Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31416 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31416 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA avverso il decreto del 21/12/2023 del Magistrato di Sorveglianza di Nuoro
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
Il Magistrato di Sorveglianza di Nuoro, con decreto in data 21/12/2023, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. da COGNOME avverso il provvedimento emesso il 13/11/2023 con il quale è stata disposta la conversione della multa di 12.000,00 in 48 giorni di libertà controllata a causa dell’insolvibilità del condannato.
1.1. Con sentenza emessa data 17 dicembre 2013, irrevocabile 1’8 febbraio 2014, NOME COGNOME è stato condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa.
1.2. La somma è stata iscritta a ruolo e la cartella esattoriale è stata notificata un data 30 novembre 2015.
1.3. Il 18 aprile 2023 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro ha richiesto la conversione della pena pecuniaria in libertà controllata ai sensi degli artt. 666, comma 2 cod. proc. pen. e 238 bis L. 115 del 2022
1.4. In data 13 novembre 2023 il Giudice di sorveglianza di Nuoro ha disposto la conversione della pena pecuniaria in 48 giorni di liberà controllata.
1.5. Avverso l’ordinanza ha proposto opposizione la difesa ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. evidenziando che la conversione avrebbe dovuto essere disposta tenendo conto dei criteri di cui all’art. 58, comma 2, L. 689 del 1981 e, pertanto, individuando la pena più idonea alla rieducazione del condannato. Pena che, considerata l’entrata in vigore del D.Lgs 150 del 2022 e quanto indicato dall’art. 103 L. 689 del 1981, avrebbe dovuto essere individuata nel lavoro di pubblica utilità. Ciò anche considerato che la libertà controllata sarebbe allo stato incompatibile con la prosecuzione della misura dell’affidamento in prova ora in esecuzione anche per la peculiarità del lavoro che lo stesso è stato espressamente autorizzato a svolgere.
1.6. Il Magistrato di sorveglianza, acquisito il parere del pubblico ministero, richiamato quanto disposto dall’art. 97, comma 2, D.Lgs 150 del 2022, ha dichiarato inammissibile de plano l’opposizione con decreto emesso il 21 dicembre 2023.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo dei difensori, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen. e 178 lett. c), cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa, ripercorso l’iter procedimentale della vicenda, rileva la nullità del decreto in quanto questo avrebbe dovuto essere emesso in contraddittorio e non avrebbe potuto essere assunto de plano e senza ascoltare la difesa in alcun modo. Sotto altro profilo, poi, il provvedimento, nel quale vi è la mera indicazione di quanto previsto nell’art. 97, comma 2, D.Lgs 150 del 2022, ometterebbe di confrontarsi con le censure contenute nell’atto di opposizione e risulterebbe pertanto del tutto privo di motivazione.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 97 del D.Lgs 150 del 2022 e dell’art. 103 L. 689 del 1981 così come attualmente in vigore. Nel secondo motivo la difesa rileva che il Magistrato di sorveglianza avrebbe erroneamente applicato quanto indicato dall’art. 97 in quanto avrebbe del tutto omesso di considerare che lo stesso ·e l’art. 130 L. 689 del 1981 prevedono espressamente che le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie previste possono essere applicate al condannato ove risultino più favorevoli, com’è nel caso di specie. La nuova normativa, peraltro, sarebbe comunque applicabile in quanto la richiesta di conversione è stata presentata in data successiva all’entrata in vigore della stessa e il rapporto processuale/procedirnentale è in corso.
2.3. Violazione dell’art. 97, comma 2, D.Lgs 150 del 2022 in relazione agli artt. 103 L. 689 del 1981, 27 cost. e 7 C.e.d.u. e vizio di motivazione sul punto. Nel terzo motivo la difesa rileva che l’interpretazione della norma cui ha laconicamente fatto riferimento il giudice della sorveglianza sarebbe errata e contrasterebbe con il contenuto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che hanno stabilito il principio della “retroattività della legge penale meno severa”, da ultimo riconosciuto nella pronuncia delle Sezioni Unite del 29 settembre 2022 n. 4145.
2.4. In via subordinata la difesa chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 97 D.Lgs 150 del 2022 in relazione agli artt. 27 e 117 cost, nonché 7 C.e.d.u. in relazione anche all’art. 103, commal, L. 689 del 1981.
In data 9 aprile 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti per l’ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen. e 178 lett. c), cod. proc. pen.
La doglianza è fondata.
2.1. Il procedimento di sorveglianza è regolato dall’art. 678 cod. proc. pen. che rinvia ai due procedimenti previsti per l’esecuzione ed è quindi su questi plasmato.
Le materie di cui all’art. 678, comma 1, cod. proc. pen. seguono il rito di esecuzione “ordinario” di cui all’art. 666 cod. proc. pen.
Le materie di cui all’art. 678, comma 1 bis, cod. proc. pen., seguono il rito di cui agli artt. 676 e 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen.
2.2. Il primo, quello “ordinario”, è regolato dall’art. 666 cod. proc. pen. che prevede che a seguito della presentazione della richiesta il giudice sia tenuto a effettuare una valutazione preliminare di ammissibilità.
Nel caso in cui la richiesta appaia a prima lettura manifestamente infondata, in quanto proposta in difetto delle condizioni di legge ovvero questa sia la mera riproposizione di altra analoga istanza già rigettata, il giudice, sentito il pubblico ministero, ne dichiara l’inammissibilità senza fissare l’udienza.
In questa specifica ipotesi il giudice provvede con decreto motivato avverso il quale, come espressamente previsto dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto ricorso per cassazione.
Se la verifica preliminare di ammissibilità è superata il giudice fissa l’udienza che si tiene in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.
Nel corso della stessa udienza, se ne fa richiesta, viene sentito personalmente l’interessato, anche a mezzo di collegamento a distanza o, se detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice e non consente all’audizione mediante collegamento, dal magistrato di sorveglianza.
Gli artt. 666, comma 5 cod. proc. pen. e 185 disp. att. cod. proc. pen. attribuiscono e regolano i poteri istruttori riconosciuti al giudice che, all’esito dell’udienza, provvede con ordinanza.
Tale provvedimento, ai sensi dell’art. 666, comma 6 cod. proc. pen., è notificato alle parti che hanno il potere di proporre ricorso per cassazione, impugnazione che non ha effetto sospensivo, alla quale si applicano le norme generali e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione.
2.3. Il secondo procedimento, quello che si applica alle materie regolate dall’art. 678, comma 1 bis, cod. proc. pen, è regolato dagli articoli 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen.
In virtù di tali norme il giudice provvede di regola senza formalità de plano con ordinanza che è comunicata al pubblico ministero e notifica all’interessato.
Avverso tale provvedimento lo stesso articolo 667, comma 4 cod. proc. pen. prevede, quale unico mezzo di impugnazione, l’opposizione che deve essere presentata davanti allo stesso giudice che ha emesso l’ordinanza impugnata e che, quindi, per pronunciarsi è tenuto a fissare l’udienza camerale e procedere ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., essendo esclusa in questo caso la possibilità di emettere il decreto di cui al secondo comma della stessa norma.
Avverso il provvedimento emesso, in udienza e in contraddittorio tra le parti, a seguito dell’opposizione può essere proposto ricorso per cassazione.
2.5. In sintesi.
Per le decisioni da rendere in relazione alle materie di cui all’art. 678, comma 1, cod. proc. pen. al procedimento di sorveglianza si applica il rito di esecuzione previsto dall’art. 666 cod. proc. pen. e che potremmo definire ordinario.
-In tale procedimento il giudice dell’esecuzione può emettere, se ritiene che la richiesta sia a prima lettura inammissibile, decreto motivato.
-Averso tale provvedimento il mezzo di impugnazione tassativamente previsto è solo il ricorso per cassazione.
-Se il procedimento è stato definito all’esito dell’udienza il giudice provvede con ordinanza.
-Avverso l’ordinanza il mezzo di impugnazione tassativamente previsto è solo il ricorso per cassazione.
Per le decisioni da rendere in relazione alle materie di cui all’art. 678, comma 1 bis, cod. proc. pen. al procedimento di sorveglianza si applica il rito di esecuzione previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
-In questo caso, quindi, il giudice, diversamente da quanto avviene nel procedimento “ordinario, provvede sempre de plano con ordinanza, solo comunicata e notificata all’interessato.
-Avverso l’ordinanza così emessa il mezzo di impugnazione tassativamente previsto è solo l’opposizione e così deve essere qualificato anche l’eventuale ricorso per cassazione direttamente ed erroneamente proposto, ciò anche se il giudice dovesse avere già fissato e celebrato l’udienza camerale in contraddittorio tra le parti (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 01).
-A seguito dell’opposizione il giudice procede con le forme di cui all’art. 666 cod. proc. pen. e, all’esito dell’udienza da svolgersi in contraddittorio tra le parti, si pronuncia con ordinanza.
-Avverso tale ultimo provvedimento il mezzo di impugnazione tassativamente previsto è il ricorso per cassazione.
2.6. Nel caso di specie la materia in ordine alla quale si è pronunciato il magistrato di sorveglianza, la conversione della pena pecuniaria, è oggetto dell’art. 678, comma 1 bis, cod. proc. pen.
Il procedimento che avrebbe dovuto essere applicato, pertanto, è quello di cui all’art. 667, comma 4 cod. proc. pen. per cui il giudice, preso atto della presentazione dell’opposizione avverso l’ordinanza emessa de plano in data 11 novembre 2023, avrebbe dovuto fissare l’udienza e pronunciarsi all’esito della stessa, da celebrarsi con la necessaria presenza del difensore e del pubblico ministero ex art. 666, comma 4, cod. proc. pen.
Ragione questa per cui il decreto del 23 dicembre 2023 ora impugnato, erroneamente emesso ai sensi dell’art. 666, comma 2 cod. proc. pen. de plano, è nullo in quanto pronunciato in assenza del necessario contraddittorio e, quindi, in violazione dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
In restanti motivi, considerata la ragione che determina l’annullamento del provvedimento impugnato, sono assorbiti.
La rilevata violazione impone l’annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Nuoro.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Nuoro. Così deciso il 26/4/2024