Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7566 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7566 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME CENTONZE
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del 15/05/2025 della Corte d’appello di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con decreto del 15 maggio 2025 la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE contro il decreto del Tribunale di Bologna del 27 gennaio 2024 che aveva, a sua volta, rigettato la richiesta della società di essere ammessa al controllo giudiziario di cui all’art. 34bis , comma 6, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Il Tribunale prima, e la Corte d’appello poi, hanno respinto l’istanza rilevando che, in ragione della successiva adozione da parte della società di un modello organizzativo e di un organismo di vigilanza, doveva ritenersi superata la situazione di infiltrazione mafiosa che era stata posta alla base del provvedimento emesso dal Prefetto di Reggio Emilia, che aveva respinto la richiesta di rinnovo dell’iscrizione della società nella c.d. White list di cui all’art. 5bis d.l. 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella l. 1 agosto 2012, n. 122, contro cui la società aveva proposto ricorso al giudice amministrativo.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la società, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che, quando il controllo giudiziario Ł richiesto dal privato, il pericolo di infiltrazione mafiosa non Ł un requisito necessario per disporre la misura, perchØ l’accertamento del pericolo Ł effettuato, una volta per tutte, dall’organo amministrativo mediante l’informativa antimafia che costituisce il substrato della decisione del giudice ordinario, per cui – in presenza di un provvedimento prefettizio quale quello emesso nella procedura in esame – anche quando Ł insussistente ogni rischio di infiltrazione mafiosa, la richiesta della parte privata non può comunque essere respinta; diversamente si introdurrebbe una irragionevole disparità di trattamento a sfavore delle imprese piø sane.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł inammissibile.
Come riferisce lo stesso ricorso nella premessa in fatto, il 7 luglio 2025, quindi dopo
la decisione impugnata ma prima che scadesse il termine per presentare il ricorso, il Consiglio di Stato, riformando la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso giurisdizionale della ricorrente, ha annullato il provvedimento del Prefetto di Reggio Emilia di diniego di rinnovo dell’iscrizione alla white list , che Ł all’origine dell’odierno contenzioso.
La ricorrente sostiene che, ciò nonostante, persisterebbe l’interesse a ricorrere, perchØ la sentenza del giudice amministrativo non Ł stata ancora messa in esecuzione, e perchØ comunque il decreto impugnato reca anche la condanna alle spese del procedimento.
In realtà, anche a prescindere dall’interesse attuale al ricorso, il ricorso Ł comunque inammissibile perchØ, essendo stato annullato il provvedimento prefettizio, la ricorrente non Ł (piø) legittimata ad introdurre l’istanza di controllo giudiziario per il venir meno del presupposto di cui all’art. 34bis , comma 6, d. lgs n. 159 del 2011.
L’art. 34-bis, comma 6, infatti, dispone che ‘le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l’impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l’applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l’informazione antimafia interdittiva nonchØ gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti (…)’.
La norma di legge, pertanto, limita la legittimazione all’istanza che apre la procedura del controllo giudiziario alle ‘imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l’impugnazione del relativo provvedimento del prefetto’.
Nel caso in esame non si Ł in presenza di una interdittiva ex art. 84 ma di un diniego di iscrizione nella white list di cui al d.l. n. 74 del 2012, che comporta comunque limiti alla possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione nelle attività ‘maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa’ (v. art. 1, comma 55, l. 6 novembre 2012, n. 190), e che, per questo motivo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto provvedimento assimilabile all’interdittiva agli effetti di cui all’art 34, comma 6bis citato.
Infatti, Ł stato ritenuto che ‘in materia di misure di prevenzione, la richiesta di controllo giudiziario dell’azienda ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, può essere proposta dal destinatario del rigetto della richiesta di iscrizione nelle cd. “white list” o del suo rinnovo, in ragione dell’equivalenza dei presupposti legittimanti il diniego di quella iscrizione con quelli a fondamento dell’interdittiva antimafia’ (Sez. 2, n. 2156 del 17/11/2022, dep. 2023, F.b.s., Rv. 283867 – 01).
L’interdittiva ex art. 84 ed il diniego di iscrizione ex art. 5bis , pur avendo in concreto gli stessi effetti, non hanno, però, la stessa struttura, in quanto il primo Ł un provvedimento restrittivo emesso d’ufficio, il secondo Ł il diniego di un provvedimento ampliativo chiesto dalla parte. Il primo, pertanto, si impugna con una azione di annullamento ex artt. 29 cod. proc. amm., il cui eventuale esito positivo Ł già satisfattivo degli interessi del ricorrente; nel secondo l’azione di annullamento rimuove la lesione all’interesse tutelato, ma può non essere di per sØ satisfattiva, tanto che l’ordinamento ha apprestato, per superare l’eventuale inerzia dell’amministrazione ad emettere il provvedimento ampliativo, l’azione di adempimento di cui all’art. 31, comma 3, cod. proc. amm.
Agli effetti penali, però – anche a prescindere dalla circostanza che, in casi, come quello in esame, in cui il provvedimento ex art. 5bis Ł un diniego di rinnovo dell’iscrizione, la sentenza del giudice amministrativo possa essere già satisfattiva dell’interesse dell’impresa
ricorrente ad esso conseguendo la mancata cancellazione dall’elenco, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.p.c.m. 18 aprile 2013 – l’annullamento in sede giurisdizionale del diniego di iscrizione alla white list comporta, in ogni caso, che l’impresa che era stata destinataria del diniego ex art. 5bis ritorna nella situazione in cui si trovava prima che il provvedimento di diniego fosse emesso, ovvero in una situazione di mancata iscrizione.
Ma la mera mancata iscrizione nella white list non legittima alla proposizione dell’istanza di controllo giudiziario, perchØ, come visto sopra, la norma dell’art. 34bis comma 6, limita la possibilità di chiedere il controllo alle ‘imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva’, ovvero non a tutte le imprese che non possono contrattare con la pubblica amministrazione, ma soltanto alle imprese che sono state raggiunte da un provvedimento limitativo della propria sfera giuridica.
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L’eliminazione giurisdizionale del provvedimento su cui era fondata l’assimilazione della situazione in esame a quello dell’impresa destinataria dell’interdittiva ex art. 84 comporta, pertanto, che l’impresa ormai non sia piø legittimata a chiedere il controllo giudiziario, e, conseguentemente, che essa non possa, pertanto, ulteriormente coltivare l’istanza nei gradi successivi di impugnazione.
Per questi motivi, pur a tacer del fatto che nel merito la ricostruzione interpretativa su cui Ł fondato il ricorso Ł stata respinta dalla pronuncia Sez. U, 11/12/2025 in r.g. 7746-25, di cui allo stato esiste solo l’informazione provvisoria – che alla domanda ‘se, in presenza di una richiesta di applicazione del controllo giudiziario previsto dall’art 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice, preso atto dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, abbia il compito di accertare la sussistenza dell’infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo di tale accertamento, debba rigettare la richiesta di controllo giudiziario richiesto volontariamente dall’impresa’, ha dato risposta ‘affermativa per entrambi i quesiti’ – il ricorso Ł inammissibile, perchØ, per effetto dell’annullamento in sede giurisdizionale del diniego di iscrizione alla white list ,la ricorrente non Ł legittimato a coltivare la procedura.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 27/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME NOME