Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40920 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40920 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME; avverso il decreto della Corte di appello di Napoli in data 16/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATI -0
1. Con decreto in data 16/02/2023, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione proposta nell’interesse della società RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 6/07/2022 che aveva a sua volta respinto l’istanza di ammissione al controllo giudiziario formulata dalla predetta società ex art. 34-bis, d.lgs. n. 159 del 2011. Secondo il Collegio, infatti, sulla base di alcune risultanze captative emergenti nell’ambito di un procedimento penale ancora pendente, doveva ritenersi che sul RAGIONE_SOCIALE fosse tuttora esercitato un condizionamento camorristico attraverso l’attività di NOME COGNOME,
sottoposto a procedimento penale per reati di criminalità organizzata; mentre il mero mutamento dei formali amministratori, con la sostituzione dei soggetti coinvolti dall’interdittiva emessa nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, non consentiva di ipotizzare la concreta possibilità dell’impresa di riallinearsi con il contes economico sano.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto, con il proprio legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 34bis, d.lgs. n. 159 del 2011, 125, comma 3, 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 24 Cost. La difesa lamenta che, nel corso del presente procedimento, compresa la fase di appello, non siano state acquisite e rese ostensibili le intercettazioni solo astrattamente richiamate nella informativa interdittiva adottata dal Prefetto di Caserta e nelle informative della polizia giudiziaria in data 3/11/2021 e 3/12/2021, dalle quali si ricaverebbe la qualità di prestanome dell’AVV_NOTAIO, rappresentante legale del RAGIONE_SOCIALE fino al momento della emissione della interdittiva, la quale avrebbe, in realtà, rappresentato e curato le disposizioni d NOME COGNOME, vero dominus del RAGIONE_SOCIALE e al quale sarebbe riferibile, nell’attualità, l’infiltrazione camorristica. La Corte, ritenendo necessari l’ostensione delle intercettazioni, avrebbe disposto ripetuti rinvii per procedere alla loro acquisizione, decidendo, nel merito, solo una volta verificata l’impossibilità di conseguirle.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 34-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, sotto il profilo della non occasionalità del pericolo d infiltrazione. Il Giudice di merito non avrebbe tenuto conto delle misure di self deaning immediatamente adottate e non avrebbe considerato che l’interdittiva antimafia teneva conto di un decreto di perquisizione nei confronti di COGNOME, mentre non erano mai stati sottoposti a perquisizione né la RAGIONE_SOCIALE né il RAGIONE_SOCIALE.
In data 19/06/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Va premesso che la normativa in materia di prevenzione contempla un articolato catalogo di misure attraverso il quale graduare l’intervento istituzionale sulle imprese interessate da fenomeni di infiltrazione mafiosa.
L’ordinamento, infatti, appronta gli strumenti del sequestro e della confisca sia per le aziende mafiose nelle quali vengono investiti i profitti dei reati commessi dalla consorteria, sia per le imprese colluse che intrattengono con essa uno stabile rapporto di cointeressenza, grazie al quale gli attori della relazione sinallagmatica ottengono reciproci vantaggi e benefici. Di converso, le misure dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario, caratterizzate da una finalità recuperatoria e di ripristino funzionale dell’attività di impresa, sono st approntate per realtà economiche che, seppure infiltrate da organizzazioni mafiose, risultano esposte a un contagio di minore gravità o pervasività.
E’ il caso, in primo luogo, in cui l’azienda sia assoggettata stabilmente alle pretese estorsive del gruppo criminale o in cui emergano rapporti non collusivi ma di oggettiva agevolazione. In tali casi, in luogo delle misure di carattere ablativo, il decreto legislativo n. 159 del 2011 contempla, all’art. 34, l’istituto de amministrazione giudiziaria dei beni, attraverso il quale, anche di ufficio, si dispone l’integrale sostituzione dell’imprenditore nella govemance dell’azienda.
Nel caso in cui, invece, ricorra un pericolo di infiltrazione di minore gravità ovvero quando i rapporti di agevolazione non abbiano superato la soglia della occasionalità e non siano perduranti, la misura esperibile è quella del controllo giudiziario, consistente in una sorta di vigilanza prescrittiva, consistente in obbligh di comunicazione di determinate attività o, in alternativa, nella nomina di un amministratore giudiziario con funzioni di controllo ed eventuali prescrizioni.
In tale contesto si colloca, per quanto qui rileva, la misura del cd. controllo volontario, prevista dall’art. 34-bis, comma 6, attraverso la quale l’imprenditore si sottopone volontariamente a penetranti controlli gestionali e di verifica dei flussi di finanziamento, i quali devono avvenire secondo le regole dettate dall’art. 34bis, comma 2, lett. b). Il presupposto per la sua attivazione, comune al controllo giudiziario previsto dall’art. 34-bis, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, risiede nell’accertamento della natura “occasionale” della infiltrazione mafiosa e nella prognosi favorevole in ordine al possibile riallineamento dell’azienda al circuito imprenditoriale sano, in base alla valutazione esperita, in concreto e non vincolata da alcun automatismo, dal giudice della prevenzione (Sez. 2, n. 22083 del 20/05/2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 281450 – 01; Sez. 5, n. 13388 del 17/12/2020, dep. 2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 280851 – 01).
3.1. La verifica demandata al tribunale competente in tema di misure di prevenzione si snoda, quindi, lungo due direttrici.
La prima concerne il carattere occasionale della agevolazione che il libero svolgimento dell’attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 34-bis, portatori di pericolosità qualificata per riconosciuta appartenenza o contiguità ad associazioni di stampo mafioso.
La seconda riguarda, invece, la prognosi della concreta possibilità dell’impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni che il giudice delegato può rivolgere nel guidare l’impresa infiltrata (si veda, in tal senso, Sez. 5, n. 13388 del 17/12/2020, dep. 2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 280851), da escludere nel caso di cronicità dell’infiltrazion mafiosa (Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 280906-01; Sez. 1, n. 31831 del 22/04/2021, RAGIONE_SOCIALE, non massimata). Tale verifica, peraltro, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l’emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo in parola (Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020, dep. 2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 280341 – 01; Sez. 6, n. 30168 del 7/07/2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 281834 – 01). Infatti, la possibilità di affrancamento da condizionamento mafioso deve esteriorizzarsi in comportamenti aziendali concreti, in prospettive di risanamento, in decisioni di cessazione di rapporti con persone o società collegate compromesse con l’ambiente mafioso o raggiunte a loro volta da interdittive. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto premesso, deve ritenersi infondata la censura difensiva formulata con il primo motivo, relativa alla mancata ostensione delle intercettazioni dalle quali emergerebbe la riferibilità a contesti mafiosi di NOME COGNOME, a sua volta ritenuto come vero dominus delle attività del RAGIONE_SOCIALE.
Invero, i relativi contenuti captativi sono stati specificamente e analiticamente indicati nel provvedimento impugnato (si vedano le puntuali citazioni alle pagg. 45 del decreto), che, a sua volta, ha ripreso quanto riportato nell’interdittiv prefettizia e nelle informative di polizia giudiziaria, fornendo una spiegazione logicamente coerente e del tutto congrua delle ragioni per le quali si è ritenuto di configurare il ruolo egemone di COGNOME nella compagine consortile.
La circostanza che i contenuti de quibus siano stati compiutamente indicati consente di ritenere pienamente soddisfatte, nel caso in esame, le esigenze difensive, senza che, per converso, il ricorso abbia spiegato per quale ragione sia
configurabile un vulnus delle stesse, risultando le relative doglianze, per questa via, del tutto generiche.
Quanto, poi, alla prognosi concernente la concreta possibilità dell’impresa di riallinearsi al contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose, la parte ricorrente aveva prospettato il mero mutamento dei formali amministratori e, dunque, la sostituzione dei due soggetti coinvolti nell’interdittiva emessa nei confronti del RAGIONE_SOCIALE. Un avvicendamento, questo, che il decreto ha, però, ritenuto insufficiente, tenuto conto del fatto che, sulla base di specifiche informative redatte dai Gruppi interforze, il RAGIONE_SOCIALE è stato ritenuto la sostanziale continuazione del RAGIONE_SOCIALE Agape, già attinto da analogo provvedimento, in quanto proiezione imprenditoriale del clan camorristico capeggiato da COGNOME. Una continuità operativa che il provvedimento impugnato ha motivatamente ritenuto non essere stata affatto intaccata dal cennato avvicendamento dei formali amministratori.
Ne consegue che la decisione oggetto di ricorso risulta essere stata giustificata con una motivazione che non può certo dirsi mancante, né apparente: ciò che, pertanto, impedisce qualunque possibilità di sindacato in sede di legittimità. Va, infatti, ricordato che anche nella presente materia opera l’art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 e confermato dall’art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, secondo il quale il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ivi compresa l’ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, con esclusione dei casi di illogicità manifesta (Sez. 5, n. 34856 del 6/11/2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 279982 – 01).
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 15/09/2023
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Il Consigliere estensore
Il Pre dente