Controllo Corrispondenza Detenuto: La Cassazione e i Limiti sull’Invio di CD
Il rapporto tra un detenuto e il proprio difensore è tutelato da garanzie fondamentali, tra cui la libertà e la segretezza della corrispondenza. Ma cosa succede quando questa comunicazione avviene tramite supporti digitali come i CD? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il tema del controllo corrispondenza detenuto, stabilendo importanti principi procedurali, pur dichiarando il ricorso inammissibile.
I Fatti del Caso: La Controversia sul Materiale Informatico
Un detenuto si rivolgeva al magistrato di sorveglianza lamentando la mancata consegna di alcuni CD inviatigli dal proprio avvocato. L’amministrazione penitenziaria aveva trattenuto i supporti per effettuare dei controlli. Sebbene i CD fossero stati successivamente consegnati, con un ritardo di oltre un mese, il detenuto decideva di proseguire la sua azione legale.
Il suo obiettivo non era più ottenere quei specifici CD, ma contestare il modus operandi della direzione del carcere, che sistematicamente tratteneva e sottoponeva a controllo il materiale informatico proveniente dai difensori. Il Tribunale di Sorveglianza, pur respingendo il reclamo, aveva comunque raccomandato all’istituto penitenziario di astenersi da tale pratica in futuro, equiparando i supporti informatici alla corrispondenza cartacea, che deve essere consegnata immediatamente.
La Decisione della Cassazione e il Controllo Corrispondenza Detenuto
Non soddisfatto della semplice raccomandazione, il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede nel merito della questione, ovvero se sia legittimo o meno controllare i CD, ma in un vizio procedurale: la carenza di interesse.
Secondo i giudici, l’accoglimento del ricorso non avrebbe portato alcun vantaggio concreto al ricorrente. I CD erano già stati consegnati e, soprattutto, il Tribunale di Sorveglianza aveva già emesso una pronuncia di carattere generale per il futuro, proprio come richiesto dal detenuto. In sostanza, anche se la forma era quella di un rigetto, la sostanza della richiesta era stata accolta tramite la raccomandazione inserita nel provvedimento.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che l’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale. Nel momento in cui il detenuto ha ricevuto i CD, è venuto meno l’interesse specifico relativo a quella consegna. Per quanto riguarda la contestazione del modus operandi generale, la Cassazione ha ritenuto che la raccomandazione del Tribunale di Sorveglianza avesse già soddisfatto tale esigenza, fornendo un’indicazione chiara all’amministrazione penitenziaria per i casi futuri. Di conseguenza, proseguire il giudizio non avrebbe prodotto alcun effetto favorevole ulteriore per il ricorrente, rendendo l’impugnazione priva di scopo pratico e quindi inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Sebbene il ricorso sia stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di un’ammenda, la vicenda offre spunti importanti. La pronuncia di inammissibilità è di natura strettamente processuale e non entra nel merito della legittimità del controllo corrispondenza detenuto su supporto informatico. Tuttavia, il fatto che né il Tribunale di Sorveglianza né la Cassazione abbiano contestato la raccomandazione di non effettuare controlli, suggerisce un orientamento chiaro: la corrispondenza tra avvocato e assistito, indipendentemente dal formato, gode di una tutela rafforzata. La decisione sottolinea l’importanza di formulare correttamente le proprie istanze in sede legale, poiché un difetto procedurale, come la carenza di interesse, può precludere l’esame di questioni di principio anche quando fondate.
Può l’amministrazione penitenziaria controllare i CD inviati da un avvocato a un detenuto?
Sulla base del provvedimento analizzato, che riporta una raccomandazione del Tribunale di Sorveglianza, il materiale informatico inviato dal difensore non dovrebbe essere sottoposto a visto di controllo, ma consegnato immediatamente al destinatario, al pari del materiale cartaceo.
Perché il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ‘carenza di interesse’, in quanto il ricorrente aveva già ricevuto i CD oggetto della contestazione e il Tribunale di Sorveglianza aveva già emesso una raccomandazione per il futuro, soddisfacendo di fatto la richiesta sostanziale del detenuto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18083 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18083 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 19 ottobre 2023 con cui il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha dichiarato inammissibile l’istanza del COGNOME che contestava l’omessa consegna di alcuni CD inviatigli dal difensore, in quanto trattenuti per controlli ma in seguito consegnati, affermando che la censura del detenuto era superata, stante l’avvenuta consegna del materiale, ma raccomandando che, come già disposto in altri provvedimenti, il materiale informatico inviato dal difensore ai sensi dell’art. 35 disp. att. cod.proc.pen. non venga sottoposto a visto di controllo, ma immediatamente consegnato al destinatario, al pari del materiale cartaceo;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione da parte dell’ordinanza impugnata, per non avere il Tribunale accolto il reclamo, che riguardava non la consegna di quegli specifici supporti, ritardata di oltre un mese, ma il modus operandi della direzione del carcere, che sistematicamente trattiene e sottopone a controllo i documenti inviati dal difensore in tale formato;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per carenza di interesse, in quanto l’accoglimento del reclamo non avrebbe portato, in concreto, alcun effetto favorevole per il ricorrente, che aveva già ricevuto la consegna dei CD indebitamente trattenuti, e la pronuncia generica, valida per il futuro, richiesta con il ricorso è stata emessa dal Tribunale di sorveglianza, con la raccomandazione inserita nell’atto, pur formalmente reiettivo;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente