Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48991 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48991 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
che la Corte di appello di Messina in data 5 maggio 2023 ha confermato la decisione di primo grado, di condanna di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 474, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in Villafranca Tirrena il 24 giugno 2020);
che avverso detta sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;
CONSIDERATI IN DIRITTO
che il primo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in o all’accertamento degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 474 cod. pen., è manifestam infondato, giacché l’interesse giuridico tutelato dagli artt. 473 e 474 cod. pen. è la pubblica fede in oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le op dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l’affidamento del singolo, si ai fini dell’integrazione dei reati non è necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il in errore sulla genuinità del prodotto; al contrario, in presenza di una c:ontraffazione, i reati configurabili anche se il compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio; pertanto, la configurabilità del reato di cui all’art. 474 cod. pen. non è e allorché, come nel caso di specie, il potenziale compratore sia avvertito della falsità del prodotto offer vendita, attraverso l’apposizione sulla confezione – che riproduceva i marchi originali – la scritta “made in China” (Sez. 2, Sentenza n. 28423 del 27/04/2012, Rv. 253417); si è spiegato, a tal riguardo, che l’apposizione della dicitura “copia d’autore” su prodotti industriali recanti marchi contraffatti non esclude l’integrazione del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 pen.), – che tutela la fede pubblica, intesa come affidamento nei marchi o nei segni distintivi – tratta di un reato di pericolo per la cui integrazione è necessaria soltanto l’attitudine della falsificaz ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell’acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione (Sez. 5, n. 2300 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272002);
che il secondo motivo, volto a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, la condotta, posta in essere nell’ambito di un’attività di commercio ambulante, non può essere considerata non abituale (vedasi pag. 3, punto 3 della sentenza impugnata);
che il terzo motivo, che contesta l’operata graduazione della pena, non è consentito in questa sede ed è, comunque, manifestamente infondato, in quanto, essendo stata la pena irrogata determinata in misura prossima al minimo edittale, non era necessaria alcuna specifica motivazione (vedasi pag. 3, punto 5 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q.1.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 novembre 2023
Il consigliere estensore
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