso per la conversione della pena pecuniaria è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché violava il principio di autosufficienza. Il ricorrente sosteneva di aver inviato una dichiarazione di interesse, ma non ha allegato tale documento al ricorso, impedendo alla Corte di Cassazione di verificare la fondatezza della sua affermazione.
Cosa significa il principio di ‘autosufficienza del ricorso’ in questo contesto?
Secondo il provvedimento, il principio di autosufficienza impone che l’atto di ricorso debba contenere tutti gli elementi, inclusi i documenti citati, necessari per permettere al giudice di decidere sulla questione. Nel caso specifico, il documento chiave non era presente e questo ha reso il ricorso non valutabile nel merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito dell’inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33901 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33901 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SPADOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/03/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato non luogo a provvedere per difetto di interesse, relativamente alla richiesta, presentata da NOME COGNOME, di conversione ex art. 660 cod. proc. pen. della pena pecuniaria di euro 3.420,00 di multa; la decisione reiettiva si fonda sulla mancata comparizione del ricorrente, seppur regolarmente avvisato, all’udienza volta alla verifica circa la sussistenza o meno di un interess alla rateizzazione, commutazione o differimento della pena.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, sostenendo esser stata tempestivamente trasmessa la dichiarazione di interesse di cui sopra.
Giova ricordare che il presente procedimento è modellato sullo schema dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., come stabilisce il comma 8 dell’art. 660 cod. proc. pen. Nel caso di specie, ritualmente svoltasi la prima fase (connotata dalla conversione della pena, dalla proposizione di opposizione e dall’emissione del provvedimento conclusivo, sostanzialmente confermativo della conversione), non ha fatto seguito – all’opposizione stessa – il pagamento della pena pecuniaria, previa eventuale rateizzazione. La sopra detta dichiarazione di interesse, infine, non è allegata al ricorso, che – sotto tale profilo – pecca quanto al profilo de autosufficienza, né essa risulta inserita nell’incarto processuale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 01 luglio 2024