Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23285 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23285 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRANI nel procedimento a carico di:
NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/02/2024 del TRIB. LIBERTA di TRANI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Trani, con provvedimento del 28/02/2024, ha accolto l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso in data 14/02/2024 dal Pubblico Ministero nell’ambito del procedimento a carico dello COGNOME per la imputazione provvisoria di cui all’art. 648 cod. pen. Il Tribunale ha accolto l’istanza di riesame rilevando l’assenza dell’attestazione di deposito presso la segreteria del Pubblico ministero, nell’impossibilità di dedurre da altri atti il tempestivo deposito dell’atto di sequestro entro la data del 15/02/2024 ore 12.30 da altri atti o in altro modo.
Avverso il provvedimento predetto ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani deducendo violazione di norme processuali in relazione all’art. 355 cod.proc.pen., atteso che il Tribunale aveva errato nel ritenere assenti elementi diversi che avrebbero potuto dimostrare la tempestiva emissione dell’atto; difatti dalla documentazione in atti,era riscontra bile l’invio a mezzo pec da parte della segreteria al difensore della convalida del sequestro in data 16 febbraio 2024 alle ore 8.15.48 (foglio 37 del fascicolo del Pubblico ministero), nel rispetto, dunque, delle complessive novantasei ore previste per legge.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
Il ricorso deve essere rigettato, perché proposto con motivo infondato. In tal senso, occorre osservare che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il provvedimento con il quale il pubblico ministero, ai GLYPH sensi GLYPH dell’art. GLYPH 355, GLYPH comma GLYPH 2, GLYPH cod.proc.pen., GLYPH dispone la convalida del sequestro, è da ritenere inefficace per intempestività, ove non rechi l’attestazione, da parte dell’ausiliario, della data di deposito e neppure sussistano altri elementi dimostrativi della sua tempestiva redazione (Sez.3, n. 2691 del 06/12/2019, dep.2020, La Manna, Rv. 278282-01; Sez. 5, GLYPH n. GLYPH 17108 GLYPH del GLYPH 21/10/2014, GLYPH COGNOME, GLYPH Rv. GLYPH 264067-01; Sez. 1, n. 41329 del 03/06/2003, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 225749-01). In tal senso, si deve ricordare che a norma dell’art. 355 cod. proc. pen., nel caso in cui al sequestro abbia provveduto la polizia giudiziaria, il relativo verbale deve essere trasmesso, senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore al
Pubblico Ministero, il quale convalida il sequestro nelle quarantotto ore successive con decreto motivato. In applicazione del principio generale, valido sia nel processo penale che in quello civile, per cui la data certa di un provvedimento del giudice o del pubblico ministero non emesso in udienza è quella risultante dalla certificazione del relativo deposito da parte del cancelliere o del segretario, gli effetti giuridici di un provvedimento, ancorché perfetto e valido, del Pubblico ministero decorrono non dalla data che questi vi appone nell’atto di compilarlo, ma dal momento in cui lo stesso provvedimento, attraverso la certificazione da parte del segretario, acquisisce data certa.
5. Nel caso in esame, come evidenziato dal provvedimento impugnato, è stato riscontrata la mancanza di prova circa la tempestiva convalida del verbale di perquisizione e sequestro da parte della Polizia Giudiziaria datato 14/02/2024, risultando omessa, sul provvedimento richiamato, la certificazione del relativo deposito da parte della segreteria dell’ufficio del Pubblico Ministero. Non risultando, comunque, altrimenti la data di tali atti e in assenza di un potere certificatorio in capo al pubblico Ministero, la convalida richiamata dal ricorrente deve ritenersi non presente, eventualmente emessa oltre il termine perentorio di legge e ,quindi 3 correttamente revocata dal giudice di riesame in quanto inefficace.
Nell’ambito del provvedimento impugnato, difatti, il Tribunale ha esplicitamente osservato – richiamando la costante giurisprudenza di legittimità sul punto (che attribuisce in caso di mancata attestazione del deposito la possibilità di svolgere ogni possibile accertamento idoneo a riscontrare i dati temporali emergenti dall’atto) – che è risultato impossibile, attesa l’intervenuta trasmissione del verbale della Polizia giudiziaria in data 13/02/2024 ore 12.30 (come emergente dalla informativa di reato), riscontrare da altri atti, e in altro modo, la tempestiva convalida entro la data del 15/02/2024 ore 12.30. Con tale argomentazione esplicita del Tribunale il ricorrente non si confronta.
Il ricorrente non si confronta effettivamente con tale affermazione e con i termini richiamati, allegando elementi ed atti a riscontro del tempestivo deposito, senza effettiva specificazione in ordine alla materiale disponibilità degli stessi in capo al Tribunale, perché eventualmente espressamente ed esplicitamente allegati in sede di riesame. In tal senso, difatti, è stata richiamata una comunicazione via pec al difensore del ricorrente da parte della
segreteria del Pubblico ministero in data 16/02/2024, richiamando la fascicolazione del Pubblico ministero (fg.37) senza tuttavia chiarire se tale atto fosse stato effettivamente allegato in sede di riesame e fosse nella disponibilità del Tribunale. Nello stesso senso, genericamente articolato si deve ritenere anche l’ulteriore richiamo ad un tentativo di trasmissione non andato a buon fine da parte della segreteria del Pubblico ministero in data 14/2/2024, elemento questo che in alcun modo vale a sopperire o sostituire la mancata formale attestazione da parte della segreteria del Pubblico ministero della tempestiva convalida del verbale di perquisizione e sequestro.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 4 giugno 2024.