Conversione del Ricorso: Quando l’Impugnazione Sbagliata non è la Fine del Processo
Nel complesso mondo della procedura penale, un errore nella scelta del mezzo di impugnazione può sembrare un passo falso fatale. Tuttavia, il nostro ordinamento prevede un importante meccanismo di salvaguardia: la conversione del ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico di come questo principio tuteli il diritto di difesa, assicurando che la sostanza prevalga sulla forma. Il caso in esame dimostra come l’intenzione di contestare una decisione giudiziaria, se manifesta, possa correggere un errore procedurale.
Il Caso in Esame: Dalla Richiesta di Arresti Domiciliari all’Errore Processuale
La vicenda trae origine dalla richiesta di un imputato, condannato in primo grado con rito abbreviato a una pena di 11 anni e 4 mesi di reclusione per gravi reati in materia di stupefacenti. L’uomo, detenuto in custodia cautelare in carcere dall’aprile 2022, aveva presentato un’istanza al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Torino per ottenere la sostituzione della misura carceraria con quella, meno afflittiva, degli arresti domiciliari.
Il GIP, con un’ordinanza del 22 settembre 2023, rigettava la richiesta. L’imputato, ritenendo la decisione ingiusta e viziata nella motivazione, decideva di impugnarla, contestando la valutazione sul pericolo di recidiva e sull’adeguatezza degli arresti domiciliari. Tuttavia, invece di proporre l’appello cautelare al Tribunale del Riesame, come previsto dalla legge, presentava direttamente ricorso per cassazione.
La Decisione della Corte: La conversione del ricorso come rimedio
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, investita della questione, ha immediatamente rilevato l’errore procedurale. L’ordinanza emessa dal GIP in quella fase del procedimento non era suscettibile di ricorso per cassazione. Il rimedio corretto era l’appello innanzi al Tribunale del riesame, organo specificamente competente a rivalutare nel merito i provvedimenti in materia di misure cautelari.
A questo punto, la Corte non ha dichiarato inammissibile il ricorso, ma ha applicato il principio sancito dall’art. 568, comma 5, del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce che il giudice che riceve un’impugnazione deve verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento e la cosiddetta “voluntas impugnationis”, ovvero la chiara intenzione della parte di sottoporre l’atto a un sindacato giurisdizionale. Se questi elementi sussistono, il giudice dispone la trasmissione degli atti a quello competente. Di conseguenza, la Cassazione ha ordinato la conversione del ricorso in appello e ha inviato il fascicolo al Tribunale del riesame di Torino per la trattazione.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale che mira a salvaguardare il diritto di impugnazione. I giudici hanno chiarito che il loro compito, di fronte a un’impugnazione presentata a un organo incompetente, non è quello di sanzionare l’errore con l’inammissibilità, ma di interpretare la volontà della parte e reindirizzare l’atto verso la sua sede naturale. Questo approccio, noto come favor impugnationis, garantisce che un mero vizio formale non precluda un esame nel merito della questione, specialmente quando sono in gioco diritti fondamentali come la libertà personale. La Corte ha ribadito che la presenza di una chiara volontà di contestare il provvedimento è sufficiente per attivare il meccanismo correttivo della conversione, senza necessità di adottare un ulteriore atto giurisdizionale prima della trasmissione degli atti.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio di civiltà giuridica fondamentale: l’errore procedurale non deve tradursi in una negazione della giustizia. La conversione del ricorso agisce come una valvola di sicurezza del sistema processuale, assicurando che ogni istanza possa essere esaminata dal giudice che la legge ha designato come competente. Per gli operatori del diritto, è un monito sull’importanza di individuare correttamente il mezzo di gravame, ma anche una rassicurazione sul fatto che il sistema è dotato di strumenti per rimediare a un errore. Per il cittadino, è la conferma che il suo diritto a contestare una decisione sfavorevole è tutelato anche di fronte a un inciampo formale.
Cosa succede se si presenta un ricorso al giudice sbagliato?
Il ricorso non viene automaticamente dichiarato inammissibile. Se è chiara l’intenzione di impugnare il provvedimento (la cosiddetta ‘voluntas impugnationis’), la legge prevede la conversione del ricorso e la trasmissione degli atti al giudice competente, come stabilito dall’art. 568, comma 5, del codice di procedura penale.
Per quale motivo l’ordinanza del GIP non poteva essere impugnata direttamente in Cassazione?
L’ordinanza in questione riguardava la modifica di una misura cautelare personale. Secondo il codice di procedura penale, il mezzo di impugnazione previsto per tali provvedimenti non è il ricorso per cassazione (che è un giudizio di legittimità), ma l’appello cautelare davanti al Tribunale del riesame, che può effettuare una nuova valutazione dei fatti.
Cosa significa il principio della ‘voluntas impugnationis’ citato dalla Corte?
È un principio secondo cui il giudice, nel valutare un’impugnazione, deve considerare la manifesta intenzione della parte di contestare una decisione giudiziaria. Anche se l’atto è stato formalmente indirizzato al giudice sbagliato, questa chiara volontà è sufficiente per attivare il meccanismo di conversione e garantire che il caso venga esaminato dalla corte competente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4231 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 3 Num. 4231 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso di NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 22/09/2023 del GIP del Tribunale di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso i appello
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 22 settembre 2023 il GIP del Tribunale di Torino ha rigettato l’istanza di NOME – condannato il 17 luglio 2023 in abbreviato alla pena finale di anni 11 e mesi 4 di reclusione per la violazione degli art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 – volta a ottenere la sostituzione della misura de custodia cautelare in carcere iniziata il 7 aprile 2022 con gli arresti domiciliar
Con un unico motivo di ricorso l’imputato contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla valutazione del pericolo di recidi all’adeguatezza degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza non è suscettibile di ricorso per cassazione ma di appello cautelare innanzi al Tribunale del riesame.
Considerato che chi riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168-01 e n. 35796 del 13/07/2023, P., Rv. 285134-02), si reputa di disporre la conversione del ricorso in appello e di trasmettere gli atti al Tribunale del riesame di Torino per l’ulteriore corso
P.Q.M.
Dispone la conversione del ricorso in appello con trasmissione degli atti al tribunale di Torino, sezione del Riesame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 1 comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 19 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente