Conversione del Ricorso in Appello: Il Caso della Parte Civile e i Vizi di Motivazione
Nel complesso panorama della procedura penale, le regole sull’impugnazione delle sentenze sono fondamentali per garantire il corretto svolgimento della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto cruciale riguardante la conversione del ricorso presentato dalla parte civile contro una sentenza di assoluzione del Giudice di Pace. Vediamo nel dettaglio i fatti e il principio di diritto affermato.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da una vicenda processuale davanti al Giudice di Pace. Un individuo, imputato per minacce e lesioni semplici, veniva assolto per assenza di prove sulla sussistenza del fatto. La persona offesa, costituitasi parte civile nel procedimento per ottenere il risarcimento dei danni, decideva di impugnare la sentenza di assoluzione.
La parte civile proponeva ricorso direttamente in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che il Giudice di Pace non avesse adeguatamente giustificato il suo giudizio di inattendibilità della testimonianza della persona offesa, testimonianza che, a suo dire, era supportata da immagini di una telecamera di videosorveglianza acquisite agli atti.
La Decisione della Corte e la conversione del ricorso
La Corte di Cassazione, investita della questione, non ha né accolto né respinto il ricorso nel merito. Ha invece disposto la conversione del ricorso in appello, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale territorialmente competente per il giudizio di secondo grado.
Questa decisione si basa su una precisa interpretazione delle norme processuali che regolano le impugnazioni delle sentenze emesse dal Giudice di Pace. La Corte ha ritenuto che il tipo di impugnazione scelto dalla parte civile (ricorso diretto per cassazione) non fosse ammissibile per i motivi addotti (vizi di motivazione), rendendo necessaria la sua riqualificazione nell’impugnazione corretta, ovvero l’appello.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza si articola su alcuni punti cardine del diritto processuale penale.
In primo luogo, la Corte ribadisce che la parte civile è legittimata a impugnare, ai soli effetti civili, la sentenza di proscioglimento emessa dal Giudice di Pace. Questo diritto è garantito dall’articolo 576 del codice di procedura penale, applicabile anche a questi procedimenti.
Il punto cruciale, tuttavia, riguarda la scelta dello strumento di impugnazione. Il ricorso diretto alla Corte di Cassazione, definito ‘per saltum’ ai sensi dell’art. 569 c.p.p., è una via eccezionale che permette di ‘saltare’ il grado d’appello. Tuttavia, questa scorciatoia processuale ha dei limiti ben precisi.
La Corte Suprema ha chiarito che il ricorso per saltum non può essere utilizzato per denunciare vizi di motivazione, come la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità (previsti dall’art. 606, lett. e) c.p.p.). Il ricorso della parte civile era fondato proprio su questo tipo di vizio. Di conseguenza, l’impugnazione diretta era inammissibile.
Anziché dichiarare l’inammissibilità, che avrebbe chiuso definitivamente la questione per la parte civile, la legge (art. 569, comma 3, c.p.p.) impone al giudice di procedere con la conversione del ricorso in appello. In questo modo, l’atto di impugnazione viene ‘salvato’ e riqualificato come appello, garantendo alla parte il diritto a un secondo grado di giudizio nel merito.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante insegnamento pratico: la parte civile che intende contestare una sentenza di assoluzione del Giudice di Pace per vizi legati alla valutazione delle prove e alla motivazione non può rivolgersi direttamente alla Corte di Cassazione. Deve, invece, percorrere la strada ordinaria dell’appello. La scelta del mezzo di impugnazione errato, in questo caso, non comporta la perdita del diritto a impugnare, ma attiva il meccanismo correttivo della conversione del ricorso, assicurando che la controversia sia esaminata dal giudice competente per il merito.
La parte civile può impugnare una sentenza di proscioglimento del Giudice di Pace?
Sì, secondo l’insegnamento costante della Corte di Cassazione, la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento del Giudice di Pace, ma solo ai fini delle statuizioni civili (cioè per il risarcimento del danno).
Perché il ricorso per cassazione della parte civile è stato convertito in appello?
Il ricorso è stato convertito perché era stato proposto direttamente in Cassazione (ricorso per saltum) lamentando esclusivamente vizi di motivazione della sentenza. La legge processuale non consente di utilizzare il ricorso per saltum per questo specifico tipo di doglianza, imponendo quindi al giudice la sua conversione nel mezzo di impugnazione corretto, ovvero l’appello.
Cosa significa che un vizio di motivazione non può essere dedotto con il ricorso immediato in Cassazione?
Significa che il ‘ricorso per saltum’, previsto dall’art. 569 c.p.p., è uno strumento che consente di appellare direttamente la Cassazione solo per violazioni di legge e non per contestare il modo in cui il giudice di primo grado ha ragionato e valutato le prove. Per criticare la motivazione, è necessario passare attraverso il giudizio di appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14375 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 14375 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di: NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
dalla parte civile COGNOME NOME nato a SANTA NOME A VICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/09/2023 del GIUDICE DI PACE di SANTA NOME CAPUA VETERE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere ha assolto NOME dall’accusa di minacce e lesioni volontarie semplici ai danni di NOME NOME per assen della prova della sussistenza del fatto.
Avverso la sentenza ha promosso ricorso per cassazione, agli effetti civili, COGNOME NOME, ne sua qualità di parte civile. Il ricorrente ha dedotto la mancanza della motivazione provvedimento impugnato a riguardo del giudizio di inattendibilità del narrato di essa person offesa, in realtà riscontrato dalle immagini di una telecamera di videosorveglianza collocata pressi di un vicino esercizio commerciale, acquisite al fascicolo del dibattimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso della parte civile deve essere convertito in appello.
Non è dubbio che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in forza dell’art. 576 c.p.p., applicabile nel procedimento penale davanti al giudice di pace per effetto del ri disposto dall’art. 2 del Decr. Lgs. n. 274 del 2000 alle norme del codice di procedura pena ove non diversamente stabilito, la parte civile sia legittimata a proporre appello avvers sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace ai soli effetti civili (Sez 35882 del 17 luglio 2009, Liporace e altro, Rv. 244919).
Ne deriva che il ricorso presentato dalla parte civile deve essere qualificato per saltum ai sensi del primo comma dell’art. 569 c.p.p.
Il ricorrente lamenta esclusivamente, peraltro, vizi della motivazione della sentenza impugna correttamente riconducibili al perimetro dell’art. 606 lett. e) c.p.p. (nonostante l’im richiamo, nell’atto d’impugnazione, all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.), di cui consentita la deduzione con il ricorso immediato, imponendosi pertanto e per l’appunto, a sensi del terzo comma del citato art. 569, la conversione del medesimo ricorso in appello.
P.Q.M.
Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di SantaMaria C. V per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 14/12/2023
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Il consigliere estensore
Il Presidente