Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7025 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7025 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato in Germania il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza emessa in data 19.06.2023 dal Tribunale di Genova visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Genova ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, emesso in data 26 maggio 2023, di esecuzione del certificato di confisca
sui suoi beni, ai sensi dell’art. 14 del Reg. Ue n. 1805 del 2018.
In tale provvedimento il Tribunale ha rilevato che il provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, quale giudice dell’esecuzione, non ha natura cautelare, bensì definitoria/e:secutiva e, dunque, avverso lo stesso non è proponibile la richiesta di riesame.
AVV_NOTAIO, nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 2, 26 e 28 d. Igs 21.6.201 n.108, 39 Reg. (Ue) 2018/1805; artt. 6 CEDU, 24, 111 Cost.; 125, 324 cod. proc. pen., 16, primo comma, d. Igs. n. 161 del 2010; 665, 734 e ss. cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del Riesame di Genova avrebbe omesso di rilevare l’incompetenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari e, dunque, di dichiarare la nullità del provvedimento dallo stesso emesso.
Rileva il difensore che la Corte di appello di Genova, con sentenza emessa in data 13 aprile 2023, aveva riconosciuto la sentenza di condanna emessa dall’autorità giudiziaria tedesca nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e, dunque, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto essere individuato, ai sensi dell’art. 665, comma 4-bis, cod. proc. pen., nella Corte di appello di Genova.
2.2. Con il secondo motivo il difensore deduce, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 2, 26 e 28 del d.lgs. 21 giugno 2017 n. 108, 32 Dir. 2014141/UE del 3/4/2014, 39 Reg. (Ue) 2018/1805; d. Igs. n. 137 del 2015 in relazione agli artt. 6 CEDU, 24, 111 Cost., 321, 324, 735 cod. proc. pen., art. 16, primo comma, del d. Igs. n. 161 del 2010; 665, 734 e ss. cod. proc. pen., in quanto il Tribunale avrebbe illegittimamente dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal ricorrente.
Ad avviso del ricorrente, infatti, il Tribunale del riesame di Genova sarebbe stato competente a giudicare dell’impugnazione proposta, in quanto l’art. 28 del d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 espressamente sancisce che l’impugnazione avverso l’ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova può essere proposta nelle forme del riesame di cui all’art. 324 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
Dall’esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, ex plurimis: Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta che l’esecuzione del certificato di confisca, emesso in data 1/2/2023, in relazione al provvedimento di confisca dell’autorità tedesca CODICE_FISCALE WS del 19/12/22, definitivo il 28/12/22, è stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relative al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per riesame, invocando l’art. 28 del d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 (Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale).
Tale disposizione non è, tuttavia, conferente nel caso di specie, in quanto regola il ricorso avverso il sequestro probatorio nella disciplina dell’ordine europeo di indagine (Sez. 6, n. 35707 del 13/07/2021, NOME, Rv. 282109 – 01, che ha precisato che la disciplina dell’ordine europeo di indagine, che riguarda gli atti di perquisizione e di sequestro probatorio’ non si applica al riconoscimento reciproco delle decisioni di confisca e al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea).
L’error in procedendo del ricorrente, tuttavia, non comporta l’inammissibilità del ricorso, in quanto deve trovare applicazione la generale conversione, sancita dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. dell’impugnazione, proposta con mezzo diverso da quello prescritto (ex plurimis: Sez. 1, n. 6618 del 28/01/2010, COGNOME, Rv. 246574 – 01; Sez. 1, n. 5630 del 20/01/2009, COGNOME, Rv. 242448 – 01).
In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e, quindi, trasmettere gli atti al giudice competente, non essendo, invece tenuto, ai fini di valutare l’ammissibilità dell’impugnazione, ad esaminare l’atto per accertare se la parte impugnante abbia voluto effettivamente esperire il mezzo di gravame non consentito dalla legge (ex plurimis: Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, COGNOME, Rv. 276934 – 01; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, COGNOME, Rv. 273738 – 01, fattispecie in cui il tribunale del riesame, adito con appello del pubblico ministero avverso un’ordinanza reiettiva di istanza cautelare personale e reale, rigettava il
gravame personale e, con riguardo a quello reale, disponeva la trasmissione degli atti al tribunale competente a decidere ex art. 322-bis cod. proc. pen.).
L’ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata e l’impugnazione proposta dal RAGIONE_SOCIALE nella forma della richiesta di riesame, essendo stata rivolta avverso un provvedimento di confisca, deve essere qualificata come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; gli atti devono, dunque, essere trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, quale giudice competente sull’impugnazione proposta.
P.Q . M .
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e, qualificata l’originaria impugnazione quale opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale d Genova per l’ulteriore corso.