Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34517 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 34517  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato in Francia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/07/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la reiezione del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La difesa di NOME,NOME impugna l’ordinanza descritta in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma ha disposto la convalida RAGIONE_SOCIALE‘arresto del ricorrente e l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere ai suoi danni perché colpito da mandato di arresto a fini estradizionali emesso dal Tribunale di Eastern, Honk Kong, Cina, per fatti di reato riconducibili all’ipotesi di cui all’art. 640 cod. pen.
Si propongono due motivi di censura.
2.1. La prima doglianza, limitata alla legittimità RAGIONE_SOCIALEa convalida, contrasta la relativa decisione perché resa senza considerare che, nel caso, la richiesta di estradizione è proveniente da uno Stato- la Repubblica Popolare Cinese- nel quale sarebbe elevato il rischio di gravi violazioni dei diritti umani all’interno del relativo circuito detentivo, in linea con quanto già messo in evidenza, alla luce di espliciti arresti RAGIONE_SOCIALEa CEDU, dalla giurisprudenza di legittimità. Quest’ultima, peraltro, si evidenzia ancora nel ricorso, ovviando ad una interpretazione ostativa al rilievo di siffatto vizio con riguardo allo scrutinio inerente la verifica di legittimità RAGIONE_SOCIALE
misura precautelare, avrebbe anche ritenuto (Sezione 6, sentenza n. 22945 del 2024) siffatta violazione in grado di inficiare l’arresto e la sua successiva convalida in ragione RAGIONE_SOCIALEa prospettiva funzionale che lega la misura precautelare a quella cautelare e RAGIONE_SOCIALEa conseguente ridondanza RAGIONE_SOCIALEa regola di giudizio di cui all’art 714, commi 2 e 3, cod. proc. pen. anche in sede di convalida RAGIONE_SOCIALE‘arresto.
2.1. La seconda censura viene invece riferita all’ordinanza applicativa RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare e muove dal presupposto in fatto legato alla non conoscenza e comprensione RAGIONE_SOCIALEa lingua italiana da parte RAGIONE_SOCIALE‘estradando, emersa sin dal suo arresto. Ciò malgrado, come rilevato dalla difesa all’udienza di identificazione ex art. 717 cod. proc. pen., l’ordinanza applicativa RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare non veniva tradotta nella lingua madre del ricorrente, circostanza che si verificava solo successivamente alla detta udienza. Tanto avrebbe impedito all’estradando, sentito in sede di identificazione, di contestare, con cognizione di causa, i fatti posti a fondamento del mandato violandone radicalmente le relative prerogative difensive. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non merita l’accoglimento.
Il primo motivo di ricorso, espressamente limitato alla convalida RAGIONE_SOCIALEa misura precautelare, non coglie nel segno.
2.1. La difesa ha messo puntualmente in evidenza che la tesi sostenuta – la possibilità di fare valere un profilo ostativo alla consegna sin dalla convalida, estendendo alla verifica giudiziale inerente alla misura precautelare una regola di giudizio propria del giudizio riguardante le misure cautelari ( i.d. l’art. 714, comma 3, del codice di rito là dove preclude l’applicazione di misura coercitive se emergano elementi per ritenere insussistenti le condizioni legittimanti l’estradizione)- riposa su un arresto di questa Corte (Sezione 6, sentenza n. 22945 del 15/05/2024) rimasto isolato nel più ampio contesto espresso sul tema dalla giurisprudenza di legittimità, che, di contro, con orientamento consolidato, ha invece escluso tale ipotesi interpretativa.
2.2. In particolare, con la sentenza n. 11499 del 22/01/2025, (Sez. 6, rv 287795), riprendendo argomenti già svolti da precedenti arresti (Sez. 6, n. 1622 del 16/12/2020, n.m. e Sez. 6, n. 14071 del 04/03/2021, Rv. 281155), questa Corte, facendosi carico anche RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni propugnate dall’orientamento minoritario, ribadite pedissequamente con i motivi di ricorso, ha disatteso, condivisibilmente, il portato RAGIONE_SOCIALEa tesi interpretativa privilegiata dal ricorso.
Ciò alla luce di una coerente lettura del quadro normativo di riferimento, sia nazionale (artt. 715 e 716 del codice di rito) che sovrannazionale (il Regolamento
sul trattamento dei dati adottato nel 2011 dall’RAGIONE_SOCIALE); disposizioni che, lette congiuntamente, finiscono per assumere contenuti sostanzialmente sovrapponibili che portano l’interprete ad affermare, in primo luogo, che l’arresto di polizia giudiziaria deve soggiacere unicamente alle condizioni di legittimità dettate dall’art. 716, comma 1, cod. proc. pen. costruite facendo leva sul portato RAGIONE_SOCIALE‘art. 715 comma 2, lettera b) RAGIONE_SOCIALEo stesso codice, avuto riguardo in particolare alla descrizione dei fatti, alla specificazione del reato e agli elementi per l’esatta identificazione RAGIONE_SOCIALEa persona da estradare; per altro verso, che risultano riservati ad una fase di valutazione successiva le verifiche inerenti alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per l’emissione di una sentenza favorevole alla estradizione (art. 714, comma 3, cod. proc. pen.). Considerazione, quest’ultima, che, in via speculare, finisce per perimetrare il contenuto cognitivo del giudizio di convalida RAGIONE_SOCIALE‘arresto, limitato, con valutazione ex ante, ad una verifica di legittimità RAGIONE_SOCIALE‘operato RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria, allo stesso tempo definito dentro i confini tracciati dai citati parametri normativi.
Ragionare diversamente, si è conclusivamente affermato, significherebbe attribuire alla Polizia Giudiziaria verifiche che, in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro complessità “appaiono inconciliabili con le esigenze di urgenza che caratterizzano l’arresto del ricercato” (così, letteralmente, la citata sentenza n. 11499 del 22/01/2025).
3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
L’ordinanza impugnata è stata tradotta in epoca successiva alla udienza di identificazione ex art. 717 cod. proc. pen., nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale il ricorrente era assistito da un interprete; è altrettanto incontroverso, che tale traduzione è intervenuta entro un termine certamente congruo rispetto alla possibilità di procedere alla puntuale predisposizione del presente ricorso, tant’è che f sotto quest’ultimo versante ll’impugnazione non spiega alcuna doglianza.
Il fuoco RAGIONE_SOCIALEe censure espresse dal ricorso ha finito piuttosto per riguardare l’asserita violazione RAGIONE_SOCIALEe prerogative difensive inerenti la posizione assunta dall’estradando nel corso RAGIONE_SOCIALEa citata udienza di identificazione ai sensi del citato art. 717: la mancata traduzione del provvedimento restrittivo, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa difesa, ne avrebbe limitato le possibilità di interlocuzione consapevole al momento del confronto con l’Autorità giudiziaria richiesta.
Non si può revocare in dubbio, tuttavia, che una siffatta violazione, sempre se utilmente riscontrata, avrebbe potuto incidere rispetto a provvedimenti assunti in esito ad istanze difensive – ad esempio, una richiesta di revoca RAGIONE_SOCIALEa misura in precedenza applicata- spese in conseguenza di quel contesto procedimentale, sempre che effettivamente inficiati dalla non ancora eseguita traduzione del titolo genetico.
Il vizio addotto, così come prospettato dalla difesa, in coerenza finisce per rimanere estraneo al provvedimento gravato da ricorso.
Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.