Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18596 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 1 Num. 18596 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari nel procedimento a carico di Internò NOMECOGNOME nata a Cosenza il 09/01/1969
avverso la sentenza del 01/10/2024 della Corte di assise di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti alla Corte di assise di appello di Catanzaro; udito, in difesa delle parti civili, l’avvocato NOME COGNOME che si è associata alle conclusioni del Pubblico ministero; udito, in difesa dell’imputato, l’avvocato NOME COGNOME che ha chiesto la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di assise di Cosenza in data 10 ottobre 2024, che – nel dichiarare NOME COGNOME colpevole dell’omicidio di NOME COGNOME – ha concesso all’imputata le attenuanti generiche, dichiarandole prevalenti sulle aggravanti contestate, e l’ha condannata alla pena principale di sedici anni di reclusione;
che il ricorrente articola due motivi di impugnazione, sotto il profilo, rispettivamente, della violazione di legge e del vizio di motivazione;
che la difesa dell’imputato ha presentato rituale memoria, con la quale argomenta a sostegno dell’inammissibilità e/o infondatezza del ricorso;
che, come risulta dagli atti, l’imputata ha autonomamente appellato la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte di assise di appello di Catanzaro, con atto depositato contestualmente all’impugnazione del pubblico ministero;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, a norma dell’art. 580 cod. proc. pen., quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, concernenti lo stesso capo, o capi tra loro connessi a norma dell’art. 12 del codice, il ricorso per cassazione si converte in appello;
che tale statuizione va dunque adottata nel caso di specie ad opera di questa Corte, indipendentemente da ogni valutazione in ordine al possibile esito dell’impugnazione ad essa indirizzata;
che gli atti debbono essere, di conseguenza, trasmessi alla Corte di assise di appello di Catanzaro, competente per il giudizio di gravame;
che, ciò posto, non è superfluo rammentare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 34487 del 21/06/2019, Alletto, Rv. 276739-01; Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, Agostino, Rv. 257326-01; Sez. 6, n. 42694 del 23/10/2008, COGNOME, Rv. 241872-01), il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna, convertito in appello, conserva la propria natura di impugnazione di legittimità, onde il giudice di appello deve sindacarne l’ammissibilità secondo i parametri di cui all’art. 606 del codice ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità;
P.Q.M.
Convertito il ricorso del pubblico ministero in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di assise di appello di Catanzaro per il giudizio.
Così deciso il 02/052025