Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3066 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3066 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/03/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona di NOME, che ha concluso chiedendo una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Magistrato di sorveglianza di Palermo rigettava l’impugnazione proposta da NOME COGNOME, già riqualificata da questa Corte come opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1 -bis, cod. proc. pen., avverso l’anteriore decisione dello stesso Ufficio giudiziario, che aveva ordiNOME la conversione in libertà controllata della pena pecuniaria insoluta, oggetto della condanna emessa dalla Corte d’appello di Palermo (sentenza del 26/5/2011, irrevocabile il 22/9/2011).
Il Magistrato di sorveglianza aveva ribadito, in sede di opposizione, l’impossibilità di esazione della pena pecuniaria a causa dell’insolvibilità del condanNOME, che, nell’ultimo decennio, non aveva percepito redditi, o ne aveva goduto in misura insufficiente al soddisfacimento del credito erariale.
COGNOME ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge. In particolare, lamenta che, contro il disposto degli artt. 212 ss. d.P.R. n. 115 del 2002, il ricorrente non sia stato invitato al pagamento con formale invito, né abbia ricevuto la notifica della successiva cartella di pagamento, prodromica all’esecuzione forzata. Fa presente, inoltre, che dagli accertamenti della Guardia di finanza egli risulta proprietario di quote immobiliari che ben avrebbero potuto essere assoggettate a pignoramento al fine di estinguere la pretesa creditoria.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione, da omessa disamina delle menzionate doglianze, già contenute nell’atto di opposizione e nella memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, connessi e congiuntamente esaminabili, sono fondati.
Come dal ricorrente rilevato, l’art. 212 d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo pro-tempore applicabile, prevede che, dopo l’avvenuta irrevocabilità della sentenza di condanna che abbia applicato una pena pecuniaria, la cancelleria del giudice dell’esecuzione debba notificare al condanNOME, nelle forme di cui al codice di procedura civile, un invito al pagamento con allegato il relativo modulo per effettuare il versamento dovuto; in caso d’inadempimento nel termine di un mese dalla notificazione, si procede con l’iscrizione a ruolo della somma dovuta (art. 213 d.P.R. cit.); all’agente della riscossione spetta il compito di notificare la relati
%.
cartella di pagamento, con contestuale intimazione ad adempiere nel termine dato, scaduto il quale seguirà l’esecuzione forzata (art. 222 ss. d.P.R. cit.). Esperite vanamente tali attività, la cancelleria del giudice dell’esecuzione, notiziata dell’impossibilità di esazione, sollecita l’intervento del Pubblico ministero (art. 238bis d.P.R. cit.), che trasmette gli atti al Magistrato di sorveglianza per l’accertamento dello stato di insolvibilità del condanNOME, prodromico alla conversione della pena pecuniaria.
L’insolvibilità deve intendersi come permanente impossibilità di adempiere, per strutturale incapienza reddituale e/o patrimoniale, ed è distinta dalla situazione di insolvenza, che rappresenta invece uno stato transitorio, che consente il differimento o la rateizzazione della pena pecuniaria (Sez. 1, n. 26358 del 09/06/2005, Petrillo, Rv. 232056-01).
Nel caso di specie, il giudice a quo, pur a fronte delle doglianze del condanNOME in tema di regolarità formale della procedura, enunciate in sede di opposizione, e specificate in memoria, non ha dato conto del loro eventuale mancato fondamento, e delle relative ragioni; né ha spiegato se e in che misura le proprietà immobiliari, di cui il condanNOME aveva documentato di essere intestatario, potessero risolutivamente incidere sul rassegNOME giudizio di insolvibilità.
Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Palermo per rinnovata valutazione al riguardo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Palermo.
Così deciso il 17/11/2023