Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40684 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40684 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: “RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 25/01/2023 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 25 gennaio 2023 il Tribunale di Bari, in funzione di giudice della prevenzione, ha revocato il controllo giudiziario disposto ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, con provvedimento del 14 gennaio 2022 per la durata di due anni, sulla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” in persona della titolare NOME COGNOME.
Il Tribunale ha dato atto che l’amministratore giudiziario, in data 10 gennaio 2023, ha depositato la relazione conclusiva, nella quale afferma che sin dall’inizio del suo incarico la RAGIONE_SOCIALE è sempre stata chiusa e inoperativa, ed egli Si è limitato a monitorare i contenziosi e a confrontarsi con la titolare e i vari professionisti incaricati della gestione RAGIONE_SOCIALE pratiche legali e RAGIONE_SOCIALE procedure amministrative. La RAGIONE_SOCIALE, in particolare, non ha partecipato a gare di appait6, decidendo di attendere l’esito di un ricorso proposto contro la decisione del Comune di Bari di non riattivare la concessione demaniale di cui la RAGIONE_SOCIALE gcdeva su un’area denominata “RAGIONE_SOCIALE“, ma in data 25 maggio 2022 il TAR della Puglia ha rigettato detto ricorso. Il confronto con il Comune di Bari, finalizzato alla riapertura dell’attività per salvaguardare l’azienda e i livelli occupazionali, non ha prodotto un risultato utile. La relazione si conclude, comunque, in termini positivi, riconoscendo che la RAGIONE_SOCIALE ha tenuto un comportamento collaborativo e costruttivo, e che il controllo in atto consente di escludere che essa operi in un contesto non legale.
Il Tribunale ha però ritenuto che la concreta inoperatività aziendale imponga una valutazione «neutra» in merito all’effettiva recisione dei collegamenti con il contesto criminale, che avevano determinato l’affermazione di un condizionamento della RAGIONE_SOCIALE contenuta nella dichiarazione “antimafia” ad essa rilasciata. Ritenendosi quindi non in grado di «esprimere valutazioni in merito all’avvenuto mutamento del quadro storico e giuridico orbitante intorno all’impresa», ha revocato il controllo giudiziario «non essendo praticabile la prosecuzione della gestione dell’impresa», e ha disposto la comunicazione del provvedimento alla RAGIONE_SOCIALE, per l’attivazione della procedura finalizzata alla cessazione della RAGIONE_SOCIALE e alla chiusura della sua partita IVA.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, in persona della titolare NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, con un unico motivo con il quale censura la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., in relazione all’art. 34-bis
d.lgs. n. 159/2011, limitatamente all’attivazione della procedura di cessazione della RAGIONE_SOCIALE stessa.
La relazione dell’amministratore giudiziario aveva determinato le parti a chiedere al Tribunale la revoca della misura del controllo giudiziario, stante l’esito favorevole del percorso emendativo seguito dalla RAGIONE_SOCIALE, e invece il Tribunale ha espresso una valutazione «neutra» circa la rescissione dei collegamenti con contesti criminosi, esimendosi quindi dal decidere, ed ha poi assunto una decisione abnorme, disponendo la cessazione della RAGIONE_SOCIALE stessa e la chiusura della sua partita IVA. Un simile provvedimento, infatti, non è previsto dalla legge, e determina effetti dannosi e irreversibili per la titolare, comportando non solo la cessazione dell’attività della RAGIONE_SOCIALE ma anche la sua eliminazione giuridica e fiscale. Esso, inoltre, è in contrasto con le conclusioni dell’amministratore giudiziario ed anche con la decisione emessa il 14 gennaio 2022 con cui era stato rinnovato il controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, dopo l’annullamento della revoca disposta su appello del pubblico ministero, affermandosi che la RAGIONE_SOCIALE aveva intrapreso un percorso che escludeva la sua operatività in un contesto non legale.
Il Tribunale non ha spiegato perché l’inoperatività aziendale contrasterebbe con la finalità di schermare la RAGIONE_SOCIALE stessa dai rischi di contaminazione in passato ritenuti presenti; la valutazione negativa espressa dall’amministratore giudiziario in merito a tale inoperatività non può in ogni caso giustificare la decisione di cessazione della RAGIONE_SOCIALE stessa. La decisione contrasta anche con l’affermazione contenuta nel provvedimento emesso dalla corte di appello nel luglio 2021, poi annullato dalla corte di cassazione, che aveva ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE avesse iniziato una procedura di self cleaning, allontanando dalla gestione il soggetto che si riteneva avesse collegamenti con la criminalità organizzata, e affidando ad un professionista esterno l’incarico di riorganizzare l’azienda eliminando ogni ipotetica occasione di inquinamento aziendale.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
Preliminarmente è opportuno chiarire che il ricorso dire1:to per cassazione è, in questo caso, legittimo, essendo contestata l’abnormità cel provvedimento impugnato. Esso, quindi, ha ad oggetto soltanto la decisione del Tribunale di
comunicare la propria ordinanza alla RAGIONE_SOCIALE ai fini dell’attivazione della procedura per la cessazione dell’azienda e la chiusura deka sua partita IVA, e non la decisione di revocare il controllo giudiziario disposto ai sensi dell’art. 34bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011. Nelle conclusioni, infatti, la ricorrente esplicita di chiedere l’annullamento dell’ordinanza «nella parte in cui ha disposto l’attivazione della procedura di cessazione della RAGIONE_SOCIALE», o in subordine un nuovo esame «che escluda la possibilità di dichiarare la cessazione giuridica dell’azienda».
Il provvedimento di revoca del controllo giudiziario è quindi definitivo, e non oggetto di verifica.
3. GLYPH La lamentata abnormità dell’ordinanza, nella parte impugnata, è insussistente.
Il Tribunale non ha disposto la cessazione dell’azienda e la chiusura della sua partita IVA, e non ha neppure attivato la procedura diretta a tali fini, come sostenuto dalla ricorrente, trattandosi di attività che esulano dai suoi poteri e dalle sue competenze. L’ordinanza si limita, nel proprio dispositivo, a disporre «che il presente provvedimento sia comunicato alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE territorialmente competente per l’attivazione della procedura relativa alla cessazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e relativa chiusura della partita IVA».
Il Tribunale ha così ottemperato ad una prescrizione prevista dall’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 247/2004, quella di segnalare al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la inoperatività di un’impresa RAGIONE_SOCIALE, protratta nel tempo, nonché la perdita dei titoli autorizzativi e abilitativi all’esercizio dell’attività dichiarata
Tale segnalazione è prevista, dalla predetta norma, come possibile da parte di uffici pubblici. Essa, però, non attiva alcuna procedura ma funge esclusivamente da segnalazione, inviata all’ufficio pubblico competente, sulla base della quale questo può decidere se iniziare la procedura di cancellazione di un’impresa. Il testo completo della norma, infatti, precisa che «L’ufficio del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che rileva una RAGIONE_SOCIALE circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento di cancellazione dell’impresa ai sensi del comma 3». La segnalazione all’ufficio del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della inattività di un’impresa RAGIONE_SOCIALE, quindi, stimola quest’ultimo a verificare se sussiste una RAGIONE_SOCIALE condizioni che possono determinare la cancellazione d’ufficio della stessa, condizioni che sono elencate al primo comma dell’art. 2 d.P.R. n. 247/2004. Solo se l’ufficio stesso accerta tale sussistenza, potrà dare avvio alla procedura di cancellazione stabilita nei commi successivi, procedura che, peraltro, è sempre preceduta da avvisi inviati alla RAGIONE_SOCIALE esaminata.
E’ quindi evidente che la segnalazione da parte di un ufficio pubblico non costituisce un’attivazione della procedura di cancellazione, e non incide neppure sulle decisioni della RAGIONE_SOCIALE ovvero del RAGIONE_SOCIALE, che devono in ogni caso verificare previamente se sussistono le condizioni per dare inizio a detta procedura.
Il provvedimento dal Tribunale, nella parte qui impugnata, non contiene quindi alcuna abnormità, avendo i giudici effettuato una mera segnalazione all’ufficio pubblico competente, consentita dalla legge, riconoscendo peraltro la competenza della RAGIONE_SOCIALE per l’attivazione o meno della procedura di cancellazione della RAGIONE_SOCIALE, come esplicitamente indicato nelle conclusioni dell’ordinanza.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente ai pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso il 06 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente