Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 19080 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19080 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Terracina in data 06/11/1998;
avverso l’ordinanza del 18/12/2024 del Gip del Tribunale di Latina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente all’obbligo di presentazione presso gli Uffici di P.G;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18/12/2024, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina convalidava il provvedimento daspo con cui il Questore di Latina, nel vietare a COGNOME Simone di accedere per cinque anni agli impianti siti sul territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio, disponeva l’obbligo d presentarsi per cinque anni presso la polizia giudiziaria in occasione delle partite disputate dalla squadra di calcio del Terracina.
t.
2.Avverso tale provvedimento, tramite difensore, COGNOME COGNOME propone ricorso per cassazione articolato nelle seguenti doglianze.
3.Nel primo motivo lamenta il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 187, cod. proc. pen., e 6, comma 2-bis, legge n. 401 del 1989, e art. 24 Cost.
In particolare, deduce che la convalida da parte del Gip sarebbe avvenuta prima del termine di 24 ore previsto per l’esercizio dei diritti difensivi, ovvero al ore 9.24 del 16/12/2024, circostanza che avrebbe impedito al Gip di tenere conto, nel provvedimento di convalida, della memoria difensiva inoltrata, via pec, in data 16/12/2024, alle ore 15.00.
4.Nel secondo motivo di ricorso censura il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata deducendo l’omessa considerazione delle argomentazioni difensive contenute nella memoria depositata in cui si prospettava una diversa lettura dell’accaduto, contestandosi in essa l’eccessività della misura adottata alla luce dell’inesistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, attesa anche la sussistenza di un altro daspo già emesso in danno del ricorrente che impediva al prevenuto l’acquisto di biglietti e l’accesso allo stadio, e si prospettava la sufficien dell’imposizione della misura minima della presentazione per una volta nel corso delle partite che il Terracina avrebbe disputato fuori regione.
5. Le doglianze difensive sono state ribadite nella memoria difensiva inviata via pec in data 14/03/2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve ribadirsi l’indirizzo ormai consolidato secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di quarantotto ore decorrenti dalla sua notifica all’interessato, analogicamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al Gip la relativa convalida (Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009, COGNOME, Rv. 246004; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, COGNOME, Rv. 247182; Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015, COGNOME, Rv. 267281; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266223; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, COGNOME, Rv. 281341, secondo cui la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all’interessato poiché l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale).
Nella specie il provvedimento del Questore di Latina è stato notificato al sottoposto in data 16/12/2024 ore 15.37, e la convalida del Gip, in quanto
emessa in data 18/12/2024 alle ore 9.24, non è successiva al termine di 48 ore, con conseguente violazione del termine posto a presidio del contraddittorio
cartolare per omessa valutazione della memoria difensiva tempestivamente depositata via PEC alle ore 15 del medesimo giorno.
L’inosservanza di detto termine, essendo causa di nullità generale per violazione del diritto di difesa, impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata, da cui consegue la cessazione di efficacia del provvedimento emesso dal Questore in data 16/12/2024 limitatamente all’obbligo di presentazione
imposto al ricorrente, cui è circoscritta, in quanto attinente alla libertà personal del sottoposto, la convalida dell’autorità giudiziaria, laddove la previsione di cui
al comma 1 dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989 configura un’atipica misura interdittiva, di competenza esclusiva dell’Autorità di Pubblica Sicurezza (cfr. Sez.
3, n. 5621 del 8/07/2016).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del Questore di Latina del 4/12/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Latina.
Così deciso in Roma, in data 04/04/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente