Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10236 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10236 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Relatore –
Sent. n. sez. 1665/2025
UP – 09/12/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE di APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 27 marzo 2025 la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa in data 1° febbraio 2023 dal Tribunale di Castrovillari con la quale l’imputato NOME era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. e condannato alle pene di legge.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando sei motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 474 cod. pen.
Assumeva che i giudici di merito non avevano individuato una concreta condotta di contraffazione o alterazione, considerato che nella specie si era trattato della mera riproduzione dell’immagine di calciatori famosi o della scritta o della foto di una squadra di calcio, che non correttamente erano stati considerati come dei marchi contraffatti o alterati.
Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione, assumendo che le argomentazioni della Corte territoriale non consentivano alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento svolto a sostegno della decisione, e in particolare non consentivano di chiarire in cosa fosse consistita la condotta addebitata al ricorrente e neppure in che modo le scritte incriminate avrebbero potuto essere ricondotte a marchi tutelati dall’ordinamento.
Con il terzo motivo deduceva erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen., assumendo che, per le ragioni illustrate con i primi due motivi di ricorso, era insussistente il reato presupposto e, in ogni caso, non era stata raggiunta la prova della consapevolezza della contraffazione dei predetti marchi da parte del ricorrente.
Con il quarto motivo deduceva violazione dell’art. 131bis cod. pen., lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto osservando che i reati di cui ai due precedenti penali a carico del ricorrente, risalenti agli anni 1996 e 1998, erano estinti ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., non essendo individuabili ulteriori concotte da valutarsi negativamente.
Assumeva, inoltre, che la Corte d’Appello si era contraddetta per avere, da un lato, applicato il comma 2 dell’art. 648 cod. pen., in tal modo ritenendo la particolare tenuità del fatto, e, dall’altro, per avere escluso l’applicabilità dell’art. 131bis cod. pen., istituto che aveva quale presupposto, per l’appunto, la particolare tenuità del fatto.
Con il quinto motivo deduceva violazione dell’art. 62bis cod. pen. osservando che la Corte di merito aveva escluso l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche richiamando i precedenti specifici gravanti sull’imputato che in realtà, in ragione di quanto osservato con il quarto motivo, avevano ad oggetto reati estinti ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Con il sesto motivo deduceva violazione degli artt. 20bis cod. pen., 545bis cod. proc. pen. e 58 della legge n. 689/1981, dolendosi del fatto che la Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione di una pena
sostitutiva in quanto non sorretta da alcuna argomentazione in fatto e in diritto e assumendo che l’applicazione di una pena sostitutiva rientrava fra i poteri officiosi del giudice, così che la richiesta di parte costituiva una mera sollecitazione all’esercizio di detto potere e non poteva essere considerata inammissibile, anche se generica.
In data 23 novembre 2025 la difesa depositava memoria ex art. 611 cod. proc. pen., ribadendo le argomentazioni rassegnate con il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di magliette riproducenti emblemi, marchi e logo di società di calcio contraffatti, in quanto l’apposizione dei marchi registrati sull’abbigliamento sportivo ufficiale risponde all’esigenza di distinzione di un prodotto, collegata allo sfruttamento commerciale della riconoscibilità di quell’abbigliamento come utilizzato dalla squadra nelle sue prestazioni sportive e all’incremento della commercializzazione in dipendenza della notorietà acquisita da tali prodotti proprio perché usati nell’esercizio dell’attività tipica della società sportiva (Sez. 5, n. 36016 del 04/06/2008, NOME, Rv. 241586 – 01; nello stesso senso: Sez. 5, n. 33900 del 08/05/2018, Cortese, Rv. 273893 – 01; Sez. 5, n. 47566 del 07/07/2016, NOME, Rv. 268415 – 01).
Resta pertanto esclusa la dedotta violazione di legge, dovendosi ritenere che gli emblemi e i loghi di società calcistiche apposti su magliette poste in vendita costituiscano marchi o comunque segni distintivi che trovano tutela penale nel citato art. 474.
È del pari inammissibile, in quanto manifestamente infondato, il secondo motivo.
La Corte territoriale ha, invero, reso una motivazione che risulta immune da vizi in relazione all’accertamento della condotta contestata all’imputato, avendo congruamente osservato che ‘ le società sportive professionistiche sono delle imprese a tutti gli effetti e, come tali, nell’esercizio della loro attività economica organizzata al fine della produzione e scambio di beni e servizi (ovviamente contigui all’attività sportiva) possono utilizzare e registrate marchi commerciali … i marchi … sono, pertanto, pienamente tutelabili ‘ (v. pag. 5 del provvedimento
impugnato), e ha inoltre osservato, in relazione alla condotta posta in essere dall’imputato, che sia la contraffazione che l’alterazione costituiscono condotte punibili a norma degli artt. 473 e 474 cod. pen.
Anche il terzo motivo è manifestamente infondato e pertanto inammissibile, avendo la Corte d’Appello ritenuto, con le argomentazioni sviluppate in relazione all’accertamento della condotta del NOME e sopra richiamate, la sussistenza del reato presupposto, e avendo inoltre ritenuto la sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione evidenziando che il ricorrente non aveva fornito alcuna giustificazione in ordine ai beni di provenienza delittuosa, facendo applicazione del consolidato principio espresso dalla Suprema Corte secondo il quale la prova del dolo della ricettazione può essere raggiunta anche considerando l’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (v., ex multis , Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 – 01).
È inammissibile, in quanto manifestamente infondato, anche il quarto motivo.
Deve preliminarmente rilevarsi che il legislatore ha limitato il campo d’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. in relazione alla gravità del reato, desunta dalla pena edittale massima ed alla non abitualità del comportamento. In tale ambito, come più volte indicato da questa corte, il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Nel caso in esame i giudici di merito hanno ritenuto ostativi al riconoscimento dell’istituto in parola sia la biografia dell’imputato (gravato da due precedenti della stessa natura) sia il numero di beni recanti marchi contraffatti rispetto ai quali il grado di colpevolezza non poteva certamente ritenersi minimo.
Dal certificato penale emerge che l’imputato ha patteggiato la pena (sentenze irrevocabili nel 1994 e nel 1998) per violazione di reati della stessa specie, pena dichiarata sospesa ex art. 163 cod. pen.
Il giudizio di non applicabilità non si è fondato pertanto solo sulla abitualità ma anche sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen., valutazione di merito correttamente motivata che da sola impedisce l’applicazione dell’istituto in argomento. Deve però aggiungersi che, come indicato anche dalle S.U Tushaj del 25.2.2016, il comportamento risulta abituale nel caso in cui il suo autore abbia commesso altri reati della stessa indole. Non si parla di condanne ma di
reati. I reati possono ben essere successivi a quello in esame, perché si verte in un ambito diverso da quello della disciplina legale della recidiva; ed è in questione un distinto apprezzamento in ordine, appunto, alla serialità dei comportamenti
Insomma, nella valutazione complessiva afferente al giudizio di abitualità ben potranno essere congiuntamente considerati reati oggetto di giudizio ed illeciti accertati per così dire incidentalmente ex art. 131-bis.
La valutazione dei giudici di merito si è attenuta a detti principi.
La Corte territoriale, peraltro, nel rendere congrua motivazione sul tema, per ritenere l’offesa arrecata non tenue ha indicato non solo la commissione di reati della stessa indole, ma anche un ulteriore elemento, costituito dal gran numero di beni recanti i marchi contraffatti posto in vendita.
Per altro verso, nessuna contraddizione emerge per il fatto che la Corte di merito, da un lato, ha applicato il comma 2 dell’art. 648 cod. pen., ritenendo in tal modo la particolare tenuità del fatto, e dall’altro ha escluso l’applicabilità dell’art. 131bis cod. pen., che ha pure quale presupposto la particolare tenuità del fatto, considerato che la citata attenuante e la menzionata causa di non punibilità costituiscono istituti autonomi aventi presupposti del tutto diversi tra loro,
Anche il quinto motivo è inammissibile, dovendosi qui richiamare il consolidato principio espresso dalla Suprema Corte e condiviso da questo collegio secondo il quale, ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche il giudice, alla luce dei criteri di determinazione della pena di cui all’art. 133 cod. pen., può considerare i precedenti giudiziari, ancorché non definitivi, e, pertanto, a maggior ragione può tener conto dei reati estinti (v., ex multis , Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Paderni, Rv. 257200 – 01).
È, infine, manifestamente infondato, e pertanto inammissibile, anche il sesto motivo.
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi questa sezione ha avuto modo di esprimere di recente il proprio orientamento, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo il quale il giudice d’appello non può disporre la sostituzione “ex officio” nel caso in cui, nell’atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell’appello (Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820 – 01; in motivazione, la
Corte ha altresì affermato che è onere dell’appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni e che il mancato assolvimento di tale onere comporta l’inammissibilità originaria della richiesta).
Restano, pertanto, escluse le denunciate violazioni di legge.
7. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 09/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME