Conversione del Ricorso in Appello: La Cassazione e la Valutazione dei Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui confini tra il giudizio di legittimità e quello di merito, applicando il principio della conversione del ricorso quando le censure sollevate, pur mascherate da violazioni di legge, attengono in realtà alla valutazione delle prove. L’analisi di questo caso, relativo a un presunto falso in materia edilizia, è fondamentale per comprendere i corretti canali di impugnazione.
Il Contesto: Falso Ideologico e la Disputa sul “Palco Morto”
La vicenda giudiziaria trae origine dalla sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Firenze nei confronti del legale rappresentante di una società immobiliare e di un tecnico asseveratore. L’accusa era di falso, per aver attestato, in una pratica di accatastamento, la presenza di un “palco morto” all’interno di un immobile.
Secondo l’accusa, sostenuta dal Pubblico Ministero, tale dicitura era fuorviante. Il termine “palco morto” indica, infatti, una struttura sopraelevata non abitabile, destinata a mero deposito. Nel caso specifico, invece, era stato realizzato un vero e proprio soppalco abitabile, adibito a “zona notte”, incrementando così abusivamente la superficie utile dell’unità immobiliare. Il Tribunale, tuttavia, non aveva ritenuto provato il dolo, assolvendo gli imputati.
L’Appello del PM e la Conversione del Ricorso
Contro la sentenza di assoluzione, il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso diretto per Cassazione, lamentando una violazione di legge. A suo avviso, il Tribunale aveva errato nel sottovalutare il significato tecnico-giuridico dell’espressione “palco morto”, sminuendone la rilevanza ai fini della configurabilità del reato di falso.
La Suprema Corte, tuttavia, ha analizzato il ricorso da una prospettiva squisitamente procedurale. I giudici hanno osservato che le critiche del PM non vertevano su una scorretta applicazione delle norme di diritto, ma sulla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice. Contestare l’interpretazione data dal Tribunale al termine “palco morto” e alla documentazione presentata equivale a chiedere una nuova valutazione del merito della causa, attività preclusa alla Corte di Cassazione. È per questa ragione che si è resa necessaria la conversione del ricorso in appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Corte si fonda sull’articolo 569, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, se un ricorso per cassazione viene proposto per motivi che non rientrano tra quelli consentiti (come la violazione di legge), ma che potrebbero costituire validi motivi di appello, la Corte di Cassazione non lo dichiara inammissibile, bensì ne dispone la conversione e la trasmissione alla Corte d’Appello competente.
Appare dunque evidente che le censure dedotte in ricorso riguardano la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale, ed il percorso argomentativo sviluppato in forza della predetta ricostruzione. Di conseguenza, l’impugnazione proposta doveva essere convertita in appello. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo è quello di giudice della legge (giudizio di legittimità), non di riesaminare le prove e i fatti (giudizio di merito), compito che spetta invece al Tribunale e alla Corte d’Appello.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione della Cassazione non chiude la vicenda, ma la reindirizza sul binario procedurale corretto. Il caso non è archiviato, ma verrà ora discusso davanti alla Corte d’Appello di Firenze, che avrà il compito di riesaminare nel merito le argomentazioni dell’accusa e della difesa, procedendo a una nuova e autonoma valutazione dei fatti e delle prove.
Questa ordinanza sottolinea l’importanza cruciale, per le parti processuali, di distinguere nettamente tra censure sulla valutazione dei fatti e censure sulla violazione di norme di diritto. La scelta del corretto mezzo di impugnazione è essenziale per evitare ritardi e garantire che le proprie ragioni vengano esaminate dal giudice competente.
Quando un ricorso per Cassazione viene convertito in appello?
Quando il ricorso, pur formalmente presentato per “violazione di legge”, in realtà contesta la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove fatte dal giudice di primo grado. In questi casi, la Cassazione lo trasmette alla Corte d’Appello competente per il giudizio.
Qual è la differenza tra una contestazione sulla “ricostruzione fattuale” e una sulla “violazione di legge”?
La “ricostruzione fattuale” riguarda come si sono svolti i fatti e l’interpretazione delle prove (es. cosa significa “palco morto” nel contesto del caso), ed è di competenza dei giudici di merito come il Tribunale e la Corte d’Appello. La “violazione di legge” riguarda l’errata applicazione di una norma giuridica a quei fatti, ed è di competenza della Corte di Cassazione.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte non ha deciso se gli imputati fossero colpevoli o innocenti. Ha stabilito che il ricorso del Pubblico Ministero era stato presentato per motivi non consentiti in sede di legittimità e lo ha convertito in un appello, inviando gli atti alla Corte d’Appello di Firenze per un nuovo giudizio di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47905 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 3 Num. 47905 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
Sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Firenz nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME COGNOME, nata in Ecuador il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Firenze il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 10/05/2023 dal Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; uditi i difensori dei ricorrenti, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo una declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10/05/2023, il Tribunale di Firenze ha assolto COGNOME NOME e COGNOME NOME dal reato di falso loro ascritto al capo c) della rubrica nelle rispettive qualità di legale rappresentante della committ
RAGIONE_SOCIALE (la RAGIONE_SOCIALE) e di tecnico incaricato asseveratore (il COGNOME), in relazione alla pratica di accatastamento di un immobile in Firenze di proprietà della società predetta (emerge dalla sentenza impugnata che, relazione alle altre imputazioni relative agli abusi edilizi di cui al ca all’ulteriore ipotesi di falso di cui al capo b, era stata già pronunciata se dichiarativa dell’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione).
Propone ricorso diretto per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblic presso il Tribunale di Firenze, deducendo violazione di legge. Dopo aver richiamato il percorso argomentativo del Tribunale (che aveva evidenziato le diverse finali delle pratiche urbanistico-edilizie da quelle catastali, e l’insussistenza di un del professionista di previa verifica della conformità dei due piani: aspetti cond dal P.M. ricorrente), se ne censura la svalutazione di quanto attestato COGNOME COGNOME riferimento al “palco morto”. A tale locuzione doveva infatti attribuirsi – a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale – un signi strettamente tecnico-giuridico (ovvero quello di una parte di abitazione posta alto e non destinabile ad alcun uso se non di ricovero di beni di uso quotidiano), con una netta differenza rispetto al “soppalco atto a increment abusivamente la superficie utile dell’unità abitativa” per difetto di al necessaria. Su tali basi, il P.M. ricorrente ritiene “conclamata” la configurabili reato sia quanto al riferito cambio di destinazione da ufficio a civile abitazione essendovi mai stata una destinazione ad ufficio), sia quanto alla prospett presenza di un “palco morto” (essendo stata invece pacificamente accertata l realizzazione di un soppalco in modo tale da incrementare abusivamente la superficie dell’unità abitativa (essendo ivi collocata la “zona n dell’appartamento). CONSIDERATO IN DIRITTO Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso deve essere convertito in appello e trasmesso alla Corte d’Appell di Firenze, ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen.
Pur avendo formalmente dedotto una violazione di legge, il P.M. ricorrente ha in realtà censurato la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale, lamenta in particolare una errata valutazione del riferimento al “palco morto” contenu nelle dichiarazioni e nella documentazione per cui è causa: locuzione cui giudicante aveva sostanzialmente negato una effettiva autonoma rilevanza giuridica (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), laddove invece, ad avviso P.M. ricorrente, era proprio la valenza tecnico-giuridica dell’espressione “pa morto” a confortare la fondatezza dell’ipotesi accusatoria contestata ai ricorre
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Appare dunque evidente che le censure dedotte in ricorso riguardano la ricostruzione fattuale operata dal Tribunale, ed il percorso argomentati sviluppato in forza della predetta ricostruzione. In tale contesto, deve applicazione del comma 3 dell’art. 569 cod. proc. pen.: l’impugnazione propost deve essere convertita in appello, con conseguente trasmissione alla Cort d’Appello di Firenze per il giudizio.
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’App di Firenze per il giudizio.
Così deciso il 18 ottobre 2023
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estensore
Il Presidente