Conversione del Ricorso: Quando un Errore Procedurale non Ferma la Giustizia
Nel complesso mondo della procedura penale, la forma è spesso sostanza. Un errore nella denominazione di un atto può talvolta comprometterne l’efficacia. Tuttavia, il sistema giuridico prevede dei meccanismi per salvaguardare il diritto delle parti a far valere le proprie ragioni, anche a fronte di imprecisioni formali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione illumina uno di questi strumenti: la conversione del ricorso, un principio fondamentale che garantisce la prevalenza della volontà di impugnare rispetto al mero errore nominale.
I Fatti del Caso: L’Impugnazione Personale dal Carcere
La vicenda ha origine dall’impugnazione presentata personalmente da un detenuto ristretto presso una Casa Circondariale. L’uomo si opponeva a un’ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Sassari ai sensi dell’art. 35 bis dell’ordinamento penitenziario. La normativa prevede, per questo tipo di provvedimenti, uno specifico mezzo di impugnazione: il reclamo al Tribunale di Sorveglianza, da presentare entro quindici giorni.
Il detenuto, tuttavia, ha qualificato il suo atto come ‘ricorso’ e, a seguito di una serie di passaggi procedurali, l’incartamento è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione. Il quesito fondamentale diventava quindi: questo errore formale poteva portare a una dichiarazione di inammissibilità, precludendo al detenuto la possibilità di una revisione della decisione?
La Qualificazione Giuridica e la conversione del ricorso
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha fornito una risposta chiara, applicando un principio cardine del nostro ordinamento processuale. I giudici hanno stabilito che l’atto presentato, sebbene erroneamente denominato, doveva essere riqualificato e trattato come il mezzo di impugnazione corretto.
Il Principio di Conservazione degli Atti Giuridici
Il fondamento di questa decisione risiede nell’articolo 568, comma 5, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione giuridica data dalla parte, purché sia presentata a un giudice competente. Se l’atto viene proposto a un giudice incompetente, quest’ultimo deve trasmetterlo d’ufficio a quello competente. Questo principio, noto come favor impugnationis, mira a preservare la sostanza del diritto di difesa rispetto ai meri formalismi.
La Suprema Corte ha osservato che il Magistrato di Sorveglianza non aveva dichiarato l’atto inammissibile de plano (cioè immediatamente e senza udienza). Questo ha permesso di considerare l’atto come un valido mezzo di impugnazione, sebbene indirizzato e qualificato in modo errato. Di conseguenza, il ‘ricorso’ è stato convertito in ‘reclamo’.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dei giudici di legittimità sono state lineari e aderenti ai principi del diritto processuale. Hanno sottolineato che il reclamo previsto dall’art. 35 bis ord. pen. è a tutti gli effetti un mezzo di impugnazione. Pertanto, l’errore nel nomen iuris (nome giuridico) non poteva inficiare la volontà della parte di contestare il provvedimento sfavorevole. La Corte ha ritenuto applicabile l’art. 568 c.p.p., disponendo la conversione dell’atto e la sua trasmissione all’organo giudiziario naturalmente competente a decidere: il Tribunale di Sorveglianza di Sassari. In questo modo, il procedimento potrà proseguire nel suo corso naturale, garantendo al ricorrente il doppio grado di giudizio previsto dalla legge.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un concetto fondamentale: il processo non è una corsa a ostacoli basata su tranelli formali, ma uno strumento per raggiungere una decisione giusta. Il principio della conversione del ricorso e, più in generale, della conservazione degli atti giuridici, assicura che il diritto di difesa non venga sacrificato a causa di errori scusabili. La decisione della Cassazione garantisce che il merito della questione venga esaminato dall’organo competente, riaffermando la centralità delle garanzie processuali nel nostro ordinamento, specialmente in un ambito delicato come quello dell’esecuzione della pena.
Cosa succede se si sbaglia a nominare un atto di impugnazione in materia di sorveglianza?
Se l’atto, pur avendo un nome errato (es. ‘ricorso’ invece di ‘reclamo’), possiede i requisiti di sostanza e forma dell’impugnazione corretta, il giudice può disporne la conversione, sanando l’errore e permettendo al procedimento di proseguire correttamente.
Qual è il rimedio corretto contro un’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza emessa ai sensi dell’art. 35 bis ord. pen.?
Il rimedio corretto è il reclamo al Tribunale di Sorveglianza, da proporsi entro quindici giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento.
Perché la Corte di Cassazione ha trasmesso gli atti al Tribunale di Sorveglianza invece di decidere nel merito?
La Corte di Cassazione ha agito in base al principio di conversione dell’impugnazione (art. 568, comma 5, c.p.p.). Una volta riconosciuto che l’atto era in realtà un reclamo, lo ha trasmesso all’organo competente per legge a decidere su quel tipo di impugnazione, ovvero il Tribunale di Sorveglianza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41022 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41022 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/03/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione in esame è stata proposta personalmente da NOME COGNOME il 11 marzo 2024 con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell’Ufficio matricola della Casa Circondariale ove è ristretto.
Il provvedimento oggetto di impugnazione è stato emesso ai sensi degli artt. 35 bis e 69, comma 6, ord. pen. dal Magistrato di sorveglianza di Sassari e avverso tale decisione è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza entro quindici giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell’avviso di deposito, Vani«wh b· , ( 00
Osserva il Collegio che tale impugnazione può essere pertanto presentata personalmente e che, non avendo il Magistrato di sorveglianza pronunciato l’inammissibilità de plano dell’originario reclamo, non è applicabile l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., contrariamente a quanto affermato nel provvedimento del presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari in data 31/03/2024, che lo aveva trasmesso al Magistrato di sorveglianza Sassari per l’ulteriore inoltro alla Corte di Cassazione.
In ossequio al disposto dell’art. 568, comma quinto, c.p.p. applicabile nel caso di specie, dovendo il reclamo essere in toto assimilato ad un mezzo di impugnazione, deve, pertanto, essere disposta la conversione del ricorso in reclamo con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari, competente a decidere ai sensi dell’art. 35 bis, comma 4, ord. pen., per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come reclamo ex art. 35 bis ord. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari.
Così deciso il 10 ottobre 2024
re stensore