Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38807 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38807 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/11/2023 del GIP TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO dottor NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
v
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 13/11/2023, il Gip del Tribunale di AVV_NOTAIO ha convalidato, accogliend la richiesta del PM, il decreto emesso dal AVV_NOTAIO della stessa città in data 09/11/2 ritualmente notificato all’interessato il 11/11/2023 alle ore 10,55, con cui è stato imp NOME COGNOME il divieto per la durata di quattro anni di accedere a tutti gli impianti ubicati sul territorio nazionale in cui si svolgono a qualsiasi titolo manifestazioni calcistiche ed il contemporaneo obbligo per la medesima durata di presentarsi due volte press gli uffici del Commissariato del luogo di residenza durante le partite in cui è impegnata la sq di calcio del AVV_NOTAIO in casa e fuori casa, ed una volta quando gioca in trasferta ad una dist superiore ad un’ora dal centro della città.
Avverso tale decisione, il sottoposto ha presentato ricorso per cassazione, tramit difensore, articolando due motivi con i quali lamenta:
2.1. Con il primo motivo di ricorso, violazione del diritto al contraddittorio, pos provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 11/11/2023, alle ore 10,55, richiesta del Pm è stata depositata nei termini e che la convalida da parte del G.i.p. r disposta e depositata in data 13/11/2023 alle ore 10,00, malgrado non fosse decorso il termin di 48 ore decorrente dalla notifica del suddetto provvedimento all’interessato.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione del diritto di difesa, non a il giudice di merito vagliato la memoria difensiva trasmessa mediante pec il 13/11/2023 alle 13.30, con la quale veniva contestata la mancanza di precedenti specifici al sottoposto, il stato di incensuratézza e si richiedeva ai giudice di effettuare . una rinnovata valutazione di pericolosità.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il r del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo ricorso è fondato.
1.1. In proposito, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine co all’interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida d provvedimento del questore, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando d polizia, non può essere inferiore a quello di quarantotto ore, previsto dalla legge, entro cui deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/201 Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, n.3740 del 10/12/2020, Rv. 281321). Si è, infatti, ritenut riconoscere a colui al quale è stato notificato il provvedimento del questore, il diritto contraddittorio cartolare, da esercitare, secondo un principio di parità delle armi, nel mede intervallo di tempo di cui dispone il PM per richiedere la convalida. Il termine suddetto, con
all’interessato nel rispetto del suo diritto al contraddittorio, decorre d provvedimento del questore all’interessato, che, invero, reca espressamente l’avviso del facoltà di produrre memorie o deduzioni. La giurisprudenza di legittimità ha quindi stabilito la violazione di detto termine di quarantotto ore, posto a garanzia del contraddittorio cart è causa di nullità ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e che pertanto dev annullata senza rinvio l’ordinanza di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositi dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del ter difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all’interessat conseguente decadenza della misura dell’obbligo di presentazione del sottoposto (Sez. 3, n.20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Rv. 280796; Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, Rv. 266769).
1.2. Nel caso in disamina, il provvedimento del AVV_NOTAIO del 09/11/2023 è stat notificato all’interessato in data 11/11/2023 alle ore 10.55; il Gip del Tribunale di Cata disposto la convalida in data 13/11/2023 alle ore 10,00. Si è quindi verificata una violazion diritto al contraddittorio, non avendo il Giudice di merito rispettato il termine minimo a di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO. Da qui la nullità ex art. lett. c) cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.
L’impugnata ordinanza deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente all’obbligo di presentazione. Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l’ultroneità della disamina dell’ ulteriore motivo di ricorso. · effettuate le comunicazioni di rito al AVV_NOTAIO.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 09/11/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda all cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO.
Così deciso all’udienza del 17 maggio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente