Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6111 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6111 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE n. a Firenze il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 16/1/2025 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art.
611,comma 1bis,cod.proc.pen.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze riformava parzialmente la decisione del Giudice per l’udienza preliminare del locale Tribunale che, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto RAGIONE_SOCIALE colpevole del delitto di cui all’art. 473 cod.pen. ascrittogli in rubrica, condannandolo alla pena condizionalmente sospesa di mesi sei di reclusione ed euro duemila di multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, riducendo la provvisionale nella misura di euro cinquemila e compensando le spese tra le parti nella misura di un terzo.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp.att.cod.proc.pen.
2.1 La violazione degli artt. 110,473 cod.pen. per difetto in capo al RAGIONE_SOCIALE del dolo di concorso; l’illogicità della motivazione in relazione alla conoscenza e consapevolezza dell’imputato della falsità della merce e al concorso nella contraffazione.
Secondo il difensore la Corte d’Appello ha rigettato sulla base di una motivazione illogica le censure difensive atte ad evidenziare che RAGIONE_SOCIALE non era a conoscenza della falsità dei beni oggetto di sequestro. Infatti i giudici d’appello hanno argomentato in ordine alla scarsa diligenza profusa dall’imputato nella verifica della genuinità e lecita provenienza della merce consegnatagli per la lavorazione, circostanza inidonea alla dimostrazione del dolo. Inoltre, non sono state adeguatamente considerate le dichiarazioni rese all’atto della perquisizione dal ricorrente, il quale addusse che la merce gli era stata consegnata dal titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE che conosceva da anni come operatore nel settore della lavorazione delle fibbie e che stimava del tutto affidabile.
2.2 L’illogicità della motivazione con riguardo alla pena in concreto irrogata ed erronea individuazione della pena base.
Il difensore lamenta che la Corte d’Appello ha disatteso la doglianza in punto di eccessività del trattamento sanzionatorio argomentando circa la sua determinazione al minimo senza considerare che la quantificazione nella misura di mesi sei di reclusione ed euro duemila di multa conseguiva all’operata riduzione per il rito abbreviato.
2.3 L’errata applicazione degli artt. 62 bis e 133 cod.pen., avendo la Corte di merito negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche all’uopo svalutando lo stato di incensuratezza dell’imputato, l’atteggiamento collaborativo tenuto in sede di perquisizione e la modesta offensività del fatto.
3.Il primo motivo è inammissibile in quanto reiterativo di censura che la Corte territoriale ha scrutinato e disatteso con il supporto di una motivazione esente da aporie e manifeste illogicità con la quale il difensore non si rapporta in termini puntuali. I giudici d’appello, infatti, con valutazione in questa sede insindacabile, hanno dato conto delle ragioni che fondano la sussistenza del dolo di concorso, avuto riguardo ai reiterati contatti del prevenuto con i soggetti responsabili della filiera della contraffazione dei marchi e alla quantità degli accessori contraffatti rinvenuti nel laboratorio del RAGIONE_SOCIALE in esito alla perquisizione, in assenza di qualsivoglia documentazione giustificativa della consegna.
Le doglianze in punto di diniego delle attenuanti generiche sono infondate in maniera manifesta in quanto la Corte di merito ha legittimamente valorizzato l’assenza di elementi atti a fondare l’invocata mitigazione sanzionatoria, ritenendo del tutto neutro a tal fine l’atteggiamento, colloquiale e non ostile, tenuto dall’imputato in sede di perquisizione e rimarcando l’impossibilità normativa di valorizzare in senso esclusivo il pur dedotto stato di
incensuratezza del prevenuto, formulando un giudizio che non presta il fianco a rilievi sotto il profilo della congruenza giustificativa.
Risulta infondato il motivo che censura la determinazione della pena base. Il primo giudice aveva quantificato la pena base in mesi nove di reclusione ed euro tremila di multa, ridotta per il rito a mesi sei ed euro duemila, giustificando il lieve discostamento dal minimo edittale di mesi sei di reclusione ed euro 2500,00 di multa in ragione del notevole numero di accessori contraffatti trovati nella disponibilità dell’imputato e, quindi, della concreta offensività del reato contestato. A fronte del gravame che censurava l’eccessività della pena inflitta la Corte di merito ha ritenuto che ‘la pena irrogata non è suscettibile di ulteriore mitigazione essendo pari al minimo edittale’, affermazione che il difensore taccia di illogicità in quanto omette di considerare l’abbattimento di un terzo per il rito. L’espressione della sentenza impugnata non pare al Collegio frutto di palese illogicità quanto piuttosto conclusiva manifestazione del giudizio di congruità del trattamento sanzionatorio praticato dal Tribunale, comunque attestato nella fascia edittale prossima al minimo in relazione alla quale, per costante giurisprudenza, non è richiesto al giudice un diffuso e penetrante impegno motivazionale, essendo sufficiente un sintetico giudizio di adeguatezza della pena alla luce dei parametri dosimetrici di cui all’art. 133 cod.pen. Peraltro, nella specie non può trascurarsi che la devoluzione poggiava su rilievi assertivi e carenti di pregnanza confutativa rispetto alle statuizioni di primo grado.
5.1 Va ulteriormente chiarito, per debito di completezza, che la rilevata infondatezza della censura in questione è improduttiva di conseguenze sotto il profilo della prescrizione dell’illecito, accertato il 24 ottobre 2017 e consumato in data prossima alla perquisizione e sequestro degli accessori contraffatti, dovendo nella specie trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 159,comma 2,cod.pen. nella versione introdotta dall’art. 1, comma 11, lett. a) L. 103/2017.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026
Sentenza a motivazione semplificata
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME