Contraffazione e responsabilità penale: la guida della Cassazione
La tutela della proprietà industriale e la lotta alla contraffazione rappresentano pilastri fondamentali per la legalità del mercato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato temi cruciali riguardanti il calcolo della prescrizione e la responsabilità del legale rappresentante d’azienda, fornendo chiarimenti essenziali per chi opera nel settore commerciale.
I fatti di causa
La vicenda trae origine da un controllo presso una società campana, dove venivano rinvenuti prodotti recanti marchi alterati. In primo grado, gli imputati venivano perseguiti per ricettazione e contraffazione. La Corte d’Appello, riformando parzialmente la decisione, assolveva i soggetti dal reato di ricettazione ma confermava la responsabilità per il reato di cui all’art. 473 c.p., ovvero la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi.
Gli imputati proponevano ricorso in Cassazione lamentando, in primo luogo, l’avvenuta prescrizione del reato e, in secondo luogo, l’assenza di prove sulla consapevolezza del legale rappresentante, il quale non era presente fisicamente al momento della perquisizione.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato i ricorsi inammissibili. Per quanto riguarda la contraffazione, la Corte ha effettuato un calcolo analitico dei tempi, evidenziando come il termine massimo di prescrizione (sette anni e sei mesi) dovesse essere integrato dai periodi di sospensione dovuti all’astensione dalle udienze dei difensori. Tale sospensione, pari a 420 giorni nel caso di specie, ha spostato il termine finale di estinzione del reato oltre la data della sentenza di secondo grado.
Sul fronte della responsabilità soggettiva, la Corte ha ribadito che il ruolo di legale rappresentante comporta un dovere di vigilanza sulle attività svolte nei locali aziendali. L’assenza fisica durante un controllo non costituisce una prova di estraneità ai fatti illeciti.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano su due pilastri. Primo, il calcolo della prescrizione deve tenere conto di ogni evento sospensivo previsto dalla legge, inclusi i rinvii per adesione degli avvocati agli scioperi di categoria. Secondo, la responsabilità del legale rappresentante è presunta in ordine alla gestione dei locali societari, a meno che non venga fornita prova rigorosa di un totale disinteresse o dell’ingerenza esclusiva di un amministratore di fatto. La difesa non ha prodotto elementi idonei a dimostrare che l’imputata fosse all’oscuro delle attività di contraffazione poste in essere nella sua azienda.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha confermato che la carica di amministratore non è una mera formalità, ma comporta responsabilità penali dirette. Il rigetto del ricorso ha comportato anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una gestione aziendale trasparente e di un monitoraggio costante per prevenire illeciti legati alla contraffazione.
Come influisce lo sciopero degli avvocati sulla prescrizione del reato?
L’adesione del difensore all’astensione dalle udienze comporta la sospensione del termine di prescrizione per tutta la durata del rinvio, allungando di fatto il tempo necessario affinché il reato si estingua.
Il titolare di un’azienda è responsabile se non è presente durante un controllo?
Sì, la semplice assenza fisica durante una perquisizione non esclude la responsabilità penale, poiché il legale rappresentante ha il dovere di vigilare su quanto accade nei locali della propria società.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6470 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6470 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a FRATTAMAGGIORE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha riformato la sentenza di primo grado, assolvendo gli imputati dal reato di ricettazione di cui al capo B) e riqualificando il reato di cui al capo A) nella fattispecie di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
Considerato che il primo motivo dei ricorsi – con il quale i ricorrenti si dolgo dell’intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A), in epoca antecedente alla sentenza emessa dalla Corte di Appello – è manifestamente infondato in quanto il reato in contestazione è stato commesso in data 3 marzo 2017 ed al termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, decorso il 3 settembre 2024, de aggiungersi un ulteriore periodo di sospensione pari a giorni 420 (rinvii per adesion all’astensione dal 29 marzo al 20 settembre 2019 e dal 20 settembre 2019 al 22 maggio 2020), con conseguente individuazione del termine di estinzione del reato nella data del 28 ottobre 2025, successiva alla pronuncia della sentenza di secondo grado del 9 maggio 2025;
Rilevato che il secondo motivo dei ricorsi – con il quale i ricorrenti deducon violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta affermazion di responsabilità della COGNOME, quale legale rappresentante della società inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, che ha specificato come la me assenza dell’imputata all’atto della perquisizione non è circostanza idonea ex se ad escluderne la consapevolezza della attività illecita svolta nei locali della società d rivestiva il ruolo di legale rappresentante;
Considerato che siffatta valutazione, incensurabilmente giustificata, non è stat contrastata se non richiamando la predetta circostanza, senza addurre un effettivo disinteresse dell’imputata rispetto alle attività svolte dalla società, nè l’inge esclusiva di un eventuale amministratore di fatto; profili che, dedotti nel giudizio merito, sarebbero stato ingiustificatamente disattesi, in tal guisa rendendo la censu aspecifica;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, co condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente