Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9677 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 19/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19/01/2023, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cosenza che aveva autorizzato la sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza del detenuto per la durata di mesi sei, delegando per il relativo controllo il Direttore della Casa circondariale di Rossano.
Il Tribunale ha posto alla base della decisione . la situazione conflittuale sussistente all’interno della Casa circondariale per la conquista dell’egemonia da parte di un gruppo di detenuti, che aveva sortito anche l’aggressione a uno dei ristrettii: in tale situazione si era determinata, il 18/10/2022, la scoperta di un pacco contenente due involucri con sostanza stupefacente, spedito a COGNOME, al quale venivano sequestrati 30 involucri di sostanza stupefacente e due telefoni cellulari. Da fonte confidenziale emergeva che l’COGNOME «si adoperava per far entrare all’interno della casa di reclusione sostanza stupefacente» e che l’aggressione verificatasi muoveva dalla volontà di alcuni detenuti, di partecipare all’illecita attività.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, deducendo un unico, articolato motivo, con cui lamenta l’incongruità e contraddittorietà della motivazione, anche per travisamento della prova: l’evento aggressivo si era verificato quando COGNOME non era ancora entrato nella Casa circondariale di Rossano. Il sequestro del pacco invece rappresentava un episodio a sé stante, relativamente al quale peraltro ancora occorreva accertare le singole responsabilità, dal momento che il procedimento che ne è scaturito si trova ancora in fase di indagini.
Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, conclude per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 18 -ter, comma 3, ord. pen., il visto di controllo della corrispondenza può essere disposto dal giudice procedente, con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell’istituto, «per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto».
In tale contesto, il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo proposto, evidenziando da un lato la situazione conflittuale venutasi a creare all’interno dell’istituto, e dall’altro l’esito della perquisizione a carico del detenuto oggi ricorrente, che aveva portato al sequestro di sostanza stupefacente (30 involucri) e di due cellulari.
Il riferimento contenuto nell’impugnato provvedimento alla fonte confidenziale, dev’essere pertanto all’evidenza correlato ai dati oggettivi – indubitabilmente gravi e posti non illogicamente in correlazione tra loro – costituenti il vero fondamento della decisione, rappresentati dalla spedizione punitiva, e dall’esito positivo della perquisizione nei confronti del ricorrente, con sequestro di un pacco postale allo stesso indirizzato e contenente 30 involucri di sostanza stupefacente e due cellulari.
Il Tribunale di sorveglianza, in modo ineccepibile e con motivazione chiara e lineare, perciò insindacabile in questa sede di legittimità, ha ritenuto di conseguenza che vi fossero effettive ragioni di sicurezza e di ordine dell’Istituto che giustificavano la sottoposizione della corrispondenza di COGNOME a visto di controllo.
Da parte sua il ricorrente, in modo generico ed aspecifico, da un lato adduce l’estraneità dell’COGNOME dall’azione violenta, asserendo – ma non fornendo elementi di riscontro ed incorrendo quindi anche nel vizio di non autosufficienza del ricorso che all’epoca dell’aggressione il detenuto non si trovasse nel carcere di Rossano, dall’altro contestando la rilevanza dell’avvenuto sequestro in considerazione dell’attuale pendenza del relativo procedimento.
Trattasi di argomentazioni che non colgono nel segno: è appena il caso di rilevare infatti come il ricorrente non contesti neppure il fatto storico dell’effettivo sequestro di un pacco contenente sostanza stupefacente a lui indirizzato, né l’avvenuto sequestro a suo carico di due telefoni, limitandosi genericamente a rilevare la pendenza del procedimento.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14 dicembre 2023
Il Considlipre estensore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE