Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3143 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 3143 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 del TRIBUNALE di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Palermo, con sentenza dell’8 novembre 2022, condannava NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena di “mille euro di multa” ciascuno.
Si contestava agli stessi di avere arbitrariamente invaso, al fine di trarne profitt suolo pubblico antistante i locali dell’attività commerciale “RAGIONE_SOCIALE sito in Palermo, e, altresì, di avere consumato il reato previsto all’art. 5 I. 283 del 19 per avere esposto il pubblico per la vendita alimenti manipolati e cotti provvisti del prescritta autorizzazione sanitaria in cattivo stato di conservazione.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso diretto per cassazione il difensore che deduceva :
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa considerazione RAGIONE_SOCIALE memoria difensiva depositata in data 8 novembre 2022;
2.2. violazioni di legge (art. 633, 639-bis cod. pen. e 5 I. 283 del 1962) e vizio motivazione in ordine al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE responsabilità degli imputati: l’occupazione non avrebbe impedito il passaggio dei pedoni, inoltre non sarebbe stata fornita la prova in ordine all’assenza di autorizzazioni, né sarebbe stato dimostrato che COGNOME aveva la gestione di fatto dell’esercizio; infine, con riferimento all’art. 5 RAGIONE_SOCIALE I. 203 del sarebbe mancato ogni accertamento in ordine alla cattiva conservazione degli alimenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere convertito in appello.
1.1. Il collegio riafferma che in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a no dell’art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità de provvedimento, nonché l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, n necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente, stante la ratio dell’art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., intesa a valorizzare il favor impugnationis (Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, P., Rv. 285134; Sez. 5, Sentenza n. 21581 del 28/04/2009, Mare, Rv. 243888 – 01).
1.2. Nel caso in esame veniva proposto il ricorso per cassazione in quanto si riteneva la sentenza inappellabile.
Invero, ai sensi dell’art. 593, comma 3 cod. proc. pen., è inappellabile la sentenza che infligge la sanzione RAGIONE_SOCIALE ammenda, mentre se si irroga la sanzione RAGIONE_SOCIALE multa come nel caso di specie – la sentenza è appellabile.
Il ricorso in esame deve, pertanto, essere convertito in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per il giudizio.
P.Q.M.
Dispone la conversione del ricorso in appello con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per il giudizio.
Così deciso in Roma, il giorno 6 dicembre 2023