Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25822 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 25822 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/10/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede qualificarsi il ricorso come opposizione, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso il provvedimento del 25 ottobre 2023 del Magistrato di sorveglianza di Bologna, che ha convertito ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 la pena pecuniaria di euro 30.000,00 di cui alla sentenza della Corte di appello di Bologna del 9 febbraio 2010, definitiva il 4 novembre 2010, con quella della libertà controllata della durata di centoventi giorni.
Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 172 cod. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Magistrato di sorveglianza avrebbe omesso di dichiarare la prescrizione della pena pecuniaria per decorrenza dei relativi termini.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla legge n. 689 del 1981 e all’art. 660 cod. proc. pen., perché il Magistrato di sorveglianza avrebbe erroneamente affermato che la condannata si era opposta all’esecuzione dei lavori di pubblica utilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere riqualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
A tal fine, giova evidenziare che l’art. 107 legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che «per l’esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, quali pene conseguenti alla conversione della multa o dell’ammenda, si applicano gli articoli 62, 63, 64, 65, 68 e 69. Competente è il Magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell’articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale».
Giova, altresì, evidenziare che l’art. 1, comma 1, lett. c), d.l. 23 dicembre n. 146 (convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10), ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 678 cod. proc. pen. – da ultimo, modificato dall’art. 39 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – secondo cui «il Magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla
conversione della pena pecuniaria, e il Tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull’esito dell’affidamento prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell’esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell’articolo 146 del codice penale, procedono a norma dell’articolo 667, comma 4.»
Tale ultima disposizione stabilisce che il giudice dell’esecuzione provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificato all’interessato e che contro l’ordinanza possono proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l’interessato e il difensore; in tal caso, s procede alla norma dell’art. 666 cod. proc. pen., ossia previa fissazione dell’udienza.
Pertanto, contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza reso ai sensi degli artt. 102 e 103 legge n. 689 del 1981, in punto di conversione della pena pecuniaria per mancato pagamento, in forza dell’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. l’interessato non può presentare direttamente ricorso per cassazione, ma deve esperire il rimedio dell’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. davanti allo stesso giudice che ha assunto il provvedimento, il quale dovrà quindi procedere a norma dell’art. 666 cod. proc. pen. nel contraddittorio tra le parti.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte, qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Bologna.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Bologna.
Così deciso il 29/03/2024