Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1932 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 4 Num. 1932 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CARINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
RITENUTO IN IFATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GUP presso il Tribunale di Palermo – giudicando nelle forme del rito abbreviato in sede di opposizione a decreto penale di condanna – ha condanNOME NOME COGNOME alla pena di C 1.200,00 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale per il reato previsto dall’art.116, comma 15, digs. 30 aprile 15 , 92, n.285.
Il giudice ha esposto che il ricorrenl:e era stato ,sottoposto a controllo alla data del 2/05/2022, quando lo stesso si trovava a bordo – quale conducente di una moto Ape Piaggio – risultando che lo stesso era sprovvisto della patente di guida, in quanto mai conseguita; ha quindi ritenuto sussistente la penale responsabilità dell’imputato medesimc atteso che, sulla base del certificato del casellario giudiziale, risultava che lo stesso era recidivo nel biennio, applicando quindi la pena suddetta.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art.606, comma 1, lette), cod.proc.pen., in relazione all’art.116, comma 15, d.lgs. n.285/1992; ha dedottc che il giudice procedente aveva erroneamente ritenuto sussistente l’elemento rappresentato dalla recidiva nel biennio, atteso che il precedente posto alla base della relativa valutazione era – in realtà – attinente a fattispecie di diversa natura, ovvero quella prevista dall’art.73 del d.P.R. n.309/1990.
Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugNOME ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.; esponeva che il decreto era stato emesso dopo che altro GIP aveva restituito gli atti al Pubblico ministero sulla base della dedotta irrilevanza penale della condotta e che nel corso della discussione – la difesa aveva sottolineato che il potere dell’esponente dell’accusa doveva intendersi già esaurito e non reiterabile; ha quindi dedotto che il COGNOME aveva omesso di motivare sul punto e aveva citato un precedente non rilevante ai fini di stabilire il necessario presupposto della recidivanza.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
La difesa dell’imputato ha fatto pervenire memoria sc -itta, nella quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il presente ricorso deve essere convertito in appello ai sensi dell’art.569, comma 3, cod.proc.pen..
Va infatti rilevato che l’odierno ricorrente ha espressamente proposto, con l’atto di impugnazione, anche la censura prevista dall’art.606, comma 1, lette), cod.proc.pen., specificamente censurando sotto il profilo della omissione la motivazione della sentenza gravata nella parte in cui ha attribuito rilevanza a una precedente condanna per fattispecie di diversa oggettività giuridica senza replicare alle argomentazioni spiegate dalla difesa sul punto
Va quindi ricordato che, per consollidato orientamenl:o di questa Corte, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all’art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell’art. 569, comma terzo, del codice di rito (Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, COGNOME, Rv. 236860; Sez. 1, n. 48139 del 10/12/2008, COGNOME, Rv. 242789; Sez. 3, Ordinanza n. 48978 del. 08/10/2014, COGNOME, Rv. 261208; Sez. zl, n. 1189 del 10/1.0/2018, deo. 2019, COGNOME, Rv. 274834).
Ne consegue, che il ricorso va qualificato come appello e pertanto va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per il giudizio.
P-9!-M•
Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Palermo per il giudizio.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il onsigliere estensore
Il Presideite