Conversione Impugnazione: Quando l’Appello Diventa Ricorso Inammissibile
L’istituto della conversione impugnazione, previsto dal codice di procedura penale, è un meccanismo volto a preservare gli atti giuridici. Tuttavia, come chiarisce una recente ordinanza della Corte di Cassazione, non è una sanatoria per motivi non consentiti. Se un appello viene convertito in ricorso per Cassazione, i motivi devono essere adeguati a quest’ultimo giudizio, pena l’inammissibilità e severe conseguenze economiche. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa: Dall’Appello al Ricorso
Il caso nasce da un ricorso proposto contro una sentenza del Tribunale che aveva inflitto all’imputato la sola pena dell’ammenda. Inizialmente, l’imputato aveva presentato un atto di appello. Tuttavia, poiché le sentenze che comminano la sola pena dell’ammenda sono appellabili esclusivamente con ricorso per Cassazione, la Corte d’Appello ha correttamente disposto la conversione dell’impugnazione.
I motivi sollevati dall’imputato erano due: la richiesta di assoluzione, anche con formula dubitativa, e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Tali motivi sono stati quindi sottoposti al vaglio della Suprema Corte.
Il Principio della Conversione Impugnazione
La Corte di Cassazione ribadisce un principio consolidato: la conversione impugnazione è un meccanismo che si limita a trasferire il procedimento al giudice competente, ma non modifica le regole proprie del giudizio corretto. In altre parole, l’atto convertito deve possedere i requisiti di forma e di sostanza previsti per l’impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta fin dall’inizio.
Nel caso specifico, l’appello è stato convertito in ricorso per Cassazione. Di conseguenza, i motivi addotti dovevano essere conformi ai limiti del giudizio di legittimità, che esclude qualsiasi riesame dei fatti di causa.
La Decisione della Corte: Inammissibilità per Motivi di Fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è semplice e netta: i motivi proposti dall’imputato erano questioni di puro fatto, appartenenti alla cognizione esclusiva del giudice di merito.
Le Motivazioni della Suprema Corte
I giudici hanno spiegato che le doglianze del ricorrente — relative alle circostanze del sequestro di un’arma, all’elemento soggettivo del reato e ai presupposti per la concessione delle attenuanti generiche — implicavano una rivalutazione del materiale probatorio e delle circostanze fattuali. Questo tipo di analisi è precluso alla Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di ricostruire i fatti.
Poiché i motivi del ricorso non denunciavano vizi di legittimità (come una violazione di legge o un vizio di motivazione), ma miravano a ottenere un nuovo giudizio sul merito della vicenda, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione ha importanti implicazioni pratiche. Chi impugna una sentenza deve prestare la massima attenzione non solo a scegliere il mezzo corretto, ma anche a formulare motivi pertinenti al tipo di giudizio. La conversione impugnazione non è una scorciatoia per sottoporre al giudice superiore questioni che non gli competono. La conseguenza dell’inammissibilità non è solo la fine del processo, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Quando un atto di appello viene convertito in ricorso per cassazione?
Un atto di appello viene convertito in ricorso per cassazione quando viene proposto contro una sentenza per la quale la legge prevede come unico mezzo di impugnazione il ricorso per cassazione, come nel caso di condanna alla sola pena dell’ammenda.
Cosa succede se i motivi di un appello convertito in ricorso per cassazione riguardano questioni di fatto?
Se i motivi dell’impugnazione, una volta convertita in ricorso per cassazione, riguardano questioni di fatto (come la valutazione delle prove o l’accertamento dell’intenzione dell’imputato), il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione può giudicare solo su questioni di diritto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito discrezionalmente dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4620 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4620 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il 26/03/1986
avverso la sentenza del 12/06/2024 del TRIBUNALE di TRAPANI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi dell’atto di impugnazione come convertito dalla Corte di appello di Palermo;
rilevato che:
i due motivi di ricorso riguardano la mancata assoluzione dell’imputato anche ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche a norma dell’art. 62bis cod. pen.;
essendo stata inflitta la pena dell’ammenda, l’atto di appello è stato convertito in ricorso per cassazione;
ritenuto che, secondo risalente e consolidato orientamento di questa Corte, «l’istituto della conversione della impugnazione previsto dall’art.568, comma 5, cod.proc.pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta» (Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999, COGNOME, Rv. 213835);
considerato che:
nel caso di specie, il ricorrente ha sollevato questioni di puro fatto richiamando circostanze appartenenti alla cognizione del giudice di merito, quali le condizioni nelle quali è avvenuto il sequestro dell’arma a carico dell’imputato, l’elemento soggettivo dello stesso, gli elementi in base ai quali sarebbero state concedibili le attenuanti generiche;
pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/12/2024