Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1905 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1905 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SERIATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d’appello di Brescia
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO che, riportatasi alla memoria scritta depositata, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzioNOMErio.
Udito il AVV_NOTAIO del Foro di Brescia anche in sostituzione ex art. 102 c.p.p., per delega orale, del AVV_NOTAIO del Foro di Cremona in difesa di COGNOME NOME, il quale si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, in data 22 marzo 2024, riconosciutagli l’attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen., ha condanna to l’odierno ricorrente NOME COGNOME alla pena -condizionalmente sospesa e con la non menzione -di anni uno di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali, con sospensione della patente di guida per anni due, in quanto riconosciutolo responsabile del reato di cui all’art. 589 bis , comma 1, cod. pen., 141 e 143, comma 1, cod. strada perché, alla guida del motociclo Ducati Monster 800 targato TARGA_VEICOLO, mentre percorreva la INDIRIZZO Gavia in prossimità del INDIRIZZO, per colpa consistita nel non mantenersi in prossimità del margine destro della carreggiata, nonché nel non mantenere il controllo del proprio veicolo, collideva con il motociclo Moto Guzzi California, targato TARGA_VEICOLO, condotto da COGNOME NOME, il quale pure marciava spostato verso il centro della via; con la conseguenza che COGNOME veniva sbalzato dal proprio motociclo e rovinava a terra, decedendo successivamente in conseguenza delle lesioni così riportate. In Ponte di Legno (BS), il 4 settembre 2021 (decesso a Brescia l’8 settembre 2021).
La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe, sul gravame nel merito dell’imputato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto all’ COGNOME la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. e ha ridotto la pena a mesi nove di reclusione; ha altresì ridotto la sospensione della patente ad anni uno, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l’imputato, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. , la nullità della sentenza di primo grado, stante la difformità tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza documento, in ordine sia al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che alla durata della sanzione accessoria, nullità radicale che avrebbe dovuto essere rilevata dal giudice di appello, e che configurerebbe, comunque, una violazione del divieto di reformatio in peius della decisione impugnata. Il ricorrente chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata o, in via subordinata, la correzione dell’errore materiale.
In ricorso si premette che la menzionata eccezione deve ritenersi in questa sede utilmente devolvibile, dovendosi in tal senso interpretare il dictum di Sez. 1, n. 20877 del 23/03/2023, Rv. 284503 che – sebbene in relazione allo specifico
angolo prospettico della correzione ex art. 130 cod. proc. pen. nell’ambito del giudizio di esecuzione, ma con un principio che per il ricorrente ben può applicarsi anche al caso in esame -ha affermato che «la difformità deve essere oggetto di specifica deduzione nel corso del procedimento fino al momento in cui la sentenza della quale si eccepisce il vizio relativo alla difformità tra dispositivo e motivazione non sia passato in giudicato».
Ciò premesso, in relazione al primo motivo, per il ricorrente la corretta esegesi della eccepita nullità della sentenza di primo grado per difformità tra il dispositivo e la motivazione necessita di una complessiva ricostruzione del variegato quadro giurisprudenziale sul punto; quadro che imporrebbe – sotto specifici profili – talune osservazioni critiche.
La distonia che affligge il punto relativo alle circostanze attenuanti generiche – e, invero, anche quello concernente la durata della sanzione amministrativa accessoria – pone, in termini ricostruttivi generali, secondo quanto si legge in ricorso, il tema della prevalenza da attribuire al dispositivo, piuttosto che alla motivazione.
Il ricorrente ricorda come se, da un lato, taluni approdi della giurisprudenza di legittimità ritengono che il dispositivo prevalga, costituendo esso l’atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, a differenza della motivazione che ha, invece, solo funzione strumentale» ( ex multis , vengono richiamati i dicta di Sez. 2, n. 15986/2016, Rv. 266717-01; Sez. 4, n. 12929/2013, Rv. 255421; Sez. 2, n. 25530/2008, Rv. 240649), dall’altro lato, un diverso filone interpretativo esclude una generalizzata prevalenza del dispositivo sulla motivazione del provvedimento. La prevalenza del primo, infatti, si sostiene debba essere «contemperata» (Sez. 3, n. 3969/2019, Rv. 275690), tenuto conto degli elementi desumibili dalla porzione argomentativa del provvedimento decisorio; ciò poiché, si aggiunge, «la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e, pertanto, ben può contenere elementi – certi e logici – che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso, sempre che la difformità non presenti profili di merito» (Sez. 4, n. 43419/2015, Rv. 264909-01).
Nei caso di specie il ricorrente ritiene, per le ragioni meglio specificate appresso, che l’adozione di ciascuno dei predetti orientamenti debba condurre alla declaratoria di nullità della sentenza di primo grado.
Tuttavia, secondo la tesi proposta in ricorso, talune considerazioni di carattere “sistematico”, volte a sostenere la preferibilità della prima delle indicate conclusioni, si renderebbero necessarie. Infatti, affermare la primazia del dispositivo rispetto al compendio motivazionale risulterebbe maggiormente aderente alla struttura tassonomica, nonché normativa, della potestas iudicandi .
Conferire alla motivazione attitudini integrative – se non, addirittura, sostitutive del dispositivo – legittimando, di fatto, un re melius perpensa del giudicante – non solo significherebbe attribuire all’apparato giustificativo funzioni che non gli sono proprie, bensì pure alterare la conformazione del segmento processuale decisorio.
Deve ritenersi, a parere del ricorrente, che, da un punto di vista sistematico, il potere conferito al giudice in punto di decisione si estrinsechi, anche alla luce del principio di immediatezza ex art. 525 cod. proc. pen., nel solo dispositivo, il quale definitivamente cristallizza il contenuto decisionale in merito al fatto processuale ed esaurisce l’esercizio della correlata potestà. Del resto, e venendo all’aspetto normativo della deduzione, sarebbe proprio la citata disposizione di cui all’art. 525 cod. proc. pen., ed in particolare il suo primo comma, a condurre verso un siffatto epilogo. Posto che «la sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento», allora il contenuto della decisione viene a perfezionarsi e a consolidarsi, senza possibilità di modifiche o integrazioni, nel momento immediatamente successivo alla chiusura del dibattimento, per il tramite della lettura del dispositivo, quale estrinsecazione dello ius dicere rivolto, peraltro, non solo all’imputato bensì pure, nell’ottica del diverso principio di pubblicità, alla generalità dei consociati.
Pertanto, per le ragioni anzidette, la difformità tra il dispositivo e la motivazione – relativa ad entrambi i punti indicati: circostanze attenuanti generiche e durata della sanzione accessoria – apparirebbe determinativa della nullità della sentenza di primo grado. E, come già sostenuto, al medesimo epilogo dovrebbe giungersi anche laddove si volesse accedere al secondo degli enunciati orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Ciò, in particolare, da un lato, in ragione del fatto che l’apparato argomentativo di cui alla sentenza di primo grado, in ordine agli elementi accessori di cui all’art. 62 bis cod. pen., si risolverebbe in una sorta di obiter dictum , il quale, pur legittimato dalla consolidata esegesi giurisprudenziale, non presenterebbe alcuna solidità espositiva, funzionale all ‘ alterazione dell’originario assunto decisorio, nonché, dall’altro lato sulla base della condizione derogatoria al principio menzioNOME, sulla base dei “profili di merito” che la difformità presenta. La richiamata sentenza Sez. 4, n. 43419/2015 (recentemente confermata, in quanto insegnamento cogente, da Sez. 1, n. 40240/2024) offre per il ricorrente lo spunto comparativo e ricostruttivo sotto un duplice profilo: Dapprima, se, nella vicenda illo tempore devoluta alla cognizione della Corte di legittimità, il ricorrente lamentava la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione all’art. 125 cod. proc. pen., avendo il giudice assolto, nel dispositivo, l’imputato, salvo poi argomentare la condanna nella parte motivazionale del provvedimento, nel caso di specie si manifesterebbe una situazione processuale
sovrapponibile, che ha riguardo non al fatto illecito “principale”, bensì all’elemento accessorio, in relazione al quale la sentenza deve ritenersi, ora come allora, « tamquam non esset ». E, ancora, ora come allora, ci si troverebbe «di fronte a una nullità radicale, cioè ad un vizio che può essere fatto rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.». (il richiamo è sempre a Sez. 4, n. 43419, cit., p. 5), sicché, a ulteriore sostegno di quanto precedentemente affermato in punto di deducibilità, deve confermarsi come l’unico limite alla devoluzione della specifica questione sia rappresentato dal passaggio in giudicato della sentenza.
Inoltre, ed in conclusione, per il ricorrente deve ritenersi che, nel caso di specie, la difformità tra motivazione e dispositivo, attenendo alla identificazione di elementi materiali idonei a configurare l’elemento accidentale di cui all’art. 62 bis c.p., non abbia una «natura esclusivamente formale, ma presenti profili di merito che non possono essere valutati in sede di legittimità» (il richiamo è a Sez. 4 n. 43419/2015, cit., pag. 7), così rendendosi necessario – in ragione del vizio eccepito – l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
In termini sovrapponibili, nella specifica ottica di relazione alternativa tra l’annullamento e la procedura di correzione dell’errore materiale, si ricorda che questa Corte di legittimità ha recentemente evidenziato che «il limite dell’errore rilevabile con la procedura di correzione e, nel giudizio di legittimità, di rettificazione, rispetto al vizio che impone viceversa l’annullamento della sentenza impugnata, viene a esserne ricostruito, in negativo, nell’ininfluenza sul contenuto decisorio della sentenza impugnata; e, in positivo, nell’evidente divergenza fra il dato testuale e l’effettiva volontà del decidente» (Sez. 1, n. 19765/2024, Rv. 286398).
Conclusioni, queste, che per il ricorrente possono essere impiegate anche in ordine al secondo dei profili di difformità rappresentati, ossia quello relativo alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (indicata in anni 1 nel dispositivo e in anni 2 nella motivazione).
Anche in relazione a tale porzione decisoria per il ricorrente il profilo di merito appare evidente, soprattutto laddove si considerino – in un’ottica eterointegrata le difformità valutative, in punto di applicazione di criteri di cui all’art. 218 comma 2, cod. strada, tra la sentenza di primo grado e quella della Corte territoriale, posto che, mentre la prima, nonostante il disallineamento da quanto in precedenza enunciato, comunque evidenziava il «grado contenuto della colpa riconosciuta all’imputato», la seconda, invece, evidenziando «il grave pericolo per l’incolumità e per la vita degli altri utenti della strada», riduceva la durata indicata nella parte motiva della sentenza in origine impugnata.
Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla nullità della sentenza di secondo grado ex art. 604 co. 4 cod. proc. pen., nonché violazione del divieto di reformatio in peius della decisione.
La suesposta «nullità radicale» (Sez. 4, n. 43419/2015, cit., pag. 5), derivante dalla difformità tra il dispositivo della sentenza di primo grado e la relativa motivazione, ha prodotto per il ricorrente un duplice e ulteriore effetto: dapprima, l’inosservanza dell’art. 604 co. 4 cod. proc. pen., posto che la Corte territoriale, anche ex officio , avrebbe dovuto rilevare la nullità della sentenza di primo grado, stante il ricorrere del predetto vizio insanabile. L’aggettivazione giurisprudenziale, infatti, condurrebbe alla sussunzione della fattispecie al combiNOME disposto degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., sicché devono considerarsi sussistenti le condizioni rescindenti il giudizio di primo grado individuate dalla norma codicistica in principio richiamata.
Omissione che, attenendo al regime di validità degli atti processuali, in particolare alla nullità del provvedimento decisorio, sarebbe da ricondurre all’ipotesi contemplata dall’art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen., conseguentemente dovendosi richiedere a questa Corte di legittimità di procedere alla declaratoria del vizio, con adozione dei provvedimenti di conseguenza.
In secondo luogo, e in via subordinata, ciò che sarebbe venuto a determinarsi è la sostanziale violazione del divieto di reformatio in peius , essendo configurabili le condizioni di cui all’art. 597 co. 3 cod. proc. pen.
Per il ricorrente, laddove si ritenesse di non condividere le su estese argomentazioni in punto di sussistenza della nullità e di conseguente inosservanza della norma di cui all’art. 604 co. 4 cod. proc. pen., preso atto dell’impugnazione di merito del solo imputato e della preminenza del dispositivo, nel caso di specie, per le ragioni di cui al precedente motivo da intendersi integralmente richiamate, dovrebbe osservarsi, come effettivamente si osserva, che la sentenza di secondo grado – quantomeno con riguardo alla durata della pena accessoria – comporta un sostanziale peggioramento del «dispositivo della sentenza e (del) suo concreto Contenuto afflittivo» (Sez. 3, n. 3070/2017, Rv. 268893). Infatti, solo formalmente la rimodulazione del trattamento sanzioNOMErio in parte qua può dirsi di favore; dovendo aversi riguardo al trattamento ab origine individuato con il dispositivo d’udienza, il periodo di sospensione vede una concreta e sensibile variazione in aumento, posto che il quantum originario è da fissarsi in anni 1.
In ciò si sostanzierebbe la reformatio in peius , non consentita, del trattamento sanzioNOMErio individuato nel dispositivo della sentenza di primo grado.
Per questi motivi, si chiede che la decisione impugnata venga annullata con adozione dei provvedimenti conseguenti.
Sulla richiesta, subordinata, di correzione dell’errore materiale ex art. 619, comma 2, cod. proc. pen. il ricorrente chiede che, nel caso in cui non si ritenga che la difformità tra dispositivo e la motivazione della sentenza di primo grado costituisca causa di nullità della sentenza medesima (e della sentenza di secondo grado, stante quanto sopra ricordato, in uno con il più generale principio di cui all’art. 185 cod. proc. pen.), venga operato un intervento correttivo del provvedimento oggetto di censura, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo sussistenti tutte le condizioni processuali declinate dal recente intervento di cui a Sez. 1, n. 19765/2023).
Si ricorda che, nella compiuta esegesi ricostruttiva di cui all’approdo indicato, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato come: in primo luogo, la difformità tra dispositivo e motivazione, se non costituisce causa di nullità della sentenza, può essere emendata mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale, qualora non vi abbia già provveduto il giudice di merito. Inoltre, l’art. 619, commi 1 e 2 cod. proc. pen. non è caratterizzato da tassatività delle ipotesi di rettificazione. Infine, la specialità e la natura derogatoria della disposizione de qua rispetto alla norma generale di cui all’art. 130 cod. proc. pen. «consente alla Corte di cassazione di procedere direttamente alla correzione anche in presenza della condizione ostativa posta dall’art. 130 cod. proc. pen.», ossia anche laddove sussista l’ordinaria condizione preclusiva della correzione in caso di inammissibilità dell’impugnazione proposta.
Viene pertanto richiesto a questa Corte di annullare la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia, ovvero, in subordine, se ritenuto possibile, annullare la sentenza impugnata senza rinvio rideterminando la pena principale e quella accessoria ex art. 620, comma 1, lett. 1) cod. proc. pen., ovvero ancora, in estremo subordine provvedendo alla correzione dell’errore materiale ex art. 619 co. 2 cod. proc. pen.
Il PG presso questa Corte ha anticipato con memoria del 4.12.2025 le proprie conclusioni.
Le parti hanno concluso alla pubblica udienza con discussione orale, richiesta dalla Difesa del ricorrente, come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il proposto ricorso è inammissibile.
In premessa va rilevato che, effettivamente, la sentenza di primo grado presenta una difformità tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione nonché il dispositivo della sentenza-documento depositata.
Come emerge dagli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), all’esito del giudizio, il 22 marzo 2024 il Giudice monocratico del Tribunale di Brescia, Seconda sezione penale, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha pronunciato sentenza, dando lettura, all’esito della camera di consiglio, del seguente allegato dispositivo: «Dichiara COGNOME NOME responsabile del reato a lui ascritto in imputazione e riconosciute l’attenuante di cui all’art. 589 bis , co. 7, c.p. e le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa e non menzione. Letto l’art. 222, co. 2, del D.lvo 285/1992, dispone la sospensione della patente di guida per la durata di anni 1. Letto l’art. 544, co . 3, c.p.p. fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione».
Nella motivazione della sentenza, depositata nei termini il 17 giugno 2024, a pag. 8, si legge: «non sono emersi elementi meritevoli di positiva valutazione ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche», nonché che «derivando dalla condanna le sanzioni accessorie di cui all’art. 222, co. 2, del C.d.S, si reputa coerente con la pena inflitta e con il grado contenuto della colpa riconosciuta all’imputato la sanzione della sospensione della patente di guida per una durata di anni 2». E il dispositivo della sentenza-documento (pag. 9), coerentemente con quanto enunciato in motivazione -ma in distonia con il dispositivo letto all’esito dell’udienza non menziona le circostanze attenuanti generiche, indica la pena in anni uno di reclusione e la durata della sospensione della patente in anni 2.
Impugnata dall’imputato nei termini la decisione di primo grado -come si dirà senza che si facesse alcun motivo sul punto della difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo e motivazione depositate con la sentenza-documento -la Corte d’appello di Brescia ha confermato (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) l’esclusione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen., ma ha riconosciuto all ‘ imputato la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., riducendo la pena inflittagli a mesi nove di reclusione; ha ridotto, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ad anni uno e mesi 6.
Tuttavia, in più occasioni questa Corte di legittimità ha chiarito che il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, e può essere risolto anche con la valutazione dell’eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi della volontà decisoria del giudice (così Sez. 5, n. 44867 del 14/09/2015, Magri, Rv. 265873 -01 in relazione ad una fattispecie in cui il giudice di appello ha riconosciuto all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, omesso nel dispositivo della sentenza di primo grado e chiaramente enunciato in motivazione).
Non trattandosi di un’ipotesi di nullità la questione doveva essere devoluta al giudice di appello. Ma, come si evince dalla sentenza impugnata e dall’atto di appello del 03/08/2024 a firma dell’AVV_NOTAIO (in atti) la stessa non è stata oggetto del gravame del merito.
Principi applicabili al caso in esame, sono desumibili dal dictum di Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273539 -01.
In quel caso si lamentava che il Giudice dell’udienza preliminare avesse emesso un dispositivo di condanna, ma redatto una motivazione espressamente giustificativa di una decisione di assoluzione. Nell’occasione, richiamando anche quanto affermato da Sez. 5, n. 19051 del 19/02/2010, COGNOME Candia, Rv. 247252, è stato affermato il principio che la radicale divergenza tra dispositivo e motivazione non rientra tra le cause di nullità della sentenza, espressamente e tassativamente previste dall’art. 604 cod. proc. pen., cosicché il giudice dell’appello deve prendere atto, nei limiti dell’effetto devolutivo, del predetto contrasto e procedere alla valutazione dei motivi di appello (si trattava di una fattispecie relativa a contrasto tra dispositivo di condanna e motivazione di una decisione di assoluzione in cui la Corte di appello, rilevato detto contrasto, in considerazione dell’effetto devolutivo conseguente all’appello proposto sia dall’imputato che dal Pubblico Ministero, ha proceduto alla valutazione dei motivi di appello, dando per presupposto che la sentenza di primo grado fosse una sentenza di condanna).
Per contro, non appare conferente rispetto alla questione in esame la sentenza 20877/2023 richiamata dal difensore ricorrente, in cui il contrasto tra dispositivo letto in udienza e motivazione riguardava la sentenza di appello e i giudici di legittimità hanno ritenuto non emendabile il vizio da parte del giudice dell’esecuzione in quanto la questione non era stata dedotta con il ricorso per cassazione, cui aveva fatto seguito la definitività della sentenza che presentava la denunciata discrasia.
Pacifico, ma non rilevante ai fini dell’odierno decidere è anche l’altro principio richiamato in sentenza secondo cui l’ eventuale divergenza
tra dispositivo e motivazione della sentenza non può essere sempre risolta ricorrendo al criterio della prevalenza del primo sulla seconda, atteso che la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e pertanto ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso; tuttavia, qualora la difformità presenti profili di merito non valutabili in sede di legittimità non potrà trovare applicazione la procedura di rettificazione prevista dall’art. 619 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 43419 del 29/09/2015, Forte, Rv. 264909 -01).
Dunque, le doglianze proposte, introdotte solo in questa sede di legittimità devono ritenersi inammissibili per interruzione della catena devolutiva.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema è consolidata nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, COGNOME, Rv. 279958, in motivazione, pag. 12; conf. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269632; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, COGNOME, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, COGNOME NOME, Rv. 255577; Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, COGNOME, Rv. 255940).
Ciò in quanto si deve evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugNOME con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. (così Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316 -01 che ha ritenuto inammissibile il dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, atteso che la relativa questione non era stata prospettata in appello, ove il ricorrente si era limitato a dolersi dell’illegittimo diniego all’imputato del beneficio della pena sospesa).
Pacifico, invero, è che il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall’art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi contrassegnati dall’inderogabile “indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto” che sorreggono ogni atto d’impugnazione (art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) – sono funzionali alla delimitazione dell’oggetto della decisione impugnata ed
all’indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.
La disposizione in esame deve poi essere letta in correlazione con quella dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 3 nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combiNOME disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugNOME, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. (cfr. sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631).
Diversamente opinando, del resto, diverrebbe estremamente difficile se non impossibile, per la Corte di cassazione, mancando un motivo di appello sul punto e, dunque, una doglianza ritualmente sollevata, procedere a verificare anzitutto i termini esatti della doglianza stessa e, conseguentemente, la congruenza della relativa risposta della Corte;
Sul punto va anche ricordato che è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 24 e 111, comma settimo, Cost., nella parte in cui dispone che il ricorso per cassazione proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello è inammissibile, perché la disposizione appena richiamata detta una disciplina ragionevole di regolazione del diritto di ricorrere per cassazione per violazione di legge contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, limitandolo, per ragioni di funzionalità complessiva del sistema, soltanto per il caso in cui la parte abbia inteso adire tutti i tre gradi di giudizio (Sez. 2, n. 40240 del 22/11/2006, COGNOME, Rv. 235504)
Va dunque affermato il seguente principio: ‘Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, per cui nel caso tale contrasto si realizzi nell’ambito del giudizio di primo grado e la questione non venga devoluta in appello con specifico motivo, la stessa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione, essendosi interrotta la catena devolutiva ‘ .
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 c od. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
La Presidente
NOME COGNOME