Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15610 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15610 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/08/2023 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilit del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava inammissibile – perché non ammesso dalla legge – il reclamo personalmente proposto da NOME COGNOME (assoggettato a custodia cautelare in carcere, nonché al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen.) avverso i provvedimenti del Presidente dell’organo giudiziario, che aveva negato al detenuto la possibilità di svolgere in videoconferenza i colloqui suoi familiari.
Ricorre COGNOME per cassazione, con il ministero del suo difensore d fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Secondo il ricorrente, il giudice a quo non si sarebbe dovuto limitare alla constatazione della non reclamabilità del provvedimento impugnato, ma avrebbe dovuto convertire l’impugnazione, nel merito certamente fondata, in ricorso p cassazione e ordinare la trasmissione degli atti a questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso coglie nel segno, nella parte in cui deduce che i provvedime che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, e sulle modalità del svolgimento, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività misure cautelari sono ricorribili direttamente in Cassazione, ai sensi dell’art settimo comma, Cost. (in termini, tra le molte, Sez. 6, n. 3729 del 24/11/20 dep. 2016, Avola, Rv. 265927-01).
E’ esatta altresì la successiva deduzione, secondo cui il giudice a quo, a fronte di impugnazione proposta con mezzo diverso da quello legislativamente prescritto, avrebbe dovuto, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pe riqualificare l’impugnazione e, se del caso, trasmettere gli atti al g funzionalmente competente (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221-01).
Ciò posto, nel caso di specie, nel quale il giudice adito dall’impugnante omesso di procedere alla riqualificazione, e alla trasmissione degli at Cassazione, questa Corte deve annullare senza rinvio l’adottata decisione inammissibilità, in quanto erronea, e ritenere il giudizio, dopo aver qualif l’atto di impugnazione come ricorso (da ultimo, Sez. 3, n. 50305 d 10/11/2023, Geraci, Rv. 285540-01).
L’impugnazione, convertita in ricorso, si profila allora come inammissibile perché proposta personalmente dall’interessato, in violazione delle norm codicistiche che prevedono ormai che il ricorso debba essere in ogni cas sottoscritto da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazion 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e, qualificato il reclamo come ricorso, lo dichiara inammissibile.
Così deciso 1’08/02/2024