Conversione Appello Cautelare: Quando il Ricorso Errato Viene ‘Salvato’ dalla Cassazione
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione su un meccanismo cruciale della procedura penale: la conversione appello cautelare. La Corte di Cassazione, anziché dichiarare inammissibile un ricorso presentato con una forma errata, ha scelto di riqualificarlo, garantendo così il diritto di difesa. Questo caso dimostra come il sistema giuridico, pur basandosi su regole formali precise, preveda strumenti per far prevalere la sostanza sulla forma, a condizione che la volontà di impugnare sia chiara.
I Fatti del Caso
Due soggetti, destinatari di una misura di custodia cautelare in carcere per gravi reati di usura ed estorsione aggravati dal metodo mafioso, presentavano un’istanza al Tribunale di Catanzaro per ottenere la revoca o la sostituzione della misura. A seguito del rigetto di tale istanza, i loro difensori proponevano direttamente ricorso per cassazione.
Nel ricorso, la difesa lamentava una motivazione carente e sintetica da parte del Tribunale, in particolare riguardo alla presunta persistenza di legami con associazioni criminali e al tempo trascorso dai fatti contestati. La questione posta alla Suprema Corte non riguardava, quindi, solo la libertà personale, ma anche la qualità della motivazione del provvedimento restrittivo.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Principio di Conversione dell’Appello Cautelare
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito delle doglianze difensive. L’attenzione dei giudici si è concentrata su un aspetto preliminare e puramente procedurale: la correttezza del mezzo di impugnazione utilizzato. I giudici hanno rilevato che, per contestare un’ordinanza che rigetta una richiesta di revoca o sostituzione di una misura cautelare, il codice di procedura penale (art. 310 c.p.p.) prevede uno specifico rimedio: l’appello da presentare al tribunale del riesame, e non il ricorso diretto in Cassazione.
In virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il ricorso sarebbe stato, in teoria, inammissibile. Tuttavia, la Corte ha applicato l’articolo 568, comma 5, del codice di procedura penale, che disciplina appunto la conversione appello cautelare. Questo istituto consente al giudice di riqualificare l’impugnazione proposta erroneamente in quella corretta, a patto che l’atto possieda i requisiti di forma e di sostanza del mezzo corretto e sia stato presentato tempestivamente.
Le Motivazioni della Conversione
La motivazione della Suprema Corte si fonda sulla chiara volontà degli imputati di contestare il provvedimento negativo sulla loro libertà. Sebbene avessero scelto uno strumento processuale sbagliato, la loro intenzione di impugnare era inequivocabile. La Corte ha ritenuto che l’errore sul tipo di rimedio non dovesse precludere il loro diritto a una revisione della decisione.
Di conseguenza, la Cassazione ha qualificato i ricorsi come appelli cautelari e ha ordinato la trasmissione di tutti gli atti al Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame. Sarà quindi quest’ultimo organo a dover valutare nel merito le censure sollevate dalla difesa, decidendo se la custodia in carcere sia ancora una misura proporzionata e necessaria.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio di civiltà giuridica: un errore formale non deve necessariamente tradursi in una negazione della giustizia sostanziale. La conversione del ricorso è uno strumento che bilancia il rigore delle forme processuali con il diritto fondamentale alla difesa e all’impugnazione. La decisione sottolinea l’importanza per i difensori di scegliere con precisione il rimedio legale corretto, ma al tempo stesso rassicura che il sistema prevede dei correttivi per evitare che un errore procedurale possa avere conseguenze irrimediabili sulla libertà personale di un individuo.
Perché la Corte di Cassazione non ha deciso nel merito del ricorso?
La Corte non ha deciso nel merito perché ha riscontrato un errore procedurale: i ricorrenti avevano utilizzato il ricorso per cassazione invece dell’appello cautelare, che è il mezzo di impugnazione corretto previsto dall’art. 310 c.p.p. per contestare l’ordinanza in questione.
Cosa significa che il ricorso è stato ‘qualificato quale appello’?
Significa che la Corte ha applicato il principio di conversione del mezzo di impugnazione (art. 568, comma 5, c.p.p.). Anziché dichiarare il ricorso inammissibile per l’errore formale, lo ha ‘trasformato’ nell’atto giuridicamente corretto, ovvero l’appello, salvaguardando il diritto degli imputati a far esaminare la loro istanza dal giudice competente.
Quale sarà il prossimo passo del procedimento?
Gli atti del procedimento saranno trasmessi al Tribunale di Catanzaro, nella sua specifica sezione per il riesame delle misure cautelari. Questo tribunale sarà l’organo competente a valutare nel merito le ragioni degli imputati e a decidere se revocare, sostituire o confermare la misura della custodia in carcere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3475 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 3475 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/10/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO E AVV_NOTAIO, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 03/10/2023 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’istanza di COGNOME NOME e COGNOME NOME volta ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata agli stessi in relazione all’imputazione per i reati di usura ed estorsione aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
COGNOME NOME e COGNOME NOME, a mezzo dei propri difensori, hanno presentato ricorso per cassazione deducendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti streItamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 delle disp.att. del cod. proc. pen.; ricorre un totale omissione di motivazione quanto al tema della effettiva ricorrenza di legami dei ricorrenti con la RAGIONE_SOCIALE e non è stato in alcun modo considerato il tempo trascorso dalla commissione del fatto rispetto all’epoca di commissione della condotta contestata; la motivazione è scarna e sintetica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere qualificato quale appello, con invio degli atti al Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame. Appare evidente come le censure articolate avverso il provvedimento impugnato siano relative alla istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, sicché le doglianze relative al rigetto dell’istanza avrebbero dovuto essere inoltrate in applicazione dell’art. 310 cod. proc. pen. dinnanzi al Tribunale di Catanzaro, in assenza di una facoltà di immediato ricorso dinnanzi a questa Corte. Difatti, in considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, occorre procedere alla conversione in appello ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., atteso che i ricorrenti hanno effettivamente dimostrato la volontà di impugnare il provvedimento anche se con rimedio processuale erroneo rispetto a quello previsto specificamente dal sistema processuale (Sez. 1, n. 51610 del 23/04/2018, Cannella, Rv. 275664-01).
P.Q.M.
Qualificaà i ricorsi come appelli cautelari dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame delle misure cautelari personali.
Così deciso in data 14 novembre 2023.