Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13664 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13664 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/07/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME che ha chiesto a questa Corte di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiarare cessata l’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO nei confronti di COGNOME NOME limitatamente all’obbligo di presentazione
letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che ha rappresentato come questa stessa Sezione, all’udienza 21.12.2023 ha accolto ricorsi di identico tenore, con riferimento al primo motivo.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 luglio 2023, il GIP del Tribunale di AVV_NOTAIO, per quanto qui rileva, prescriveva a COGNOME di comparire personalmente presso la Questura di AVV_NOTAIO per il periodo di anni cinque con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento di D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive), in occasione di ogni incontro della squadra calcistica “AVV_NOTAIO calcio” disputato in casa per incontri ufficiali di campioNOME nazionale, di coppa Italia, di coppe internazionali ed in occasione di partite amichevoli programmate e pubblicizzate, e nei giorni in cui la nazionale RAGIONE_SOCIALE di calcio disputerà incontr nella provincia di AVV_NOTAIO, venti minuti dopo l’inizio del primo tempo, venti minuti dopo l’inizio del secondo tempo e venti minuti dopo la fine della partita; quanto alle partite disputate fuori casa dalla predetta squadra, per incontri ufficiali di campioNOME nazionale, di coppa Italia, di coppe internazionali ed in occasione di partite amichevoli programmate e pubblicizzate, mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo della partita.
Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 6, comma 3, I. 401 del 189 e in relazione all’art. 178, lett. c), cod. pro pen., sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto di difesa.
In sintesi, si duole la difesa per essere stato convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO in un termine inferiore alle 48 ore dalla richiesta di convalida inoltrata dal PM al GIP. In particolare, richiamata la giurisprudenza di questa Corte a sostegno del ricorso, la difesa rileva che nella specie il Daspo è stato notificato al ricorrente il 25.07.2023 alle h. 13, il PM ha chiesto la convalida nel termine di legge, ossia il 26.07.2023 alle h. 12.04, mentre il GIP ha convalidato in data 27.07.2023 ad orario imprecisato, probabilmente entro le 48 ore dalla notifica del Daspo al prevenuto, durante la classica apertura delle cancellerie. Il provvedimento di convalida sarebbe, peraltro, illegittimo in quanto convalidato in orario imprecisato, incertezza che determinerebbe comunque la caducazione del provvedimento.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 10, I. n. 241 del 1990, e correlato vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del AVV_NOTAIO in relazione al principio di gradualità della sanzione e del provvedimento del GIP in relazione alla congruità della stessa.
In sintesi, si duole la difesa per l’omessa motivazione in merito alla congruità della durata del c.d. obbligo di firma per anni cinque, disattendendo quanto a più riprese richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte. In particolare, sostiene la difesa che, trattandosi di recidivo “datato”, atteso che il precedente Daspo risaliva al 2012, il giudice avrebbe dovuto motivare in ordine alla pericolosità relativa, riguardante proprio coloro che, secondo la più recente giurisprudenza, hanno subito il precedente Daspo in un arco di tempo più esteso del triennio. Nel caso del c.d. Daspo a carico di recidivi “datati”, dunque, il giudizio del giudice, in sede d convalida, sarebbe pieno e libero in merito alla valutazione dei presupposti richiesti dalla sentenza delle Sezioni Unite “Labbia”, valutazione che deve essere tuttavia sorretta da adeguata motivazione, ciò che sarebbe mancato nel caso di specie.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 6, comma 2, I. 401 del 1989, e correlato vizio di difetto di motivazione in merito alle ragioni per cui l’interessato deve presentarsi in Questura tre volte in occasione delle partite di calcio del AVV_NOTAIO e della nazionale RAGIONE_SOCIALE in casa ed in provincia.
In sintesi, si duole la difesa in quanto il provvedimento del AVV_NOTAIO avrebbe imposto la presentazione secondo le richiamate cadenze temporali dopo la fine della gara che l’Italia o il AVV_NOTAIO disputerà in casa o in provincia di Bresci Ci si troverebbe, secondo l’esegesi difensiva, di fronte ad una non convalida dell’obbligo di firma per quanto concerne la nazionale RAGIONE_SOCIALE. Ove si ritenesse diversamente, tuttavia, ci si troverebbe di fronte ad un macroscopico vizio di motivazione, non avendo il GIP spiegato perché estendere l’obbligo a squadre diverse da quelle per le quali l’assistito ha manifestato la sua pericolosità sociale, ossia i AVV_NOTAIO calcio. Detto obbligo è misura strumentale e servente per garantire che il prevenuto non si rechi allo stadio ed è quindi legato strettamente alle sue manifestazioni di pericolosità che non sono mai generiche, ma sempre legate alla squadra del cuore in relazione alla quale si sono manifestati gli indici di pericolosità Trattandosi di limitazione della libertà personale, il AVV_NOTAIO avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali nonostante il silenzio del AVV_NOTAIO, il ricorrente sarebbe stato meritevole di formare in caserma anche durante le partite della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di calcio. Se lo scopo della norma è quello di avere la certezza che un soggetto
pericoloso non si rechi allo stadio, è evidente che sarebbe stato sufficiente prescrivere l’obbligo di firma una o due volte al massimo nel corso dei novanta minuti regolamentari quando il AVV_NOTAIO o la RAGIONE_SOCIALE calcio giocherà in provincia di AVV_NOTAIO e che, invece, sarebbe sufficiente una sola presentazione presso la Questura nei casi in cui la squadra giochi fuori casa, così come ordiNOME da quasi tutte le Questure d’Italia.
2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 6, commi 1 e 2, I. 401 del 1989 e correlato vizio di difetto di motivazione in merito alle ragioni per le quali l’interessato debba presentarsi presso la Questura anche in corrispondenza delle partite amichevoli.
In sintesi, si duole la difesa per aver il provvedimento del AVV_NOTAIO prescritto all’interessato di presentarsi presso la Questura di AVV_NOTAIO in occasione di ogni incontro di calcio disputato dal AVV_NOTAIO, quindi comprendendovi anche le partite amichevoli. In relazione a queste ultime, si sostiene che è impossibile che l’interessato possa informarsi quotidianamente sulla programmazione delle amichevoli della sua squadra che spesso non vengono pubblicizzate e altrettanto spesso si svolgono a porte chiuse contro squadrette della provincia nel cuore della settimana in pieno pomeriggio lavorativo.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 29.01.2024, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la declaratoria di cessazione dell’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO nei confronti di COGNOME NOME limitatamente all’obbligo di presentazione.
In sintesi, il PG ritiene il primo motivo fondato e assorbente. Va infatti premesso che “in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il giudice chiamato a convalidare il provvedimento del AVV_NOTAIO ha l’obbligo di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura, diritto da ese tarsi attraverso un “contraddittorio cartolare” nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, termine entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l’interessato può presentare memorie e deduzioni. Ne consegue che, qualora la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, l’ordinanza è affetta dal vizio di violazione di legge” (Cass. sez. 3″ n. 2471/2008 COGNOME, conforme la giurisprudenza successiva, di recente Sez. 3″ n. 20366/2021 COGNOME). Nel caso di specie, sul provvedimento di convalida è indicata la data di deposito – 27.7.2023 – ma non l’orario, che non risulta desumibile da altri atti. Di conseguenza, non si può presumere che la convalida sia stata emessa dopo il decorso del termine a difesa di quarantotto ore,
decorrente dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO, eseguita il 25 luglio 2023 alle ore 13.00 (sugli effetti della incertezza in ordine all’orario di deposit cfr. Sez. 3^ n. 20772/2010, Frioni e n. 5624/2017, COGNOME). Neppure risulta che la difesa abbia presentato memorie o in altro modo esercitato le proprie facoltà difensive prima del provvedimento di convalida. Si deve pertanto ritenere integrata la violazione di legge derivante dal mancato rispetto del termine concesso alla difesa per esercitare i propri diritti, essendosi verificata una nullità di ordi generale di cui all’art. 178, lett. c) c.p.p. Conclusivamente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio (cfr. Cass. sez. 3^ n. 5502/2009 del 06/11/2008, COGNOME), con conseguente perdita di efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO limitatamente alla misura di prevenzione dell’obbligo di presentazione, ferma restando l’intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto.
in data 23 gennaio 2024, l’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, ha fatto pervenire memoria con cui rappresenta che questa stessa Sezione, all’ud. 21.12.2023 ha accolto ricorsi di identico tenore, con riferimento al primo motivo (RG 37328/2023 – RG 37227/2023 – RG 37183/2023 – RG 37305/2023 RG 37309/2023 – RG 37327/2023).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente ai sensi dell’art. 611, cod. proc. pen., è fondato.
il primo motivo è fondato, assumendo la sua fondatezza valenza assorbente rispetto a tutte le residue deduzioni difensive, atteso che il vizio dedotto comporta l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di convalida, con conseguente inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO limitatamente all’obbligo di presentazione.
Ed invero, risulta dagli atti sottoposti all’esame di questa Corte che con provvedimento del 22 luglio 2023 il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO ha imposto, per quanto qui di interesse, al ricorrente COGNOME l’obbligo di comparizione personale presso la Questura di AVV_NOTAIO per la durata di anni cinque con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, in occasione di ogni incontro di calcio che la squadra del “AVV_NOTAIO calcio” disputerà in casa o fuori casa secondo le cadenze temporali indicate in precedenza.
Risulta che il predetto provvedimento è stato notificato al COGNOME in data 25 luglio 2023 e che il PM ne ha chiesto la convalida al GIP del tribunale di AVV_NOTAIO in data 26 luglio 2023, h. 12.04, laddove il provvedimento del GIP risulta emesso in data 27 luglio 2023 ad orario imprecisato.
Orbene, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che nel giudizio di convalida del provvedimento applicativo della misura di prevenzione di cui all’art. 6 della legge n. 401 del 1989 deve essere riconosciuto all’interessato un termine non inferiore a 48 ore per l’esercizio del diritto di difesa, decorrente dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO (tra le tante: Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015, Rv. 267281 – 01).
Nel caso di specie, il provvedimento del AVV_NOTAIO è stato notificato all’interessato il 25 luglio 2023, mentre il provvedimento di convalida è stato depositato in data 27 luglio 2023, come risulta dall’attestazione del funzionario giudiziario del tribunale, senza tuttavia alcuna indicazione dell’orario del deposito.
Non è possibile, in base agli atti trasmessi, ricavare aliunde detto orario (Sez. 3, n. 24260 del 28/04/2023, Rv. 284667 – 01) né risulta che l’esercizio delle prerogative difensive sia intervenuto entro il termine della convalida, risultando solo dal provvedimento impugNOME la dicitura “rilevato che l’interessato non ha, peraltro, presentato memorie o deduzioni”.
Alla stregua di quanto sopra, e facendo applicazione di una giurisprudenza ormai consolidata di questa Sezione, ne deriva che è causa di inefficacia l’indicazione della data ma non dell’ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine “orario” di decadenza, ove non risulti, diversamente dagli atti, la possibilità di affermare che detto termine sia stato rispettato, cui segue anche la cessazione dell’efficacia del provvedimento emesso dall’Autorità di P.S. (Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, Rv. 269244 – 01; Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Rv. 247606 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 22.7.2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso, il 16 febbraio 2024