Convalida dell’arresto: la Cassazione traccia i confini del controllo del giudice
La procedura di convalida dell’arresto rappresenta un momento cruciale di garanzia nel sistema processuale penale, in cui l’autorità giudiziaria è chiamata a verificare la legittimità della privazione della libertà personale operata dalla polizia. Con la sentenza n. 25073 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti di questo controllo, chiarendo con precisione quale sia il perimetro di valutazione del giudice in questa fase delicata e preliminare del procedimento.
I Fatti del Caso: un arresto per furto e il divieto di dimora
Il caso trae origine dall’arresto in flagranza di un individuo per il reato di furto aggravato. A seguito dell’arresto, il Tribunale competente procedeva alla convalida e, contestualmente, applicava all’indagato la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune dove il fatto era stato commesso.
La difesa dell’interessato decideva di impugnare l’ordinanza, ma limitatamente al profilo della convalida dell’arresto, presentando ricorso per cassazione.
Il Ricorso: errata qualificazione dei fatti e mancata valutazione della pericolosità
L’unico motivo di ricorso si fondava su due argomentazioni principali:
1. L’errata qualificazione giuridica del fatto, che secondo la difesa avrebbe dovuto essere inquadrato nella fattispecie del furto tentato e non consumato.
2. La mancanza di una specifica valutazione da parte del giudice circa la pericolosità dell’arrestato e la gravità del fatto, ritenuta necessaria dalla difesa in ragione della natura facoltativa dell’arresto.
In sostanza, la difesa sosteneva che il giudice della convalida avesse omesso di compiere una valutazione più approfondita, limitandosi a ratificare l’operato della polizia.
La decisione della Corte sulla convalida dell’arresto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire i principi consolidati che governano la fase della convalida. La decisione dei giudici di legittimità è netta e traccia una chiara linea di demarcazione tra le diverse fasi del procedimento penale.
Le motivazioni: un controllo di pura legittimità
Il cuore della motivazione risiede nella definizione del ruolo del giudice della convalida. Secondo la Cassazione, il suo compito è circoscritto a un controllo di ragionevolezza sull’operato della polizia giudiziaria. Questo controllo si articola su due livelli:
1. Verifica formale: Il rispetto dei termini perentori previsti dal codice di procedura penale.
2. Verifica sostanziale: La sussistenza dei presupposti legittimanti l’arresto, ovvero lo stato di flagranza e l’ipotizzabilità di uno dei reati per cui la legge prevede l’arresto obbligatorio o facoltativo.
Questo esame non deve sconfinare in una valutazione sulla gravità indiziaria, sulle esigenze cautelari o, tantomeno, sulla responsabilità penale dell’indagato. Tali valutazioni sono riservate a momenti successivi: la prima all’eventuale applicazione di una misura cautelare, la seconda al giudizio di merito. La Corte ha inoltre specificato che nel caso di specie l’arresto era da considerarsi obbligatorio ai sensi dell’art. 380 c.p.p., rendendo irrilevante la doglianza sulla mancata valutazione della pericolosità, richiesta solo per l’arresto facoltativo.
Le conclusioni: autonomia delle fasi processuali
La sentenza riafferma un principio fondamentale: l’autonomia delle diverse fasi processuali. La valutazione espressa dal giudice in sede di convalida, ancorché contestuale all’applicazione di una misura cautelare, non vincola il giudice nelle fasi successive. Quest’ultimo, infatti, potrà attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa e più appropriata rispetto a quella formulata al momento dell’adozione della misura precautelare. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Cosa valuta il giudice durante l’udienza di convalida dell’arresto?
Il giudice deve verificare il rispetto dei termini di legge e la sussistenza dei presupposti dell’arresto, ovvero lo stato di flagranza e l’ipotizzabilità di uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. Si tratta di un controllo sulla ragionevolezza dell’operato della polizia, non di un giudizio di merito.
Nella fase di convalida, il giudice può entrare nel merito della responsabilità dell’indagato o della gravità degli indizi?
No. La valutazione sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari è riservata alla fase di applicazione delle misure cautelari coercitive, mentre l’accertamento della responsabilità è proprio del giudizio di merito. La convalida ha un ambito di controllo più ristretto.
La qualificazione giuridica del reato data al momento dell’arresto è definitiva?
No. La Corte di Cassazione chiarisce che il giudice, nelle fasi successive del processo, non è vincolato alla qualificazione o definizione giuridica attribuita al fatto al momento della convalida, potendo autonomamente darne una diversa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25073 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25073 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Georgia il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 21 settembre 2023 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata I’ll aprile 2024 dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto di NOME COGNOME eseguito in relazione al reato di furto aggravato commesso il 20 settembre 2023 e ha applicato, contestualmente, la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma.
Il ricorso, proposto nell’interesse dell’indagata, attiene alla sola convalida dell’arresto e si compone di un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale si
deduce l’errata qualificazione dei fatti (in ipotesi difensiva da sussumere all’intern della fattispecie tentata e non consumata) e la mancanza di una specifica valutazione in ordine alla pericolosità dell’arrestata e alla gravità del fa necessaria in ragione della facoltatività dell’arresto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il giudice della convalida, oltre a verificare l’osservanza dei termini previs dall’art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati d artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l’apprezzamento sull responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 6, n 8341 del 12/02/2015, NOME, Rv. 262502).
Ebbene, come correttamente evidenziato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, il ricorso non considera che nel caso di specie l’arresto in flagranza è stato eseguito ai sensi dell’art. 380 cod. proc. pen. e che, nelle successive fasi processuali, lo stesso giudice non è vincolato alla valutazione, ancorché contestuale, espressa nella fase di convalida dell’arresto o del fermo, ben potendo autonomamente attribuire al fatto descritto nella contestazione una diversa qualificazione o definizione giuridica rispetto a quella formulata al momento in cui è stata adottata la misura precautelare (Sez. 2, n. 40265 del 08/07/2014, Mare, Rv. 260852).
Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente