Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11817 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 11817 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 07/12/2011 del TRIBUNALE di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Pescara ha rigettato l’istanza, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tesa ad ottenere la revoca del provvedimento di prevenzione della confisca di un immobile.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore degli istanti, sotto plurimi profili, sostenendo la sussistenza nella specie dei presupposti per addivenire alla revoca della misura di prevenzione personale.
La giurisprudenza di legittimità ha individuato nell’appello, oggi previsto dall’art. del d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159, il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento col quale il tribunale decide sull’istanza di revoca o di modifica della misura prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (Sez. 6, n. 4239 del 16/12/1999, dep. 2000, Perre, Rv. 216509, conforme, tra le molte, Sez. 6, n. 21934 del 21/02/2006, Grigolo, Rv. 234688, e, più di recente, in motivazione, Sez. U, n. 46898
del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 277156 e Sez. 1, Ordinanza n. 13530 del 21/01/20 COGNOME, Rv. 280559 – 01).
Pertanto, in conformità a quanto disposto dall’art. 568, comma 5, cod. proc. qualificata l’impugnazione come appello, deve dunque procedersi alla trasmissione d atti alla Corte di Appello de L’Aquila per l’esame e la decisione in merito.
P.Q.M.
Convertito il ricorso, ex art.568/5 cpp in appello dispone trasmettersi gli atti di appello di L’Aquila per il giudizio.
Così deciso, in Roml il 6 marzo 2024.