Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29167 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29167 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BOLOGNA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/02/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
Il sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna propone ricorso avverso l’ordinanza emessa il 07/02/2024 con cui il medesimo Tribunale non convalidava l’arresto di NOME in flagranza del reato di cessione di due dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina a tale NOME, disponendo l’immediata liberazione dell’arrestato.
Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce violazione degli artt. 391, comma 4, e 381 cod. proc. pen. Richiamato il contenuto del verbale di arresto, il ricorrente evidenzia che gli elementi ivi descritti inducono a rite la gravità del fatto nel momento in cui veniva effettuato l’arresto in flagra da parte della polizia giudiziaria. Si trattava, infatti, di arresto opera confronti di soggetto che veniva visto nell’atto di cedere due bustine di sostanz stupefacente del tipo cocaina a soggetto pluripregiudicato e con plurime segnalazioni, anche per art. 75 d.P.R. 309/90, facendo ragionevolmente presumere che non fosse la prima volta che quest’ultimo acquistava stupefacente dal medesimo soggetto, vista la sicurezza con la quale l’acquirente si era rivolto all’arrestato per avere la droga. La cessione, inoltre, avveniv un contesto condominiale nel quale la polizia giudiziaria aveva notizie di soggetto con caratteristiche del tutto simili alla persona poi arrestata, spacciava da diverso tempo. Lamenta il ricorrente che tutti questi elementi non siano stati valorizzati dal Giudice, il quale si è limitato a fare riferimento cessione di un quantitativo estremamente esiguo di sostanza stupefacente (senza neppure riferire che si trattava di cocaina), in un contesto che ha ritenu non particolarmente sensibile, senza invece tenere conto che la polizia giudiziaria, da diverso tempo, aveva notizie del luogo come luogo dedicato allo spaccio, tanto che lì si era appostata proprio perché aveva avuto notizia dell spaccio ad opera di un soggetto del tutto corrispondente alla persona arrestata in flagranza. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di convalida dell’arresto (obbligatorio o facoltativo) in flagranza giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, co 3, e dall’art. 390, comma 1, cod. proc. pen., deve limitarsi alla verifica de
legittimità dell’operato della polizia giudiziaria sulla base di un controll ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all’ipotizzabilità di uno reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza valutare l’idon o meno degli indizi a configurare i reati ipotizzati, né in termini di gra indiziaria riservata alla successiva valutazione sull’applicabilità di una mis coercitiva, né in termini di apprezzamento della responsabilità dell’indagat riservato alla cognizione del giudice di merito (Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013 COGNOME, Rv. 258230; Sez. 6, n. 21172 del 28/03/2007, Riaviz, Rv. 236672). Il controllo che il giudice compie ex post sui presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello status libertatis non può, pertanto, esorbitare da una verifica di ragionevolezza sull’operato della polizia giudiziaria, alla qual istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell’apprezzamento dei presupposti stessi, e solamente quando, in detta chiave di lettura, veng rilevato un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalida l’arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione (Sez. 4, n. 17435 del 06/04/2006, COGNOME e altro, Rv. 233969).
A tali principi non si è attenuta l’ordinanza impugnata, giacché il Giudice anziché effettuare, come sarebbe stato necessario e sufficiente, la sola verifi sulla ragionevolezza dell’operato della polizia giudiziaria, tenuto conto del situazione esistente al momento dell’adozione della misura pre-cautelare e alla luce delle circostanze di fatto evidenziate nel richiamato verbale di arresto, s spinto ad una valutazione di merito, sviluppando considerazioni sulla qualificazione del reato (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) e sulla sua gravità.
Si è in presenza, dunque, di una valutazione di merito, completamente estranea al giudizio di convalida, di talché, alla stregua delle espo considerazioni, l’ordinanza di non convalida deve essere annullata, cosa che può aver luogo senza rinvio, stante l’inutilità di sollecitare al giudice a quo una pronuncia che – essendo possibile già riconoscere la legittimità dell’operat della polizia giudiziaria, in base alle argomentazioni sviluppate in ricors avrebbe valore meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici al riguardo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato eseguito legittimamente.
Così deciso il 5 aprile 2024 Il Consigliere estensore
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