Conversione del Ricorso: Quando un Errore Procedurale Non Ferma la Giustizia
Nel complesso mondo della procedura penale, la scelta del giusto mezzo di impugnazione è fondamentale. Un errore può portare all’inammissibilità dell’atto, precludendo la possibilità di far valere le proprie ragioni. Tuttavia, il nostro ordinamento prevede un meccanismo di salvaguardia: la conversione del ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come questo principio tuteli il diritto di difesa, anche di fronte a un errore formale.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla richiesta di un soggetto, avanzata al Giudice dell’esecuzione, di ottenere l’applicazione di provvedimenti di amnistia e indulto intervenuti tra il 1981 e il 2006. La Corte di Assise di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava tale istanza.
Contro questa decisione, il difensore proponeva ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. La questione giunta all’attenzione della Suprema Corte, però, non era tanto il merito della richiesta di clemenza, quanto la correttezza della procedura seguita per contestare il rigetto.
L’Analisi della Corte: la Conversione del Ricorso come Rimedio
La Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato come il mezzo di impugnazione scelto – il ricorso per cassazione – fosse errato. La legge, infatti, prevede che contro i provvedimenti del giudice dell’esecuzione in materia di amnistia e indulto, lo strumento corretto sia l’opposizione, da presentare allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento.
Di fronte a un errore di questo tipo, la conseguenza più drastica sarebbe la declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, la Corte ha applicato il principio di conservazione degli atti giuridici, sancito dall’articolo 568, comma 5, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’impugnazione proposta con un mezzo diverso da quello previsto dalla legge non è inammissibile, ma viene convertita nel mezzo di impugnazione corretto.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha motivato la sua scelta basandosi su una consolidata giurisprudenza. Dichiarare inammissibile il ricorso avrebbe privato ingiustamente l’imputato della possibilità di far esaminare nel merito le sue doglianze. La conversione del ricorso permette, invece, di sanare l’errore procedurale senza sacrificare il diritto sostanziale alla difesa e a un giudizio nel merito.
Il provvedimento impugnato, pur essendo stato emesso al termine di un’udienza e non ‘de plano’ (cioè senza formalità), rientrava pienamente nella categoria di atti per cui è prevista l’opposizione ai sensi degli artt. 672 e 667, comma 4, del codice di procedura penale. Pertanto, la Corte ha disposto la conversione del ricorso in opposizione e la trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Salerno, che dovrà procedere a un nuovo esame della questione secondo le forme previste per il giudizio di opposizione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale di civiltà giuridica: un errore formale non deve tradursi in una negazione della giustizia. La conversione del ricorso agisce come una valvola di sicurezza del sistema processuale, garantendo che le questioni di merito possano essere discusse e decise dall’autorità competente. Per gli operatori del diritto, ciò rappresenta un monito a scegliere con cura il rimedio processuale, ma anche la rassicurazione che il sistema prevede meccanismi correttivi a tutela del diritto di difesa, principio cardine di ogni stato di diritto.
Cosa succede se si sbaglia il tipo di impugnazione contro un provvedimento del giudice?
Secondo l’art. 568, comma 5, c.p.p. e il principio di conservazione degli atti, l’impugnazione non viene dichiarata inammissibile ma viene ‘convertita’ nel mezzo di impugnazione corretto, e gli atti vengono trasmessi al giudice competente.
Qual è il rimedio corretto contro un’ordinanza del giudice dell’esecuzione che nega l’amnistia o l’indulto?
Il rimedio corretto non è il ricorso per cassazione, ma l’opposizione davanti allo stesso giudice dell’esecuzione che ha emesso il provvedimento, come previsto dagli artt. 672 e 667, comma 4, c.p.p.
Perché la Corte di Cassazione ha convertito il ricorso invece di dichiararlo inammissibile?
Per non privare la parte della possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito. La conversione tutela il diritto di difesa, assicurando che un errore procedurale non impedisca un esame sostanziale della questione da parte del giudice competente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26436 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 1 Num. 26436 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME nato a NOCERA INFERIORE il 24/12/1958
avverso l’ordinanza del 15/01/2025 della RAGIONE_SOCIALE di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME letteiseftt4te le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di assise di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, di applicazione dell’amnistia e/o dell’indulto previsti dai provvedimenti di generale clemenza intervenuti tra il 1981 e il 2006.
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione nella verifica dei singoli provvedimenti di clemenza da applicare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione per il quale è, invece, previsto come mezzo di impugnazione l’opposizione, non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in opposizione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e trasmesso al giudice dell’esecuzione, in attuazione del principio di conservazione (si vedano, tra le molte, Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, Mafrica, Rv. 248634); con la precisazione che anche avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione erroneamente emesso ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., anziché “de plano” ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è esperibile l’opposizione, giacché diversamente si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito ( Sez. 5, n. 37134 del 26/05/2009, Banca Nuova S.p.A., Rv. 245130, e altre conformi ).
Nel caso in esame, il ricorso per cassazione proposto dalla difesa di NOME COGNOME avverso il provvedimento di rigetto di applicazione di amnistia e/o indulto deve essere, dunque, convertito, in base al combinato disposto degli artt. 672 e 667, comma 4, cod. proc. pen., in opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte di assise di Salerno, quale giudice dell’esecuzione.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di assise di Salerno per la fase di opposizione.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.