Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40649 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40649 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 110 e 473 cod. pen. (fatto accertat in Melito di Napoli il 7 ottobre 2015);
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che denuncia violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di mer nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilev dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rile rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244), come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha valorizzato la particolare gravità del fatto, dato che l’imputato è stato sorpreso dagli opera nella piena disponibilità di un vero e proprio opificio clandestino per la contraffazione del marc di una nota manifattura di calzature e tenuto conto della cospicua quantità di merce artefatta ritrovata in suo possesso (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.