Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18062 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 18062 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/04/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 479/2025
Relatore –
CC – 02/04/2025
R.G.N. 6655/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME Bruno nato a PESCARA il 20/09/1960
avverso la sentenza del 10/12/2024 del GIUDICE COGNOME di Pescara
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Pescara ha condannato a pena di giustizia NOME COGNOME ritenendolo responsabile del reato di minaccia commesso in danno di NOME COGNOME Con la medesima sentenza l’imputato è stato condannato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile e alla rifusione delle spese in favore della medesima.
Ricorre, avverso la descritta sentenza, l’imputato, per il tramite del difensore, avv. NOME COGNOME
2.1. Denuncia, con primo motivo, inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione al concetto di danno ingiusto, ritenuto senza alcuna verifica concreta.
2.2. Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione deducendo l’inattendibilità della persona offesa.
Il ricorso deve essere convertito in appello.
È noto il principio secondo il quale il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. ( Sez. 5, ord. n. 15667 del 18/02/2020, Rv 279177-01; Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Rv. 274834; Sez. 3, ord. n. 48978 del 8/10/2014, COGNOME, Rv. 261208; Sez. 6, n. 26419 del 3/7/2012, COGNOME, Rv. 253122; Sez. 6, n. 26350 del 31/5/2007, COGNOME, Rv. 236860).
Secondo questa Corte, inoltre, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi- nel valutare l ‘impugnazione ‘indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta’, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una ” voluntas impugnationis “, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. Unite n. 45371 del 31.10.2001, Rv.220221; Sez.6, n. 38253 del 05/06/2018 Rv. 273738 -01).
I superiori principi devono essere affermati nel caso di specie, in cui il ricorso contiene, tra i motivi, la censura di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. non proponibile ‘per saltum’ .
La sentenza impugnata, inoltre, deve ritenersi appellabile ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 274 del 2000, secondo il quale l’imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria e può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno, come nel caso in esame, in cui l’imputato ha
specificamente impugnato la statuizione di condanna al risarcimento del danno, oltre a formulare rilievi sull’attendibilità della persona offesa .
Deve, peraltro, considerarsi che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, è, altresì, ammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna a pena pecuniaria, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l’art. 37 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all’art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui l’impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono dai primi, fra i quali rientra quello concernente il risarcimento del danno, che trova il suo necessario presupposto nell’affermazione della responsabilità penale (ex multis Sez. 5. n. n. 14361 del 15/01/2019, s.m.; Sez. 5, n. 17784 del 12/01/2017, Sez. 5, n. 35023 del 17-5-2016, Sez. 5, n. 31619 del 1-4-2016, Sez. 5, n. 5017 del 14-12-2015; Sez.5, n. 31678 del 22-5-2015, Sez. 5, n. 7455 del 16-10- 2013). Infatti, a norma dell’art. 2 d. lg. n. 274 del 2000, nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal predetto decreto si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale, di talchè l’applicazione dell’art. 574, comma 4, cod. proc. pen., invocata nel caso di specie, trova applicazione, in combinato disposto con l’art. 37 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Conclusivamente il ricorso de ll’imputato , in quanto proposto avverso sentenza appellabile, deve essere convertito in appello e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Pescara per il giudizio.
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pescara per il giudizio.
Così deciso il 02/04/2025. Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME