Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17133 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17133 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a AVV_NOTAIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 16/10/2023 dal G.i.p. del Tribunale di AVV_NOTAIO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16/10/2023, il G.i.p. del Tribunale di AVV_NOTAIO ha convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO della stessa città che – oltre ad imporre per cinque anni a COGNOME NOME il divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono incontri calcistici (come meglio ivi specificato) – aveva prescritto al predetto presentarsi in Questura nei giorni ed orari corrispondenti agli incontri disputati
dalla squadra del AVV_NOTAIO, con le cadenze precisate – anche in questo caso – nel dispositivo del provvedimento del AVV_NOTAIO.
Ricorre per cassazione l’COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta possibilità di attribuire al ricorrente le condotte a lui addebitate. Si censu l’ordinanza per non avere il G.i.p. compiuto le necessarie verifiche, ritenute doverose anche dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte nelle ipotesi in cui l’interessato contesti di aver posto in essere le condotte a lui ascritte: nel caso d specie, anche attraverso memoria difensiva, l’COGNOME aveva sempre professato la propria estraneità ai fatti.
La difesa prende quindi in specifica considerazione critica gli elementi posti a sostegno del provvedimento, osservando in particolare, da un lato, che il presunto riconoscimento fotografico effettuato da COGNOME NOME era in realtà caratterizzato da assoluta incertezza (l’effigie del ricorrente aveva “ricordato” al COGNOME la persona che lo aveva affiancato invitandolo a riprendere la marcia, ma il copricapo indossato nella foto impediva di riconoscerlo con assoluta certezza) e che – d’altro lato – il NOME del 2016 era stato revocato a seguito dell’archiviazione del procedimento penale a carico dell’RAGIONE_SOCIALE.
Quanto poi agli ulteriori elementi (relativi al controllo del ricorrente mentre s trovava – circa un’ora prima dei disordini in strada – nell’auto di COGNOME NOME, insieme a quest’ultimo, in una stazione di servizio a poca distanza da uno svincolo che i tifosi del Casarano, di ritorno da Nocera Inferiore, avrebbero dovuto necessariamente utilizzare nel viaggio di rientro), la difesa evidenzia un elemento già dedotto al giudice della convalida, peraltro trascurato nell’ordinanza impugnata: il G.i.p. del Tribunale di AVV_NOTAIO aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura di cui all’art. 282 cod. proc. pen., formulata nel procedimento penale aperto nei confronti del COGNOME, per carenza indiziaria in ordine al suo coinvolgimento, in quanto le risultanze del tracciato GPS consentivano al più di affermare che l’auto fosse passata nel luogo dell’agguato, ma nessun altro elemento vi era a carico del COGNOME (mentre l’NOME era stato riconosciuto dubitativamente).
La difesa censura la mancata risposta anche all’altra osservazione dedotta nel giudizio di convalida, relativa alla ricaduta liberatoria, per l’NOME, di quanto rilevato dal G.i.p. in ordine all’impossibilità di affermare che, tra le auto c avevano ostruito il passaggio del COGNOME, vi era quella del COGNOME (fermo restando che nessun elemento consentiva di affermare che il ricorrente, controllato insieme a quest’ultimo un’ora prima, oltre 50 chilometri di distanza dal luogo dei disordini, fosse rimasto fino a quel momento a bordo dell’auto del COGNOME).
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla congruità della durata della misura e alle modalità di concreta esecuzione dell’obbligo. Si deduce che, in conseguenza della revoca del precedente NOME dovuta alla sopravvenuta archiviazione del procedimento penale, la durata della nuova misura doveva essere compresa tra uno e cinque anni: nella specie, era stata applicata la durata massima senza alcuna motivazione. Altrettanto immotivata era poi la decisione di applicare un plurimo obbligo di presentazione.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo l’ordinanza di convalida adeguatamente motivata.
Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore rappresenta quanto acquisito dopo la presentazione del ricorso in ordine al fatto che, in data anteriore all’emissione del provvedimento impugnato, era già stata disposta l’archiviazione nel procedimento penale a carico del COGNOME e dell’COGNOME per i reati di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. e 4 I. n. 110 del 1975, ipotizzati con riferimento alle lesio subite da tale COGNOME nel contesto dei disordini per cui è causa. Al riguardo, il difensore evidenzia, da un lato, che l’archiviazione era stata disposta per l’impossibilità di identificare nei due predetti indagati i responsabili delle condot lesive, e che – d’altro lato – si trattava delle uniche imputazioni elevate co riferimento all’intera vicenda investigata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Occorre prendere le mosse dall’insegnamento di una ormai risalente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo cui «in sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi dell’art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., l’obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti legittiman l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (V. Corte cost., 5 dicembre 2002 n. 512)» (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229110 01).
Si tratta di un principio costantemente ripreso e sviluppato dalla successiva elaborazione giurisprudenziale: cfr. tra le altre Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018,
Fici, Rv. 272778 – 01, secondo cui «i presupposti della convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il AVV_NOTAIO ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità all ipotesi previste dall’art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura»; Sez. 3, n. 1771 del 04/11/2020, dep. 2021, NOME COGNOME, Rv. 280285 – 01, secondo la quale «in tema di provvedimenti volti a prevenire la violenza negli stadi, ai fini della convalida dell’obbligo di presentazione ad un comando di polizia (cd. NOME), disposto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), legge 13 dicembre 1989 n. 401 a seguito di denuncia per la partecipazione a manifestazioni di tifo violento, è sufficiente che il giudice, che non può arrestarsi alla mera constatazione dell’avvenuta denuncia, si limiti ad una valutazione indiziaria circa l’attribuibilità della condotta al destinatario del provvedimento, no essendo necessaria la certezza della prova. Da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, NOME, Rv. 285286 – 01, secondo la quale «in tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, il disposto dell’art. 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel prevedere che il provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi dove esse si svolgono, emesso nei confronti di soggetto già in precedenza sottoposto ad analoga misura, sia sempre accompagnato dall’ulteriore prescrizione dell’obbligo di presentazione personale, in occasione delle competizioni, ad un ufficio o comando di polizia e che la durata del divieto o della prescrizione non sia inferiore a cinque e superiore a dieci anni, non esime il giudice della convalida dal valutare compiutamente i fatti indicati dall’autorità di pubblica sicurezza, onde verificare l riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibili al soggetto, nè dal dare conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Colgono nel segno, ad avviso di questo Collegio, le censure difensive concernenti il mancato rispetto dei principi qui riportati, sia quanto all identificazione, nell’NOME, di uno degli esponenti della tifoseria organizzata del AVV_NOTAIO partecipanti all’aggressione dei tifosi del Casarano di ritorno da Nocera Inferiore, dove si era giocata la partita Nocerina-Casarano (l’aggressione era stata posta in essere dagli occupanti di alcune autovetture che erano riusciti a bloccare un van dei tifosi del Casarano, nel tratto della INDIRIZZO statale 106 che si immetteva in quella INDIRIZZO-Brindisi); sia anche quanto alla concreta possibilità di attribuire, all’odierno ricorrente, una condotta violenta o minacciosa riconducibile al novero di cui all’art. 6 della I. n. 401 del 1989.
2.1. Dalla lettura del provvedimento impugnato, emerge che, all’arrivo degli operanti sul tratto stradale interessato dall’aggressione, nessuno più era presente, e che gli accertamenti erano stati svolti “in contesti di grande omertà e diffidenza
tipici delle tifoserie organizzate” (pag. 2 dell’ordinanza impugnata). A carico dell’NOME era stato comunque possibile individuare due elementi a carico, costituiti dal riconoscimento fotografico ad opera di COGNOME NOME, automobilista estraneo a contesti di tifoseria, e dall’accertata presenza dell’NOME, poco meno di un’ora prima dei fatti, sull’autovettura di COGNOME NOME (i due erano stati controllati presso una stazione di servizio della Basentana): autovettura che, dai rilevamenti GPS, era stata localizzata, nell’orario dell’aggressione, sulla SS 106 all’altezza dell’agguato.
2.1.1. Con riguardo al primo elemento, il Tribunale ha definito il riconoscimento del COGNOME “non certo in termini assoluti”, escludendo peraltro che tali connotazioni dell’atto incidessero “sulla convergenza indiziarla”.
Deve peraltro osservarsi che, dalla lettura del verbale di individuazione fotografica allegato al ricorso (all. 5), emerge che il COGNOME aveva dichiarato di non riconoscere con certezza in alcuna delle foto a lui mostrate gli individui che gli si erano fatti incontro, dopo che i veicoli davanti a lui avevano bloccato l strada. In realtà, la persona che si era affiancata alla portiera facendogli segno di passare gli “ricordava” il soggetto della foto n. 13 (corrispondente all’NOME) per via del viso tondo e dei capelli corti: tuttavia, il cappellino indossato d soggetto nella foto gli impediva di “riconoscerlo con assoluta certezza”.
Appare condivisibile, in tale quadro, la censura difensiva volta a ritenere la valutazione del Tribunale non adeguatamente supportata dalle dichiarazioni del COGNOME.
2.1.2. Quanto poi alla identificazione dell’NOME nell’auto del COGNOME, la valenza indiziante di tale accertamento è stata contestata dalla difesa valorizzando il fatto che il controllo era avvenuto circa un’ora prima, e ad una distanza di oltre 50 chilometri dal luogo dei fatti: d’altro lato, i dati forniti dal rilevamento satel consentivano di affermare che l’auto del COGNOME era successivamente transitata sul luogo dell’agguato, ma non anche che in quel frangente, a bordo, vi fosse anche l’NOME.
A sostegno delle proprie censure, la difesa ha del resto evidenziato, ed adeguatamente documentato, sia il fatto che il G.i.p. aveva rigettato la richiesta di convalida formulata nei confronti del COGNOME, non riconosciuto da alcuno – a differenza dell’COGNOME, riconosciuto “dubitativamente” – né tantomeno individuato come responsabile di condotte rilevanti ex art. 6 (cfr. all. n. 10 a ricorso); sia anche l’intervenuta archiviazione di un procedimento per lesioni aggravate (poste in essere nel contesto che qui rileva) iscritto a carico del COGNOME e dell’COGNOME, motivata con l’impossibilità di identificare, nei due indagati, i responsabili delle lesioni in danno della persona offesa (cfr. la memoria difensiva ed i relativi allegati).
2.2. Quanto appena esposto in ordine al difetto motivazionale relativo alla identificazione dell’NOME assume, all’evidenza, rilievo assorbente di ogni altra censura prospettata. È peraltro utile porre in rilievo anche il fatto che l’ordinanza
impugnata non individua alcun comportamento, attribuibile alla persona identificata per l’NOME, idoneo a fondare un provvedimento ex art. 6: si è visto anzi che, dalle dichiarazioni rese dal COGNOME in sede di individuazione fotografica, poc’anzi richiamate e trasfuse nel provvedimento del Tribunale, emerge che il soggetto “dubitativamente” collegato alla foto n. 13 si era avvicinato alla portiera dell’auto del dichiarante, facendogli segno di passare: condotta evidentemente non riconducibile, in alcun modo, nell’alveo dell’art. 6 I. n. 401 del 1989.
Le considerazioni fin qui svolte impongono, per un verso, l’annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di AVV_NOTAIO in diversa composizione; per altro verso, e conseguentemente, l’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO del 05/10/2023 deve essere sospesa limitatamente all’obbligo di presentazione in quella sede imposto. La Cancelleria comunicherà il presente provvedimento al AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di AVV_NOTAIO. Sospende l’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO del 05/10/2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manca alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al AVV_NOTAIO.
Così deciso il 28 marzo 2023
stensore Il Consigl
Il Presidente