Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49645 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49645 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Cina il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza in data 19/10/2022 della Corte di appello di Napoli, sesta sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione 1Drale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. nnodif.,
con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della parte civile RAGIONE_SOCIALE, con l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiararsi l’inammissibilità ovvero di disporsi il rigetto del ricors del ricorrente, con conferma delle statuizioni civili e la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado, quantificate in euro 4.000,00.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 19/10/2022, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Napoli che, in data 07/06/2019, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 5.000 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 474, secondo comma, cod. pen. (capo 1) e 648, secndo comma, cod. pen. (capo 2: fatto di particolare tenuità, ora art. 648, quarto comma, cod. pen.), con la pena accessoria e la misura di sicurezza di legge e la condanna al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo motivo: violazione dell’art. 143 cod. proc. pen. in relazione all’art. 178, comma 1 lett. c) e 180 cod. proc. pen., per mancata traduzione degli atti del processo (avviso di conclusione delle indagini preliminari, decreto di citazione a giudizio, sentenza di primo grado ed atti sottesi) in una lingua conosciuta dall’imputato.
Secondo motivo: manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata traduzione degli atti del processo.
Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle doglianze, contenute nell’atto di appello, su prove ed elementi decisivi ai fini della responsabilità per i reati contestati.
Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, all’erronea applicazione dell’art. 62 – bis cod. pen. e al travisamento del verbale di sequestro.
Quinto motivo: inosservanza della legge e omessa pronuncia in ordine all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va evidenziato in premessa come la Corte territoriale si sia espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive e l’omessa specifica valutazione degli altri dati richiamati nel ricorso non configura il vizi denunciato: va ribadito, infatti, che il giudice di appello, in presenza – come nella fattispecie – di una “doppia conforme” (ipotesi che consente la lettura congiunta delle due sentenze di merito, costituendo le stesse un unico corpo decisionale, in presenza dei medesimi criteri nella valutazione delle prove: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841; di recente v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, COGNOME, Rv. 281811, non mass. sul punto).
Inoltre, la presenza di una criticità !”511 una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica su completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (cfr., Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, COGNOME, Rv. 253445).
Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione, determina la nullità della sentenza d’appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla
lettura della motivazione (cfr., Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 26870 del 12/05/2022, NOME, non mass.).
2. Manifestamente infondati sono i primi due collegati motivi.
Invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di diritto alla traduzione degli atti processuali, l’accertament relativo alla conoscenza da parte dell’imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, COGNOME Hong, Rv. 280992).
Ritiene il Collegio come, nella fattispecie, la motivazione della Corte territoriale, sul punto, sia del tutto immune da censure. Invero, la stessa da atto come “… dal verbale di sequestro si evince che il NOME era presente al momento della perquisizione e lo stesso dichiarava di comprendere la lingua italiana, così come comprovato dalla richiesta di farsi assistere dal difensore di fiducia. Inoltre, ulteriori elementi che si pongono a sostegno della conoscenza della lingua italiana da parte dell’odierno imputato risultano determinati dalla partecipazione del NOME al conteggio del materiale rinvenuto ed altresì dalla sottoscrizione del verbale delle relative operazioni di sequestro. Emerge inoltre … che l’imputato aveva carte d’identità italiane ed era stato denunciato per analoghi reati nel 2008 e risulta condannato per reati commessi nel 2006, trovandosi quindi sul territorio, sul quale esercitava attività commerciale, da molti anni. Del tutto inconferenti le doglianze difensive circa il riferimento ad un diverso procedimento che risulta essere legato a quello per il quale si procede, laddove il NOME veniva assistito da un interprete durante l’interrogatorio dinanzi alla Guardia RAGIONE_SOCIALE, dal momento che alcun dubbio si pone sulla piena conoscenza della lingua italiana nel procedimento in esame, così come chiaramente emerge dall’istruttoria dibattimentale in ordine alle richieste effettuate dallo stesso imputato al momento dell’accertamento dei fatti, a nulla rilevando il riferimento a procedimenti differenti che non risultano essere oggetto di prova”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Del tutto aspecifico è il terzo motivo’
Si assume come l’immobile fosse nella disponibilità di altro individuo COGNOME, il che influiva anche sull’elemento psicologico imputato al ricorrente.
Dalle due sentenze di merito emergono chiaramente gli elementi che conducono a ritenere la piena disponibilità da parte dell’imputato dei due depositi siti in INDIRIZZO e in INDIRIZZO, che lo stesso, presente al perquisizione, gestiva e di cui aveva il possesso delle chiavi, tanto da aver aperto agli operanti.
La pronuncia impugnata ha fatto, inoltre, applicazione dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità in ordine all’elemento soggettivo, evidenziando che le caratteristiche della merce e la mancata’ esibizione da parte del NOME di una documentazione fiscale attestante la lecita provenienza o destinazione della merce in proprio possesso costituiscono indici inequivocabili della piena consapevolezza dell’imputato del carattere contraffatto dei beni da lui detenuti anche al momento dell’acquisto o della ricezione degli stessi e della finalità di procurare, attravers la successiva vendita di tali beni, un profitto a sé o ad altri.
Con le argomentate conclusioni della Corte territoriale, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la “strada”, conducente all’inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello.
Tardivo e, come tale non scrutinabile nella presente sede di legittimità, è il quarto motivo.
Ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello (ove si era proceduto a censurare: l’omessa traduzione dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio; la non configurabilità dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. per la ricorrenza di u falso grossolano; l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie per la mancanza di elementi sufficienti per ritenere provata la penale responsabilità dell’imputato) secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello.
Invero, va osservato che, in tema ch ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. – secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di uffi in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello – trova la sua “ratio” nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr., Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 256631).
Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall’art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi – contrassegnati dall’inderogabile “indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi d fatto” che sorreggono ogni atto d’impugnazione (art. 581, comma 1, lett. c) cod.
proc. pen., e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) – sono funzionali alla delimitazione dell’oggetto della decisione impugnata ed all’indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.
La disposizione in esame deve, infatti, essere letta in correlazione con quella dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale.
In parte tardivo e, comunque, manifestamente infondato è il quinto motivo.
La censura, evocativa dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., proposta per la prima volta in sede di legittimità, si fonda sul portato della sentenza n. 156 del 2020 della Corte costituzionale (pubblicata il 21/07/2020) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della predetta disposizione normativa, introdotta dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 recante “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’art. 1 comma 1, lett. m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”, nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva: pronuncia – quella della Consulta – che risulta essere intervenuta dopo la presentazione dell’atto di appello nell’interesse del NOME (20/06/2019), ma prima della discussione dello stesso avanti alla Corte di appello di Napoli (udienza del 19/10/2022).
La mancata risposta della Corte territoriale sul punto appare ampiamente giustificata dal “silenzio” della difesa che ben avrebbe potuto ‘ma ciò non risulta avvenuto), al più tardi in sede di discussione finale, evocare l’applicabilità dell’istituto anche con riferimento al “consentito” reato di ricettazione di particolar tenuità.
Né, in ogni caso, appare possibile ritenere che sia il giudice di legittimità a poter riconoscere l’applicabilità della speciale causa di non punibilità in presenza di una condotta che, complessivamente considerata, non può essere ritenuta come “tenue”, né con riferimento al presupposto della pretesa non abitualità che a quello della altrettanto pretesa esiguità del danno. Invero, la merce sequestrata
all’imputato constava di 21.847 capi contraffatti, di cui 13.645 riproducenti quello di RAGIONE_SOCIALE; il COGNOME, inoltre, svolgeva la propria illecita attivi all’interno di un esercizio commerciale dotato di un deposito per lo stoccaggio della merce: il tutto a dimostrazione di un’attività caratterizzata da precisa organizzazione e da temporale stabilità.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così quantificata in ragione dei profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che si liquidano in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 22/11/2023.