Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 914 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 914 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHINDEMI NOME NOME NOME SANTA MARINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME
Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso
Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 5 maggio 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta il 3 febbraio 2020 dal Tribunale di Modena alla pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione per il reato ex art. 2, comma 1-bis, decreto legge n. 463 del 1983 perché, nella sua qualità di socio accomandatario della ditt RAGIONE_SOCIALE, aveva omesso i versamenti e le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti complessivi C 27.827,04 (per le mensilità di novembre e dicembre 2012 e per quelle dal gennaio al dicembre 2013).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione del diritto di dife dell’imputato per il rigetto della richiesta di rinvio dell’udienza ai fini dell’ della «rottamazione ter» la cui ammissione e il cui pagamento avrebbero determiNOME l’estinzione del reato.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazion al rigetto della richiesta di concessione della sospensione condizionale della pen
2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenz impugnata, per non aver tenuto conto della grave crisi economica subita dalla ditta RAGIONE_SOCIALE; per l’errato periodo di tempo preso in esame dal capo di imputazione (dal 1 novembre 2012 al 31 dicembre 2013), perché non corrispondente con l’anno solare, anche ai fini del superamento della soglia d punibilità: sono stati contestati 14 mesi ed il mese di dicembre 2013 rientrerebb nel periodo di competenza dell’anno successivo. Mancherebbe l’elemento soggettivo del reato contestato, come emergerebbe dalla testimonianza di COGNOME, che avrebbe evidenziato che l’imputato non percepì lo stipendio.
2.4. Con il quarto motivo si deduce l’erronea applicazione dell’art. 131-bi cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è manifestamente infondato in quanto, effettivamente, alcune mensilità non versate rientravano in periodi diversi (novembre 2012 e dicembre 2013) e non è stato verificato il superamento della soglia di punibilità; per al alcune condotte erano già estinte per prescrizione prima della sentenza della Cort di appello.
Deve prendersi atto che i reati, contestati dal novembre 2012 al dicembre 2013, si sono estinti per prescrizione tra il 16 settembre 2020 ed il 16 ottobre 2021. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 25/10/2022.