Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26603 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26603 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza emessa in data 27 febbraio 2024 dal Tribunale del Riesame di Caltanissetta annullava l’ordinanza emessa nei confronti di COGNOME dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Gela limitatamente al reto di cui al capo 2) di danneggiamento aggravato e la confermava quanto al capo 1) di porto illegale di arma da sparo cal. 38, ivi compresa la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG.
Il Tribunale del Riesame rilevava, infatti, come il reato sub 2) per limite edittale – non dovendosi tenere conto delle circostanze aggravanti generiche e della recidiva – non consentisse l’applicazione di misure personali coercitive e come, per contro, le motivazioni del provvedimento genetico circa la gravità indiziaria quanto al fatto sub 1) fossero del tutto condivisibili e si incentrassero su elementi ulteriori rispetto alle videoriprese in atti.
Proponeva ricorso l’indagato sviluppando un unico motivo consistente nella violazione di legge poiché il Tribunale del Riesame avrebbe omesso di motivare circa la differenza di abbigliamento fra il soggetto sparatore e l’indagato, nonché circa l’avvenuto asserito sequestro delle immagini delle telecamere installate presso il COGNOME, posto che dal provvedimento medesimo sarebbe emerso che tale videocamera era stata danneggiata e proprio quella era stata ritenuta la ragione della condotta contestata al COGNOME.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La difesa depositava memoria con la quale illustrava ulteriormente i motivi di ricorso di cui chiedeva l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Come è noto, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugNOME, al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determiNOME; 2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, Sentenza n. 56 del 07/12/2011)
Circa, poi, la natura e l’estensione del controllo di legittimità si è affermato che «il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vic de
indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugNOME al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determiNOME e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento». (Sez. 2, Sentenza n. 9212 del 02/02/2017).
Nonostante l’unico motivo di ricorso faccia letterale riferimento alla violazione di legge, è reso evidente dalla mera lettura dello stesso che ciò che il ricorrente lamenta non è già una violazione di legge, bensì la valutazione degli indizi da parte del Tribunale del Riesame, tanto che il ricorrente sollecita una diversa valutazione dei medesimi da parte della Corte, allegando a tal fine la consulenza tecnica videoforense, già considerata e valutata da entrambi i giudici della cautela : ciò esula con tutta evidenza dal controllo di legittimità che spetta a questa Corte, cui è inibito confrontarsi con lo spessore indiziario già valutato dal giudice della cautela.
La motivazione resa dal Tribunale del Riesame che il ricorrente qualifica come perplessa e obbiettivamente incomprensibile, è invero assolutamente congrua ed ampia, non manifestamente illogica, e rende conto del fatto che il quadro indiziario sia composto e composito e si completi con indizi ulteriori, al di là del contenuto delle videoriprese, dando puntuale conto, alle pagg. 4-5-6 del provvedimento delle ragioni poste a fondamento della decisione di applicare all’indagato – a fronte di una obbiettiva gravità indiziaria – la misura cautelare.
Alla pag. 5 dell’impugNOME provvedimento, infatti, il Tribunale del Riesame affronta la obiezione difensiva circa il fatto che non sia possibile identificare il soggetto che scende e risale dall’autovettura Fiat Panda bianca, affermando che altri sono gli elementi indiziari evidenziati dal AVV_NOTAIO nell’ordinanza genetica.
E’ evidente che lessendo fondato su un motivo non proponibile in sede di legittimità, il ricorso è inammissibile; il ricorrente andrà, quindi, condanNOME al pagamento delle spese processuali e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa dell
ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 7 maggio 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presi COGNOME te