Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26436 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 1 Num. 26436 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/01/2025 della CORTE ASSISE di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; letteiseftt4te le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di assise di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, di applicazione dell’amnistia e/o dell’indulto previsti dai provvedimenti di generale clemenza intervenuti tra il 1981 e il 2006.
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione nella verifica dei singoli provvedimenti di clemenza da applicare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione per il quale è, invece, previsto come mezzo di impugnazione l’opposizione, non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in opposizione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e trasmesso al giudice dell’esecuzione, in attuazione del principio di conservazione (si vedano, tra le molte, Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, Mafrica, Rv. 248634); con la precisazione che anche avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione erroneamente emesso ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., anziché “de plano” ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è esperibile l’opposizione, giacché diversamente si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito ( Sez. 5, n. 37134 del 26/05/2009, Banca Nuova S.p.A., Rv. 245130, e altre conformi ).
Nel caso in esame, il ricorso per cassazione proposto dalla difesa di NOME COGNOME avverso il provvedimento di rigetto di applicazione di amnistia e/o indulto deve essere, dunque, convertito, in base al combinato disposto degli artt. 672 e 667, comma 4, cod. proc. pen., in opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte di assise di Salerno, quale giudice dell’esecuzione.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di assise di Salerno per la fase di opposizione.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.