Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47603 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47603 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIGLINE VALDARNO il 18/10/1995
avverso l’ordinanza del 23/05/2024 del GIP del TRIBUNALE di AREZZO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/s9Frt4é le conclusioni del PG, dott. NOME COGNOME che ha chiesto il rigett ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza datata 23/5/2024, depositata alle ore 8,00, il G.I.P. Tribunale di Arezzo, ai sensi dell’art. 6 I. n. 401 del 1989, convali provvedimento del Questore di Arezzo, emesso in data 15/5/2024 nei confronti di COGNOME NOME, notificato all’interessato il 20/5/2024 alle ore 17,50, imposi del divieto di accesso per anni cinque ai luoghi ove si svolgono manifestazio sportive, nel provvedimento specificatamente elencate, nonché negli altri luogh indicati con contestuale prescrizione dell’obbligo di comparizione presso Stazione Carabinieri di Figline Valdarno o altro ufficio competente per territorio occasione degli incontri di calcio della squadra A.C. Sangiovannese RAGIONE_SOCIALE “mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo e mezz’ora prima del secondo tempo” per gli incontri
disputati nella Provincia di Arezzo e mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo per gli incontri che la predetta squadra disputerà in trasferta.
Avverso l’indicata ordinanza, COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo “l’assenza di motivazione dell’ordinanza di convalida in relazione alle censure difensive contenute nella memoria depositata ai sensi dell’art. 6 comma 2 bis I. 401/89”. Si deduce che alle ore 17 del 22/5/2024 COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, aveva trasmesso al GIP un’articolata memoria con cui si esponevano diversi rilievi critici in ordine ai presupposti e alla proporzionalità dell’obbligo di presentazione imposto. In particolare, si chiedeva al GIP di:
valutare la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, essendo stato notificato il DASPO dopo otte mesi dai fatti che in esso venivano valorizzati;
valutare la pericolosità di COGNOME essendo stato il medesimo destinatario di un DASPO nel 2016 cui aveva scrupolosamente ottemperato;
valutare che la difesa non aveva avuto la possibilità di accedere agli atti, nonostante le formali richieste inoltrate alla Questura di Arezzo e alla Procura della Repubblica;
disapplicare la recidiva amministrativa; valutare le esigenze lavorative di COGNOME.
Espone, quindi, che la memoria era stata ignorata dal GIP il quale non soltanto non aveva preso in considerazione le deduzioni difensive ma aveva anche dato atto nel provvedimento che “il soggetto interessato non aveva fatto pervenire memorie o deduzioni nei termini di legge”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
E’ noto che l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi nel solco tracciato dalla Corte costituzionale ( sentenze nn. 26 del 2007, 512 del 2002, n. 144 del 1997) e delle Sezioni Unite di questa Corte ( n. 44273 del 27/10/2004, COGNOME, Rv. 229112-01), assegna al destinatario del provvedimento del Questore il termine di 48 ore, decorrente dalla notifica del provvedimento, per esaminare gli atti e per presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, analogamente a quello entro cui il P.M. deve richiedere o meno al GIP la relativa convalida (Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, COGNOME, Rv. 238537; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009, COGNOME, Rv. 246004; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, COGNOME, Rv. 247182; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Rv. 250372; Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013, Rv. 257350; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223; Sez. 3, n. 19640 del 1/2/2024, Gentile, Rv. 286523).
Già con la sentenza Castellano del 2007, quindi, era stato chiarito che dalla “lettura costituzionalmente orientata della L. n.401 del 1989, cit. art. 6, e segnatamente del suo comma 2 bis, che prevede per l’interessato la “facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento”, può desumersi una garanzia minima per l’esercizio del diritto di difesa: le memorie e le deduzioni depositate entro tale termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore sono sempre tempestive e devono essere prese in considerazione, nell’adottare l’ordinanza (motivata) di convalida, dal g.i.p., il quale non può provvedere prima della scadenza di tale termine”.
La giurisprudenza successiva ha temperato la categoricità di tale principio precisando che” l’inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall’art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell’ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all’interessato e quest’ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine”, interesse che deve riguardare il diritto “all’interlocuzione preventiva con il giudice sulle ragioni della illegittimità del provvedimento del questore, interesse tutelato e garantito dal riconoscimento di una facoltà processuale di intervento modulabile nei termini sopra indicati (quarantotto ore dalla notifica del Daspo)” (Sez. 3, n. 19640 del 1/2/2024 Cc., Gentile, Rv. 286523 – 01).
Quindi, così puntualizzati i principi giurisprudenziali di riferimento, deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata è stata emessa e depositata alle ore 8,00 del 23/5/2024 e che alle ore 17,00 del 22/5/2024, entro quindi le 48 ore dalla notifica del DASPO a Salvatici, avvenuta alle ore 17,50 del 20/5/2024, l’avv.to NOME COGNOME ha trasmesso all’ufficio GIP del Tribunale di Arezzo l’articolata memoria sintetizzata nel rilevato in fatto.
Il confronto fra la memoria e l’ordinanza rivela che non uno degli argomenti esposti dal difensore risulta essere stato valutato nel provvedimento.
Ricorre, quindi, l’interesse del ricorrente a far valere la predetta nullità, non avendo l’ordinanza di convalida tenuto in alcun conto le articolate deduzioni difensive concernenti la sussistenza dei presupposti per l’imposizione dell’obbligo di presentazione e la ragionevolezza delle prescrizioni impositive esposte dal difensore nella memoria.
Pertanto il ricorso va accolto e l’impugnata ordinanza, in quanto intervenuta nei perentori termine di legge, benché viziata dall’omessa motivazione in ordine ai rilievi difensivi, va annullata con rinvio al Tribunale di Arezzo (Sez. 3, n. 16468 del 28/3/2024, COGNOME, Rv. 286204) “per una rinnovata deliberazione, intesa a correggere, quando possibile, i vizi del provvedimento annullato, con ricostituzione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido e operativo”, risultando
l’esecutività del titolo annullato travolta dalla presente decisione (Sez. U, n. 4443 del 29/11/2005 (dep. 2006 ), COGNOME Rv. 232713 , in motivazione).
P.Q.M.
annulla la ordinanza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di Arezzo e sospende l’efficacia del provvedimento del Questore di Arezzo del 15/5/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Arezzo.
Così deciso il 18/11/2024