Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23914 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23914 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/06/2025
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 20 maggio 2025, il Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato eseguito legittimamente.
Con memoria depositata in data 4 giugno 2025 l’avvocato NOME COGNOME difensore di COGNOME ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto.
Il Pubblico Ministero ricorrente, proponendo un unico motivo, ha dedotto il vizio di travisamento per omissione e ha indicato circostanze di fatto decisive pretermesse dal Tribunale, che, ove considerate, avrebbero dovuto condurre alla convalida dell’arresto. Più in generale, il ricorrente censura che il giudice ha posto a fondamento del proprio apprezzamento elementi di prova strutturalmente estranei al sindacato sulla convalida dell’arresto.
3. Il motivo è fondato.
3.1. L’art. 391, comma 4, cod. proc. pen. sancisce che «nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto».
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di convalida dell’arresto, il giudice, verificata l’osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l’operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell’indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento (Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, COGNOME Rv. 284596 – 01, in applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza di mancata convalida dell’arresto, siccome contenente pregnanti valutazioni di merito inerenti alla credibilità della alternativa versione dei fatti prospettata dall’indagato; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, NOME, Rv. 262502).
In particolare, la sussistenza del presupposto della legalità dell’arresto o della detenzione deve essere verificata con esclusivo riferimento al momento della esecuzione della misura limitativa della libertà personale (Sez. 6, n. 34083 del 25/06/2013, NOME COGNOME, Rv. 256554), dovendosi tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest’ultima conoscibile con l’ordinaria diligenza al momento dell’arresto (Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260084).
Il sindacato del giudice della convalida deve, infatti, essere operato con giudizio ex ante , avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha posto in essere la misura precautelare.
Il giudice della convalida, dunque, non può tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi (Sez. 3, n. 35962 del 7/07/2010, COGNOME, Rv. 248479; Sez. 1, n. 8708 dell’08/02/2012, COGNOME, Rv. 252217) e che sono utilizzabili solo per l’ulteriore pronuncia sullo status libertatis (Sez. 2, n. 30698 del 05/04/2013, COGNOME, Rv. 256783).
3.2. Il Tribunale di Padova non ha fatto corretta applicazione di questi consolidati principi, in quanto nell’ordinanza impugnata ha operato un’indebita commistione tra delibazione della richiesta di convalida della misura precautelare e sindacato sulla richiesta di applicazione della misura cautelare.
Il giudice, esorbitato dal perimetro del giudizio a questo demandato in sede di convalida, anziché limitarsi alla verifica di ragionevolezza dell’operato della polizia giudiziaria, ha, invece, effettuato una più pregnante e non consentita valutazione di merito, valorizzando circostanze emerse successivamente all’arresto sulla base delle quali ha rivalutato la sussistenza stessa della condotta contestata.
Pertanto, eliminando dalla motivazione del provvedimento impugnato le circostanze emerse successivamente all’arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, le risultanze investigative indicate dal Pubblico Ministero ricorrente (il sequestro della sostanza stupefacente e del materiale atto al confezionamento delle dosi, le chat relative a pregresse cessioni) sono pienamente idonee a dimostrare come l’arresto fosse legittimo nel caso di specie.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve accolto e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, in quanto l’arresto è stato eseguito legittimamente.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l’annullamento, su ricorso del pubblico ministero, dell’ordinanza di non convalida dell’arresto deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, sicché l’eventuale rinvio