Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35727 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35727 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ADRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gottotichiaramputato responsabile del reato di agli art. 110, 93, 94, 95 del D.P.R. 380/2001, poiché realizzava opere in zona sismica e in assenz del necessario preavviso e della preventiva autorizzazione rispettivamente da inoltrare e riceve dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, assolvendolo per il reato di cui al capo 44 di imputazione, per avvenuta estinzione dello stesso e dichiarando di non doversi procedere per il reato di cui al capo C per interve dichiarazione di compatibilità paesaggistica.
Il ricorrente lamenta, con la prima doglianza, il travisamento della prova dichiarativ geom. COGNOMECOGNOME COGNOME quale afferma che il progetto era stato ritualmente sottoposto al preven vaglio dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE e comunicato all’Ufficio Tecnico, che lo aveva autorizzato. successivi sono interventi migliorativi residuali, quindi non oggetto di obbligatoria p comunicazione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omessa motivazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena, che si concretizza più come un pregiudizio rispett all’esecuzione della pena pecuniaria, che come un beneficio.
In ordine al primo motivo di ricorso si osserva che è consentito dedurre con il ricorso cassazione il vizio di travisamento della prova, che ricorre allorquando il giudice di merito fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di pro obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, mentre esula dall’area del deducibilità nel giudizio di cassazione il vizio di travisamento del fatto, essendo preclu giudice di legittimità reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quello compiuto nei precedenti gradi di giudizio ( ex plurimis, Sez.3, n.39729 18/06/2009, Rv. 244623; Sez.5, 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215). Nel caso in disamin’ il giudice osserva che non assume alcuna rilevanza il dato secondo cui il geom. COGNOME avesse avuto la necessità tecnica depositare successivamente i calcoli, chiedendo modifica in sanatoria. Sul punto, la normativ vigente in materia prevede espressamente la necessità di dare alle competenti autorità un preavviso scritto allo sportello compendiato dal progetto dei lavori. Pertanto, il depos sanatoria degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punis l’omesso deposito preventivo di tali elaborati. der bes
Quanto al trattamento sanzionatorio le determinazioni del giudice di merito in ordine 6 3( no insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. caso in disamina il giudice ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge, tenendo co dell’entità delle opere realizzate, delle modalità di condotta e del grado della colpa.
Si osserva infine che è ammissibile l’impugnazione proposta dall’imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, solo qualora l’impugnazione concerna interessi giuridicamente apprezzabili poich correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nel “individualizzazione” della pena e nella sua finalizzazione alta reintegrazione social
condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di mera opportunità, come quello riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi. (Fattispecie relativa applicazione “ex officio” del beneficio della sospensione condizionale della pena per condann alla sola ammenda, in cui la Corte ha escluso la sussistenza di un interesse a ricorr dell’imputato, in quanto l’estinzione dopo un biennio della pena pecuniaria sospesa ex art. 1 cod. pen. determina una situazione a lui più favorevole di quella che consegue all’eliminazio della iscrizione della condanna decorso un decennio dal pagamento, Sez.1, n. 35315 del 25/03/2022, Rv 283475).
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Visto l’art. 101 d.p.r. 380/200 dispone che copia della ordinanza venga comunicata, a cura della cancelleria, al competente Ufficio Tecnico della Regione Sicilia.
Così deciso in Roma il 30/05/2025
Iycønsigliere estensore
Il Presidente