Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12329 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 4 Num. 12329 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BARI nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 del TRIBUNALE di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari;
Motivi della decisione
Con sentenza del 31 gennaio 2023, il Tribunale di Bari ha affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 condannandolo alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed C 440,00 di multa «applicata la diminuzione per il rito».
Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari deducendo l’illegalità della pena, che sarebbe inferiore al minimo essendo stata applicata la riduzione prevista dall’art. 442 cod. proc. pen. ancorché l’imputato non abbia chiesto il giudizio abbreviato e il processo si sia svolto con rito ordinario.
Nel trasmettere a questa Corte il ricorso proposto dal Pubblico ministero ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., la cancelleria del Tribunale di Bari ha trasmesso anche copia dell’atto di appello proposto dal difensore dell’imputato che ha chiesto: l’assoluzione dal reato ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. essendo carente la prova della sussistenza dell’elemento psicologico; l’esclusione della aggravante contestata (costituita dall’aver ottenuto l’ammissione al beneficio); la concessione delle attenuanti generiche e la rideterminazione della pena.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bari.
Con memoria del 19 febbraio 2024, il difensore di NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento dei motivi di appello associandosi, in subordine, alla richiesta del Procuratore generale
Ai sensi dell’art. 580 cod. proc. pen. «quando, contro la stessa sentenza, sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all’art. 12, il ricorso si converte in appello».
Per giurisprudenza costante, tale conversione opera sin dal momento della proposizione dei diversi mezzi di impugnazione e, anche dopo l’introduzione del riferimento all’art. 12 cod. proc. pen. (avvenuta con la legge 20 febbraio 2006 n.48), non può essere limitata ai soli casi in cui una sentenza sia pronunciata cumulativamente nei confronti di più imputati o riguardo a più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen., ma opera anche quando contro una sola sentenza e con riferimento ad un unico capo di imputazione siano proposti mezzi di impugnazione diversi (Sez. 4, n. 17153 del 12/03/2015, COGNOME, Rv. 263442; Sez. 1, n. 2446 del 12/12/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238813). Sarebbe inspiegabile, infatti, sul
piano logico-sistematico, una disciplina legislativa che, «mentre garantisce l’unità dei controlli sulla decisione relativa a più regiudicande occasionalmente decise con un’unica sentenza, non la tutela, invece, quando le parti di un unico processo si trovino ad avere a disposizione impugnazioni diverse» (Sez. 1, n. 2446 del 12/12/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238813 pag. 3 della motivazione).
Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari deve, pertanto, essere convertito in appello. Ne consegue la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari.
P.Q.M.
Converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per il giudizio di appello.
Così deciso il 27 febbraio 2024
Il Consigliere estensore,
Il Presldente