Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34634 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 34634 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA REGGIO
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME nato a SCILLA il DATA_NASCITA
NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n 137/20 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria con sentenza del 30/1/2024, emessa all’esito del giudizio abbreviato, assolveva NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ha
proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per carenza di motivazione. Rileva che il Giudice dell’udienza preliminare non valutato molti degli elementi su cui si fondava la richiesta di condanna imputati, tra cui i contatti tra le utenze cellulari ad essi in uso coincidente con quello la tentata rapina, la circostanza per cui il COGNOME sottoposto alla detenzione domiciliare è ciò nonostante all’ora della te rapina l’utenza a lui in uso agganciava la cella telefonica nel cui raggio s l’esercizio commerciale RAGIONE_SOCIALE, il dato per cui detta utenza telefonica alcuni giorni dopo era stata rinvenuta ancora in suo possesso, unitamente ad coltello, poi riconosciuto dalla persona offesa come l’arma utilizzat rapinatore per minacciarla; il comportamento singolare della RAGIONE_SOCIALE che si portava più volte all’interno della sala giochi senza un apparente mo l’ultima della quali usciva lasciando la porta di ingresso accostata, chiuderla, così permettendo al rapinatore di entrare già travisato ed arm pugno, senza dover bussare ed attendere che gli fosse aperta la porta. Denunc dunque, la carenza di valutazione di dette circostanze di fatto, del tutto o nel tessuto motivazionale della sentenza di assoluzione.
Rileva il Collegio che il motivo di gravame è incentrato su doglíanze ineriscono ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali giudizio di merito direttamente attinenti al merito della regiudicanda e, qui questioni di fatto improponibili nel presente giudizio di legittimità. Ne con che il ricorso deve essere convertito in appello, ai sensi dell’art. 569, co cod. proc. pen. e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Reggio Calabria giudizio di secondo grado.
In proposito, questa Corte di legittimità ha avuto più volte occasion affermare che il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anch censura di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a motivazione della sentenza impugnata non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell’art. 569, comma 3 codice di rito (Sez. 2, ord. n. 17297 del 13/3/2019, Sezze, Rv. 276441 Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834 – 01; Sez. ord. n. 48978 del 8/10/2014, COGNOME, Rv. 261208 – 01; Sez. 2, n. 1848 d 17/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258193 – 01).
P. Q. M.
Qualificata l’impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli at
alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il giorno 11 luglio 2024.