Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40693 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40693 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore unico, COGNOME NOME, avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro in data 3/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procu generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rin del decreto impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 3/02/2023, la Corte di appello di Catanzaro ha riget l’impugnazione proposta nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore unico, NOME COGNOMECOGNOME avverso il provvedimento de Tribunale di Catanzaro in data 12/07/2021 con cui era stata respinta l’istan ammissione al controllo giudiziario presentata ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011. Secondo il Collegio, infatti, doveva escludersi l’occasio dell’infiltrazione, atteso che: a) la RAGIONE_SOCIALE era sottoposta alla direzione e ai poteri decisionali di NOME COGNOME e del figlio NOME rispettivamente suocero e marito della COGNOME; b) erano stati acclara
numerosi procedimenti giudiziari, stabili legami di costoro con «pericolose organizzazioni criminali mafiose operanti in territorio calabrese»; c) a dispetto del ruolo formale di amministratrice della COGNOME, la società era stata, storicamente, di fatto amministrata da esponenti della famiglia COGNOME, facendo parte di una galassia imprenditoriale riferibile, in particolare, a NOME COGNOME, sottoposto a confisca di prevenzione il 29/01/2018 e alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; d) prima della COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE aveva avuto come amministratore unico un altro genero di COGNOME, NOME COGNOME, sottoposto a misura interdittiva per i delitti di cui agli artt. 356, comma 1 e 416-bis.1 cod. pen revocata per le dimissioni di COGNOME dalla carica all’interno della RAGIONE_SOCIALE. Dunque, secondo la Corte territoriale il rigetto dell’istanza non sarebbe affatto dovuto all mera relazione familiare tra la COGNOME e il portatore di pericolosità qualificat NOME COGNOME: tema questo più volte ripreso nel provvedimento impugnato perché centrale nell’atto di appello, come nell’odierno ricorso.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto decreto per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 34bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, nonché degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., nonché la mancanza e mera apparenza della motivazione del decreto. La Corte di appello avrebbe fondato la sua valutazione circa la probabilità di un tentativo di infiltrazione sulla pericolosità sociale di NOME COGNOME derivante dal suo risalente rapporto con le cosche mafiose del territorio; circostanza di fatto asseritamente smentita da provvedimenti passati in giudicato, quali il decreto n. 162/2022 della Corte di appello di Catanzaro, che avrebbe circoscritto la pericolosità di COGNOME agli anni compresi tra il 2001 e il 2003. Né emergerebbero, al di là del mero rapporto di affinità, concreti elementi dai quali inferire una qualche forma di cointeressenza economica tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, che consenta di ipotizzare che dietro lo schermo formale costituito dalla nomina di un amministratore estraneo a contesti criminali vi sia il rischlio concreto di una infiltrazione da parte dell’organizzazione mafiosa. In definitiva, non sarebbe stato dimostrato il perdurante rapporto di condizionamento della gestione aziendale da parte di un’organizzazione mafiosa.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’esistenza delle condizioni per
In data 30/07/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chi l’annullamento con rinvio del decreto impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Preliminarmente giova evidenziare che il ricorso per cassazione avverso provvedimento della corte di appello che, in sede di impugnazione, decide su ammissione al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6
va
settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, c:omma 3, e 27 medesimo decreto (così Sez. 5, n. 34856 del 6/11/2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 279982 – 01).
2.1. Sempre in premessa, deve essere evidenziato che la misura tutoria dell’ammissione al controllo giudiziario su istanza della parte privata, prevista dall’art. 34-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, ha come duplice presupposto l’accertamento della natura «occasionale» della infiltrazione mafiosa e la prognosi favorevole in ordine al possibile riallineamento dell’azienda nel circuito imprenditoriale sano, in base alla valutazione, in concreto e non vincolata da alcun automatismo, del giudice della prevenzione (Sez. 2, n. 22083 del 20/05/2021, Rv. 281450 – 01; Sez. 5, n. 13388 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 280851 – 01).
2.2. Dunque, la verifica demandata al tribunale competente in tema di misure di prevenzione si snoda lungo due direttrici.
La prima concerne il carattere occasionale della agevolazione che il libero svolgimento dell’attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione, portatori di pericolosità qualificata per riconosciuta appartenenza o contiguità ad associazioni di stampo mafioso.
La seconda riguarda, invece, la prognosi della concreta possibilità dell’impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni che il giudice delegato può rivolgere nel guidare l’impresa infiltrat (si veda, in tal senso, Sez. 5, n. 13388 del 17/12/2020, iJep. 2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 280851 – 01): possibilità che deve essere esclusa nel caso di cronicità dell’infiltrazione mafiosa (Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, COGNOME, Rv. 280906 – 01; Sez. 1, n. 31831 del 22/04/2021, non massimata). Tale verifica, peraltro, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l’emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo in parola (Sez. U, n. 46898 del 26/109/2019, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020, dep. 2021, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 280341 – 01). Inoltre, la possibilità di affrancamento dal condizionamento mafioso deve esteriorizzarsi in comportamenti aziendali concreti, in prospettive di risanamento, in decisioni di cessazione di rapporti con persone o società collegate compromesse con l’ambiente mafioso o raggiunte a loro volta da interdittive. E al fine di accertare l’esistenza di circostanze indicative dell’influenza dei soggetti pericolosi sulle scelt e sugli indirizzi dell’impresa, non può farsi riferimento unicamente alle relazioni parentali tra soci o gestori dell’impresa raggiunta da interdittiva antimafia e soggetti, non conviventi, portatori di pericolosità (Sez. 1, n. 10578 del 9/11/2022, dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284243 – 01).
Tanto osservato, ritiene il Collegio che provvedimento impugnato sia affetto da motivazione apparente quanto alla individuazione del presupposto dello stabile condizionamento mafioso dell’attività di impresa. Ciò per due ordini di ragioni.
3.1. Sotto un primo profilo, la Corte di merito omette di confrontarsi con quanto è riportato nel decreto n. 162 del 6/04/2022, ritualmente prodotto dall’odierna ricorrente, con il quale la stessa Corte di appello di Catanzaro ha revocato il decreto di confisca di prevenzione adottato nei confronti di NOME COGNOME del 29/01/2018, e su cui si impernia, in larga misura, la valutazione del decreto impugnato. In tale provvedimento, la Corte ha circoscritto la pericolosità sociale di COGNOME agli anni compresi tra il 2001 e il 2003, ai quali risale il tentativo estorsione aggravato dal metodo mafioso ai danni dell’impresa RAGIONE_SOCIALE, per il quale COGNOME ha riportato condanna divenuta irrevocabile nel 2017. Lo stesso provvedimento lo ha, però, assolto dall’accusa di concorso esterno nel dan COGNOME di Limbadi; assoluzione che era già stata pronunciata anche rispetto ad addebiti associativi concernenti le cosche COGNOME, COGNOME–COGNOME, COGNOME (v. la sentenza del Tribunale di Palmi in data 28/06/2016). Nel frangente è stato segnalato, inoltre, che NOME COGNOME era stato vittima dei clan COGNOME e Cerra, come accertato da talune decisioni che sono state assunte anche con il contributo dello stesso COGNOME e dei suoi familiari, a partire da una denuncia del 2006 cui ha fatto seguito una successiva collaborazione con la giustizia del 2009. Ciò è stato evidenziato dallo stesso decreto in data 5/02/2014, che ha disposto la revoca della misura di prevenzione personale nei confronti di NOME COGNOME proprio in virtù dei comportamenti collaborativi assunti da quest’ultimo e dal figlio NOME a partire dal 2006. Infine, una volta ridefinito il periodo di pericolosità d COGNOMECOGNOME il provvedimento di revoca della confisca ha evidenziato come alcuni beni e aziende oggetto dell’originaria ablazione potessero essere stati acquistati con risorse lecite o fossero stati, in altri casi, acquisiti in epoca non correl temporalmente con le manifestazioni di pericolosità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tale complesso di circostanze non appare essere stato valutato dalla Corte di appello che pure sviluppa un passaggio ;argomentativo inteso a sostenere l’incompatibilità della misura del controllo giudiziario volontario con la soggezione sistematica e omertosa dell’imprenditore a pressioni estorsive, peraltro dispiegatesi, per quanto risulta dai procedimenti “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, tra il 2003 e il 2009, e dunque in epoca anteriore alla stessa costituzione della RAGIONE_SOCIALE.
3.2. Sotto altro aspetto, il decreto manca di una effettiva motivazione sul controllo che sarebbe stato esercitato da NOME COGNOME sulla RAGIONE_SOCIALE, non essendo stati indicati elementi concreti idonei a indicare quale influenza egli avrebbe esercitato sulla attività economica. Invero, il provvedimento di primo grado accenna alla sottoposizione dell’impresa in questione a un provvedimento
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di sequestro preventivo penale, annullato dal Tribunale del riesame di Reg Calabria in data 21/07/2020, senza però richiamare né le ragioni post fondamento del provvedimento applicativo, né quelle che hanno portato al su annullamento. Né varrebbe opinare, come parrebbe cogliersi dal provvedimento impugnato, che la costituzione della RAGIONE_SOCIALE, in epoca successiva alla revoca della misura di prevenzione personale, sia avvenuta «con il consu modus operandi», essendo evidente la mera petizione di principio che ricorre con l’affermare che la stessa costituzione dell’impresa ne proverebb contaminazione.
Dunque, il provvedimento impugnato, non confrontandosi con alcune allegazioni difensive potenzialmente decisive, ha omesso di svolgere il necessa controllo sugli elementi di fatto posti a fondamento dell’informativa prefet specificamente attribuito al giudice della prevenzione, chiamato a verifi proprio l’esistenza e la qualità della relazione tra l’impresa e l’asso
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mafiosa. Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere accolto e che il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Catanzaro.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in data 14/09/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente